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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17866/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FERRARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata nel preambolo, il Giudice di pace di Ferrara ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs., 25 luglio 1998, n. 286 e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di euro 5.000,00 di ammenda.

2. Avverso la sentenza ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, l'imputato articolando due motivi.

2.1. Con il primo si deduce mancanza, anche grafica, di motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità.

Il decidente ha ritenuto integrato il reato senza ricostruire l'episodio contestato e, comunque, considerando sufficiente per integrare la condotta contestata la presenza di [OSCURATO:PERSONA] all'udienza di convalida dell'espulsione.

Ha, tuttavia, trascurato che il trattenimento dell'imputato nel territorio nazionale, a cagione del precedente ritiro del passaporto e dell'imposizione dell'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, non poteva considerarsi illegale

2.2. Con il secondo motivo deduce omessa motivazione con riferimento alla richiesta di applicazione della causa di proscioglimento della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Sussiste il vizio di motivazione come denunciato nel primo motivo.

A mente dell'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deve contenere «la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata» e non può omettere di individuare le prove poste a base della decisione, «con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione [...] adottati», e con la confutazione dell'eventuale prova contraria.

Le esigenze di una esaustiva argomentazione sono soddisfatte anche da una esposizione stringata, a nulla rilevando il numero o la lunghezza delle proposizioni destinate a tale scopo, purché il ragionamento poggi su un substrato dimostrativo chiaramente enunciato e validamente argomentato (esemplificativamente, Sez. 6, n. 14407 del 26/2/2009, Pasquali, Rv. 243266).

La sentenza è del tutto inosservante di tali principi, ancorché intesi nella loro portata minimale.

Nella motivazione, infatti, si dà atto della produzione documentale della difesa e del consenso delle parti all'acquisizione degli atti, ma nulla si dice sulle evidenze probatorie a fondamento del giudizio di responsabilità.

Ci si trova, quindi, di fronte a una motivazione apparente, per inquadrare la quale occorre richiamare il principio di diritto, secondo cui «la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di 'proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 24862 del 19/5/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682-01).

2. Restano assorbite nella doglianza oggetto di accoglimento le residue censure difensive, dedotte nel primo e nel secondo motivo, afferenti all'omesso riconoscimento delle esimenti del giustificato motivo e della particolare tenuità del fatto, che presuppongono la complessiva rivalutazione del comportamento posto in essere dall'imputato, che dovrà essere compiuta nel rispetto dei parametri ermeneutici richiamati nel paragrafo precedente (Sez. 5, n. 24862 del 19/5/2010, Mastrogiovanni, cit.; Sez. 1, n. 510 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Maiale, cit.).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Ferrara, in diversa persona fisica.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FERRARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata nel preambolo, il Giudice di pace di Ferrara ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs., 25 luglio 1998, n. 286 e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di euro 5.000,00 di ammenda. 2. Avverso la sentenza ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, l'imputato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce mancanza, anche grafica, di motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità. Il decidente ha ritenuto integrato il reato senza ricostruire l'episodio contestato e, comunque, considerando sufficiente per integrare la condotta contestata la presenza di [OSCURATO:PERSONA] all'udienza di convalida dell'espulsione. Ha, tuttavia, trascurato che il trattenimento dell'imputato nel territorio nazionale, a cagione del precedente ritiro del passaporto e dell'imposizione dell'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, non poteva considerarsi illegale 2.2. Con il secondo motivo deduce omessa motivazione con riferimento alla richiesta di applicazione della causa di proscioglimento della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Sussiste il vizio di motivazione come denunciato nel primo motivo. A mente dell'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deve contenere «la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata» e non può omettere di individuare le prove poste a base della decisione, «con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione [...] adottati», e con la confutazione dell'eventuale prova contraria. Le esigenze di una esaustiva argomentazione sono soddisfatte anche da una esposizione stringata, a nulla rilevando il numero o la lunghezza delle proposizioni destinate a tale scopo, purché il ragionamento poggi su un substrato dimostrativo chiaramente enunciato e validamente argomentato (esemplificativamente, Sez. 6, n. 14407 del 26/2/2009, Pasquali, Rv. 243266). La sentenza è del tutto inosservante di tali principi, ancorché intesi nella loro portata minimale. Nella motivazione, infatti, si dà atto della produzione documentale della difesa e del consenso delle parti all'acquisizione degli atti, ma nulla si dice sulle evidenze probatorie a fondamento del giudizio di responsabilità. Ci si trova, quindi, di fronte a una motivazione apparente, per inquadrare la quale occorre richiamare il principio di diritto, secondo cui «la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di 'proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 24862 del 19/5/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682-01). 2. Restano assorbite nella doglianza oggetto di accoglimento le residue censure difensive, dedotte nel primo e nel secondo motivo, afferenti all'omesso riconoscimento delle esimenti del giustificato motivo e della particolare tenuità del fatto, che presuppongono la complessiva rivalutazione del comportamento posto in essere dall'imputato, che dovrà essere compiuta nel rispetto dei parametri ermeneutici richiamati nel paragrafo precedente (Sez. 5, n. 24862 del 19/5/2010, Mastrogiovanni, cit.; Sez. 1, n. 510 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Maiale, cit.). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Ferrara, in diversa persona fisica. Co
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