CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 febbraio 2022
Cassazione n. 03820/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13030-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del 3686 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 13030/2019 [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], che la Numero sezionale 3686/2021 Numero di raccolta generale 3820/2022 rappresentano e difendono; Data pubblicazione 07/02/2022 - controricorrente - avverso la sentenza n. 1385/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/02/2019 R.G.N. 2360/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo che fosse dichiarata l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato il 27.10.2016 per avere “il 26 settembre 2016, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa (ndr. Acanfora quale addetto alla stazione autostradale e il [OSCURATO:PERSONA] in concorso col predetto) presso la stazione di Castellammare di Stabia, mediante l’artificio consistente nel porre della carta sulla barriera ottica della sbarra di cadenzamento dei veicoli…fatto sì che la sbarra rimanesse alzata rendendo inefficiente il sistema di rilevamento dei veicoli in transito… al fine di poter trattenere a suo e/o altrui vantaggio ed in danno della società l’importo dei pedaggi pagati dai clienti” e posto in essere la medesima condotta anche negli altri casi elencati nell’allegato B). 2. Il Tribunale, nel giudizio in fase sommaria di cui all’art. 1, comma 49, l. n. 92 del 2012, ha respinto il ricorso che, invece, è stato accolto nella fase di opposizione, con declaratoria di illegittimità del licenziamento e condanna di F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 13030/2019 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a reintegrare i lavoratori e a Numero sezionale 3686/2021 risarcire loro i danni. Numero di raccolta generale 3820/2022Data pubblicazione 07/02/2022 3. La Corte d’appello di Napoli ha accolto il reclamo proposto dalla società e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l’originaria domanda dei lavoratori di impugnativa del licenziamento. 4. La Corte territoriale ha esaminato le deposizioni testimoniali rese dagli investigatori, incaricati dalla società, unitamente alla relazione investigativa e alla documentazione prodotta dalle parti ed ha ritenuto raggiunta la prova dell’addebito contestato ai dipendenti e risalente al 26.9.2016. Ha ritenuto, conformemente al Tribunale, che mancasse la prova in ordine agli altri addebiti relativi alla medesima attività posta in essere nel periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.7.2016. Ha valutato il licenziamento intimato a ciascuno dei dipendenti come misura disciplinare proporzionata rispetto alla condotta tenuta, in ragione: del particolare grado di fiducia richiesto dalla specifica posizione lavorativa dei predetti, non suscettibile di controllo continuo; del fatto che gli stessi avessero rapporti con l’utenza nei cui confronti rappresentavano l’azienda; della responsabilità connessa al maneggio di denaro; risultando irrilevante rispetto a tali elementi il dato della esiguità della somma sottratta e dell’episodio isolato in cui ciò si sarebbe verificato, in quanto la circostanza che i dipendenti avessero posto in essere specifici artifici e raggiri per appropriarsi di denaro in danno del datore di lavoro rivestiva un elevato disvalore giuridico e sociale, tale da ledere in modo irrimediabile il vincolo fiduciario e rendere proporzionata la sanzione espulsiva. 5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha resistito con controricorso. F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Considerato che: Numero registro generale 13030/2019 6. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi Numero sezionale 3686/2021Numero di raccolta generale 3820/2022 dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., violazione Data pubblicazione 07/02/2022 dell’art. 7, l. n. 300 del 1970 e dell’art. 18, l. n. 300 del 1970, per avere la sentenza impugnata giudicato legittimo il licenziamento sebbene la contestazione disciplinare contenesse due addebiti, di cui uno soltanto è stato provato; inoltre, per non avere la Corte di merito rilevato il difetto di specificità della contestazione disciplinare che, rivolta ad entrambi i dipendenti “in concorso” tra loro, non specifica nella loro materialità le condotte ascrivibili a ciascuno di essi, con conseguenti riflessi negativi sull’esercizio del diritto di difesa. Sotto altro profilo, si assume che la società abbia violato il dovere di correttezza e buona fede poiché non ha consentito ai dipendenti, che ne avevano fatto tempestiva richiesta, di prendere visione, nel corso del procedimento disciplinare, della relazione investigativa e dei relativi allegati. 7. Il motivo è inammissibile poiché gli attuali ricorrenti, vittoriosi in fase di opposizione, non hanno allegato e dimostrato di avere riproposto, nel giudizio di reclamo, l’eccezione del difetto di specificità della contestazione disciplinare, come era necessario, dato che la sentenza impugnata non contiene alcuna argomentazione sul punto (v. (Cass. n. 23675 del 2013; n. 20703 del 2015; n. 18795 del 2015; n. 11166 del 2018). 8. Infondata è anche la censura sulla mancata possibilità di esame della relazione investigativa nel corso del procedimento disciplinare. 9. Questa Corte ha chiarito che, in tema di esercizio del potere disciplinare, la contestazione dell'addebito ha la funzione di indicare il fatto contestato al fine di consentire la difesa del lavoratore, mentre non ha per oggetto le relative prove, soprattutto per i fatti che, svolgendosi fuori dall'azienda, sfuggono alla diretta cognizione del datore di F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 lavoro; conseguentemente è sufficiente che il datore di Numero registro generale 13030/2019 lavoro indichi la fonte della sua conoscenza (v. Cass. n. Numero sezionale 3686/2021Numero di raccolta generale 3820/2022 22236 del 2007). Data pubblicazione 07/02/2022 10. Quanto alla valutazione di legittimità del recesso in relazione ad uno solo degli addebiti contestati, deve ribadirsi che, in tema di licenziamento per giusta causa, quando vengano contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, non occorre che l'esistenza della "causa" idonea a non consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvisabile esclusivamente nel complesso dei fatti ascritti, ben potendo il giudice - nell'ambito degli addebiti posti a fondamento del licenziamento dal datore di lavoro - individuare anche solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva, se lo stesso presenti il carattere di grave inadempimento richiesto dall'art. 2119 cod. civ. (v. Cass n. 12195 del 2014; n. 24574 del 2013). 11. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 2119 cod. civ. e dell’art. 5, l. n. 604 del 1966, in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.. 12. Si afferma che la relazione investigativa e la lettera di contestazione non indicavano l’autore materiale della disattivazione del lettore ottico, ma solo che il [OSCURATO:PERSONA] aveva rimosso la carta che ostruiva il sistema; che unicamente nel corso del giudizio i due investigatori, sentiti come testimoni, avevano dichiarato di aver visto il [OSCURATO:PERSONA] posizionare la carta davanti al lettore ottico; che la Corte d’appello ha omesso di prendere in esame tutte le prove emerse nel giudizio di merito ed ha travisato le prove utilizzate, avendo posto a base della decisione risultanze istruttorie in contrasto tra loro nonché omesso di esaminare fatti decisivi per il giudizio; inoltre, non ha reso alcuna F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 motivazione sulle ragioni per cui ha ritenuto convergenti ed Numero registro generale 13030/2019 attendibili le dichiarazioni degli investigatori privati. Numero sezionale 3686/2021Numero di raccolta generale 3820/2022 13. Sulla prima parte del motivo, là dove ripete la censura Data pubblicazione 07/02/2022 di mancata specificità della contestazione disciplinare, si richiamano gli argomenti esposti a proposito del primo motivo di ricorso. 14. Le residue censure risultano complessivamente inammissibili. Esse ruotano attorno all’assunto per cui le prove raccolte dimostrerebbero unicamente che il [OSCURATO:PERSONA] ha rimosso la carta che ostruiva il lettore ottico ed altri elementi di prova, non valorizzati dai giudici di secondo grado, comproverebbero che il blocco del sistema si verificava spesso a causa di eventi climatici (pioggia o vento) oppure a causa del passaggio di pedoni o per la presenza di oggetti lasciati sulla strada. 15. Esclusa la configurabilità di un vizio di violazione di legge, in quanto dedotto sulla base di una ricostruzione fattuale diversa da quella fatta propria dalla Corte di merito (v. Cass. n. 3340 del 2019; n. 640 del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017; n. 195 del 2016), neppure sono integrati gli estremi di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.. I ricorrenti, infatti, non denunciano l’omesso esame di un fatto storico determinato e idoneo a condurre ad un esito diverso della lite (v. Cass., S.U. n. 8053 del 2014), ma prospettano una differente selezione del materiale probatorio rilevante ai fini della decisione, nonché una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, quindi, in sostanza, la completa revisione del ragionamento decisorio seguito in sede di merito, che è estranea al perimetro segnato dal citato art. 360 n. 5 e non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità. 16. Non sussiste il dedotto vizio di motivazione, risultando ampiamente rispettato il requisito del “minimo costituzionale” delineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014 cit.), anche quanto alle ragioni F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 di attendibilità e convergenza delle dichiarazioni rese dNumero registro generale 13030/2019ai testimoni investigatori privati nelle varie fasi del Numero sezionale 3686/2021Numero di raccolta generale 3820/2022 procedimento di primo grado, rispetto al contenuto della Data pubblicazione 07/02/2022 relazione investigativa (v. sentenza impugnata, pagg. 9-13) e alla residua documentazione prodotta (da cui risultava l’oscuramento della pista di esazione a cui era addetto l’Acanfora il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nell’orario indicato nella relazione investigativa, pag. 15 della sentenza impugnata). 17. La pendenza di un procedimento penale nei confronti degli investigatori privati per il reato di falsa testimonianza, desumibile dalla richiesta di rinvio a giudizio depositata dalla difesa dei ricorrenti, non incide sulle considerazioni svolte in quanto il giudizio di attendibilità dei testimoni integra un apprezzamento discrezionale non censurabile in sede di legittimità, potendo la falsità della prova, ove dichiarata con sentenza passata in giudicato, rilevare ai sensi dell’art. 395 n. 2 cod. proc. civ. (v. Cass. n. 28653 del 2017; n. 1590 del 2020). 18. Con il terzo motivo di ricorso si addebita alla sentenza impugnata la violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere fondato il ragionamento presuntivo su indizi privi delle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza e per avere fondato la corresponsabilità dell’Acanfora sull’assunto, che i ricorrenti ritengono non dimostrato, dell’intenzionale intervento del [OSCURATO:PERSONA] sul lettore ottico, senza tener conto di quanto emerso dalle deposizioni dei testi Salomone e Manzi e cioè che il sistema di cadenzamento dei veicoli era soggetto a frequenti guasti per cause “naturali” , estranee alla condotta degli esattori. 19. Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni esposte a proposito del secondo motivo, in quanto le censure si traducono nella critica al ragionamento decisorio dei giudici del reclamo, attraverso la maggiore valorizzazione di alcuni F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 elementi probatori rispetto ad altri e al di fuori dei limiti Numero registro generale 13030/2019 segnati dall’art. 360 n. 5 cit. Numero sezionale 3686/2021Numero di raccolta generale 3820/2022 20. Con il quarto motivo si addebita alla sentenza Data pubblicazione 07/02/2022 impugnata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione del principio di proporzionalità della sanzione disciplinare di cui all’art. 2106 cod. civ., in combinato disposto con l’art. 7, l. n. 300 del 1970. 21. Si censura la valutazione di gravità della condotta dei lavoratori come eseguita dalla Corte d’appello, che non avrebbe adeguatamente considerato la mancanza di prova sia dell’entità del denaro che si assume sottratto (e che non supererebbe comunque i 10 euro) e sia del carattere doloso della condotta dei ricorrenti, nonché la lunga anzianità di servizio dei medesimi in assenza di precedenti disciplinari, la prova di uno solo degli addebiti contestati, la prassi aziendale di recupero mediante trattenute in busta paga di somme non corrisposte dai dipendenti; elementi che se esaminati dalla Corte di merito avrebbero condotto ad una valutazione di non proporzionalità della misura espulsiva. 22. Anche questo motivo è inammissibile. 23. Questa Corte ha più volte ribadito che il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell'illecito commesso - istituzionalmente rimesso al giudice di merito - si sostanzia nella valutazione di gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendo tenersi al riguardo in considerazione la circostanza che tale inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all’art. 1455 c.c., sicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (L. n. 604 del 1966, art. 3) ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (art. 2119 F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 c.c.), (cfr. Cass. 18715 del 2016; Cass. n. 21965 del 2007; Numero registro generale 13030/2019 Cass., n. 25743 del 2007). Numero sezionale 3686/2021Numero di raccolta generale 3820/2022 24. La sentenza impugnata si è attenuta ai principi sopra Data pubblicazione 07/02/2022 richiamati ed ha motivatamente valutato la gravità dell’infrazione, in particolare sottolineando la irrimediabile lesione della buona fede connessa all’impiego, da parte dei dipendenti, di artifici e raggiri allo scopo di sottrarre denaro in danno della società datoriale. 25. Le critiche mosse dai ricorrenti non investono i parametri normativi su cui deve fondarsi il giudizio di proporzionalità, bensì il peso in concreto attribuito dai giudici di appello ai singoli elementi probatori e la valutazione comparativa degli stessi. Esse si risolvono nella proposta di un diverso apprezzamento dei dati fattuali e di una valutazione alternativa degli stessi, che mostri un livello di gravità della condotta inferiore a quello ravvisato dai giudici di appello, e rimangono quindi confinate nell'ambito della valutazione merito e della deduzione di un generico vizio motivazionale, inammissibili in questa sede di legittimità. 26. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. 27. Le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio di soccombenza, e liquidate come in dispositivo. 28. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 13030/2019 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 Numero sezionale 3686/2021 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, Numero di raccolta generale 3820/2022Data pubblicazione 07/02/2022 comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o