CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 38592/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo z14/vAn.21/9 r1g7v7-c Se"--/v2,9 'fv/c iv ‘Rs PEr(tízmwA2(ctivF Octe /91/r4Forrc pEim 6TA/19 2E0 14 Co4/7- -1,AA/4?)J 4/ HES/ 4 6-/co,/, 2 tb Eudi • pi [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 9 maggio 2019 che, in sede di rinvio e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Enna emessa il 3 luglio 2015 all'esito di giudizio abbreviato, lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 140,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: a) furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625, primo comma, n. 2, cod. pen., commesso fino al 6 marzo 2012 in Regalbuto, perché, al fine di trarre profitto, si era impossessato dell'acqua erogata dalla società AcquaEnna, con corrispondente danno per quest'ultima, mediante manomissione dell'impianto idrico relativo all'immobile sito in Regalbuto, via [OSCURATO:PERSONA] n. 33, che la citata società aveva già disattivato per la pregressa morosità dell'impianto; in particolare, aveva violato i sigilli già apposti e, tramite l'innesto di un tubo di tipo flessibile lungo cm 40, aveva collegato l'impianto direttamente alla conduttura idrica; b) furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen., perché, il 17 gennaio 2013, si era impossessato, al fine di trarne profitto, mediante allacciamento abusivo alla conduttura idrica pubblica, di acqua erogata dalla società AcquaEnna, mediante manomissione del contatore dell'acqua sito all'esterno della propria abitazione in Regalbuto, con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede, consistita nell'aver rimosso dal contatore dell'acqua il tappo con il sigillo installato e la valvola di chiusura per l'ingresso dell'acqua, e inseritovi un tubo flessibile che aveva permesso l'erogazione della stessa all'interno della propria abitazione. La Corte di appello ha così determinato la pena finale: mesi sei di reclusione ed euro 180,00 di multa per il reato base, aumentata per la continuazione con il reato satellite di mesi tre di reclusione ed euro 30,00 di multa, ridotta per la scelta del rito abbreviato alla pena già indicata. 1.2. Il giudice di primo grado, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alle circostanze aggravanti accertate, aveva condannato Minissale per i reati a lui ascritti alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 240,00 di multa, così determinata: mesi sei di reclusione ed euro 180,00 di multa per ciascun reato (anni uno di reclusione ed euro 360,00 di multa), ridotta per la scelta del rito abbreviato alla pena già indicata. La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza dell'8 giugno 2017 (successivamente annullata dalla Corte di cassazione), pur riconoscendo il vincolo della continuazione tra i reati accertati, aveva confermato la pena stabilita dal giudice di primo grado, così quantificata: mesi undici di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato base, aumentata di mesi uno di reclusione ed euro 60,00 di multa per il reato satellite, ridotta per la scelta del rito abbreviato alla pena già indicata. La Corte di cassazione, pertanto, a seguito di impugnazione del solo imputato, con la sentenza n. 4750/2019 aveva annullato con rinvio la sentenza di secondo grado, limitatamente alla determinazione della pena del reato base, evidenziando che il giudice di merito aveva violato il principio del divieto di reformatio in peius nel momento in cui aveva previsto una pena maggiore di quella già stabilita con la sentenza di primo grado. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché la Corte territoriale in sedeYrinvio avrebbe omesso di considerare che il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado dell'8 giugno 2017 aveva avuto a oggetto la sola quantificazione in mesi undici di reclusione ed euro 300,00 di multa della pena base per il reato ritenuto più grave, in quanto superiore a quella già disposta con la sentenza di primo grado. La Corte di appello in sede di rinvio, pertanto, non avrebbe potuto modificare in senso peggiorativo la pena già stabilita per il reato in continuazione con la sentenza dell'8 giugno 2017, quantificata in mesi uno di reclusione ed euro 60,00 di multa, se non in violazione del principio del divieto di reformatio in peius ex art. 597, comma 3, cod. proc. pen., del principio dell'intangibilità del giudicato ex art. 624, comma 1, cod. proc. pen. e dell'obbligo del giudice del rinvio di uniformarsi alla sentenza di annullamento ex art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, pertanto, la Corte territoriale si sarebbe dovuta limitare a rideterminare la pena base per il reato più grave nei limiti già disposti dal giudice di primo grado, per poi applicare l'aumento di pena per il reato in continuazione, così come stabilito con la sentenza del giudice di appello dell'8 luglio 2017. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. L'art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen., prevede che «quando l'appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado. In ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita». Il divieto della reformatio in peius è un principio di portata generale che opera anche nel giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 10251 del 25/06/1999, Scardamaglia, Rv. 214386). La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 597 cod. proc. pen., infatti, si applica anche al giudizio di rinvio, determinato dall'annullamento di una prima sentenza d'appello di accoglimento del ricorso dell'imputato. In questo caso, il raffronto per la determinazione della pena finale avrà ad oggetto non quella inflitta dal giudice di primo grado, ma quella inflitta con la sentenza di appello, annullata con rinvio, se in parziale riforma con essa è stata irrogata una pena in misura inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado, pur non essendo mutati i singoli elementi (reati e circostanze dichiarate equivalenti) che hanno concorso a determinarla (Sez. 5, n. 493 del 09/07/1998, Lonero, Rv. 212159). Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza di annullamento emessa dalla Corte di cassazione, si evince che Minissale aveva impugnato la sentenza della Corte di appello dell'8 giugno 2017 per la violazione del principio di divieto di reformatio in peius, in relazione alla pena prevista per il reato più grave. Appare, quindi, evidente che la sentenza di annullamento «limitatamente alla determinazione della pena» aveva ad oggetto esclusivamente il calcolo della pena base, non essendosi l'imputato lamentato dell'aumento in continuazione stabilito dal giudice di secondo grado in mesi uno di reclusione ed euro 60,00 di multa. [OSCURATO:PERSONA], pertanto - in forza del condiviso principio sull'estensione del principio di divieto di reformatio in peius, non solo in ordine all'entità complessiva della pena, ma anche a tutti quegli elementi autonomi che il concorrono alla sua determinazione - ritiene che la Corte di appello, con il provvedimento oggi impugnato, non avrebbe potuto modificare la pena in aumento per la continuazione con il reato satellite stabilita dal medesimo giudice di secondo grado con la sentenza dell'8 giugno 2017 in mesi uno di reclusione ed euro 60,00 di multa, in quanto irrevocabile sul punto. 2. In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione all'aumento di pena per la continuazione, rideterminando la pena finale in mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 160,00 di multa, così quantificata: pena base di mesi sei di reclusione ed euro 180,00 di multa (stabilita dalla Corte territoriale con sentenza del 9 maggio 2019), aumentata di mesi uno di reclusione ed euro 60,00 di multa per il reato satellite (stabilita dalla Corte territoriale con la sentenza dell'8 giugno 2017), ridotta per la scelta del rito abbreviato. La possibilità, riconosciuta alla Corte di cassazione dall'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., nella formulazione modificata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, di rideterminare direttamente la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, procedendo ad un annullamento senza rinvio, permette nella situazione in esame di correggere direttamente il trattamento sanzionatorio, senza necessità dell'esame degli atti dei processi di primo e secondo grado e della formulazione dei giudizi di merito, obiettivamente incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità (Sez. 6, n. 44874 del 11/09/2017, Dessì, Rv. 271484). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione all'aumento di pena per la continuazione, rideterminando la pena complessiva in mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 160,