CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 giugno 2026
Cassazione n. 19729/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocatoDemetrio Fenucciu con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente e ricorrente incidentale-[OSCURATO:PERSONA] dei Ministri, Ministero dell'Interno, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rap-presentati e difesi ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato con domi-cilio digitale [OSCURATO:EMAIL];Numero registro generale 31004/2021Numero sezionale 1256/2026Numero di raccolta generale 19729/2026Data pubblicazione 14/06/2026-controricorrente e ricorrente incidentale-Regione Campania-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 643/2021depositata il 30/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RITENUTO CHE1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. impugna per cassazione la sentenza dellaCorte d'appello di Salerno n. 643/2021, pubblicata in data 30/04/2021,con cui è stato respinto il gravame da essa proposto avverso la sentenzadi prime cure.2. Il contenzioso trae origine dalla citazione con cui nel 2004 la PM Ca-ve aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno il Comune diSiano, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Interno, laPrefettura di Salerno, il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] della Campania,nella qualità di Commissario delegato agli interventi ex ordinanza n. 2787/98, e la Regione Campania, per sentirli condannare, in solido o ciascunonella misura ritenuta di giustizia, al pagamento dell'importo di Euro162.259,87, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di corrispet-tivo ancora dovuto per l'attività di rimozione del fanghi eseguita dalla so-cietà nell'immediatezza dell'alluvione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; in via gradata, la so-cietà aveva chiesto la condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 2041 cod.civ. e, in ogni caso, al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 2043 cod.civ., nell'ipotesi di accertata negligenza dei convenuti nell'espletamentodelle formalità richieste per la liquidazione degli importi dovuti o per il re-perimento dei fondi all'uopo ritenuti necessari.Numero registro generale 31004/2021Numero sezionale 1256/2026Numero di raccolta generale 19729/2026Data pubblicazione 14/06/20263. Nel giudizio di merito la società aveva allegato che in seguitoai tragici eventi alluvionali verificatisi nell'Agro nocerino-sarnese in data 5/05/1998, era stata incaricata dal Comune di Siano di rimuovere fango edetriti accumulatisi nell'abitato. Per i detti lavori, conclusi in data 6/06/1998, era stato predisposto specifico rendiconto sottoscritto dal Direttoredei lavori nominato dal Comune.Tuttavia, la contabilità redatta dal Comune attestava un credito com-plessivo di Euro 285.159,82, determinato senza tener conto della maggio-razione per lavoro notturno e straordinario ed applicando per talune cate-gorie prezzi inferiori a quelli correnti. La società assumeva che la sommaspettante ammontava ad Euro 320.369,19, ottenuta applicando i prezzicorretti, l'aumento del 25% per la somma urgenza e le maggiorazioni perlavoro notturno e straordinario. Allo stato aveva ricevuto l'importo di Euro179.142,11 di talché le spettava la differenza, pari ad Euro 169.259,85,con obbligo di pagamento a carico del Comune di Siano, della RegioneCampania, del Ministero degli Interni, del Prefetto di Salerno e del Presi-dente della Giunta regionale campana, in solido o ciascuno nella misura ri-tenuta di giustizia.5. Dopo una prima pronuncia di difetto di giurisdizione, riformata inappello, la causa veniva riassunta avanti al Tribunale di Salerno, enell'ambito della stessa si costituivano le parti convenute.Il Comune eccepiva - per quanto ancora rileva - l'inammissibilità delladomanda, per l'omessa regolarizzazione ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 77/95 e per mancanza della forma scritta del contratto; la carenza di legitti-mazione passiva del Comune, il quale si era limitato a corrispondere lesomme ritenute congrue dalla Commissione istituita presso l'U.T.E., inconformità all'ordinanza ministeriale n. 2787/1998; l'infondatezza dellapretesa, avendo il Comune corrisposto l'importo determinato dalla predet-ta Commissione con provvedimenti mai impugnati in sede giurisdizionaledalla società; la legittimità dell'ordinanza n. 2789/98 e l'inapplicabilitàNumero registro generale 31004/2021Numero sezionale 1256/2026Numero di raccolta generale 19729/2026Data pubblicazione 14/06/2026dell'art. 2041 cod. civ.; contestava nel merito il credito vantato, ribadendoche esso era stato calcolato sulla base della documentazione del Direttoredei lavori e doveva, invece, essere stabilito secondo il sistema indicatonelle richiamate ordinanze.[OSCURATO:PERSONA] deduceva l'inammissibilità della domanda atto-rea, unitamente al proprio difetto di legittimazione passiva.[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'Interno e ilPresidente della [OSCURATO:PERSONA] della Campania eccepivano il difetto dilegittimazione passiva.6. Con sentenza n. 5994/2014, il Tribunale rigettava le domande atto-ree e condannava la società al pagamento delle spese di lite, ritenendoche la vicenda fosse disciplinata dall'art. 9 dell'OPCM n. 2789/1998, il qua-le imponeva una particolare procedura finalizzata alla verifica della con-gruità del compenso richiesto, attribuendo all'autorità amministrativa unpotere di accertamento valutativo, privo di carattere discrezionale o auto-ritativo. Le determinazioni prefettizie venivano qualificate come atti di in-tegrazione del contratto sotto il profilo oggettivo e contenutistico, censu-rabili solo nei limiti previsti dall'art. 1349 cod. civ., ossia in presenza divalutazioni manifestamente inique, incongrue o non conformi ai parametripredeterminati. Argomentava che l'operato dell'Amministrazione era sin-dacabile solo a fronte della deduzione di specifici vizi di illogicità, incon-gruità o errore rispetto ai criteri di liquidazione. Poiché l'impresa non ave-va allegato né provato tali vizi, la domanda volta ad ottenere maggioricorrispettivi rispetto a quanto già percepito veniva respinta.6.1. Il Tribunale escludeva l'automatica spettanza di maggiorazioni perlavoro straordinario o notturno, rilevando che tali compensi potevano es-sere ricompresi nel prezzo complessivo dell'appalto.6.2. Infine, veniva rigettata anche la domanda di indennizzo per arric-chimento senza causa ex art. 2041 cod. civ., in quanto preclusa dal prin-Numero registro generale 31004/2021Numero sezionale 1256/2026Numero di raccolta generale 19729/2026Data pubblicazione 14/06/2026cipio di sussidiarietà di cui all'art. 2042 cod. civ., essendo esperibile la solaazione contrattuale, risultata tuttavia infondata nel merito.7. Proponeva appello PM Cave, al fine di ottenere l'integrale riformadella pronuncia impugnata e, per l'effetto, sentir accertare e dichiarare ildiritto a percepire maggiori compensi per le prestazioni svolte in occasionedegli eventi franosi del 5/05/1998; condannare i convenuti, in solido traloro o, subordinatamente, ognuno nella misura ritenuta di giustizia, al pa-gamento della somma di Euro 162.259,87, quale residuo importo dovuto afronte dell'esecuzione del lavori eseguiti; in ogni caso, nell'ipotesi di accer-tata negligenza nell'espletamento delle formalità richieste per la liquida-zione degli importi dovuti alla società attrice (e/o per il reperimento delfondi all'uopo ritenuti necessari), condannare i convenuti, ai sensi dell'art.2043 cod. civ., al risarcimento dei danni, con vittoria di spese del doppiogrado di giudizio.7.1. Si costituiva in appello il Comune di Siano, eccependo l'infonda-tezza dei motivi di gravame e chiedendo la conferma della sentenza diprimo grado.7.2. Si costituivano in giudizio la Presidenza del Consiglio del Ministri -Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero dell'Interno e la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo altresì appelloincidentale condizionato, al fine di sentire dichiarare il difetto di legittima-zione passiva delle Amministrazioni statali.7.3. Si costituiva in giudizio la Regione Campania, in persona del rap-presentante legale pro tempore, che eccepiva la propria carenza di legit-timazione passiva nonché l'infondatezza dell'appello.7.4. La Corte d'appello di Salerno, con sentenza n. 643/2021, pubbli-cata in data 30/04/2021, ha rigettato il gravame, condannando la societàappellante alla refusione delle spese di lite.7.5. [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di gra-vame, ritenendoli entrambi infondati, sul rilievo che l'art. 9 dell'OPCM n.Numero registro generale 31004/2021Numero sezionale 1256/2026Numero di raccolta generale 19729/2026Data pubblicazione 14/06/20262789 del 15/06/1998 aveva radicato in sede prefettizia il potere di liquida-re le somme spettanti alle imprese esecutrici dei lavori (come si evincevaanche dagli artt. 9, comma 1, e 23, dell'OPCM n. 2787 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]),adottando un modello procedimentale che coinvolgeva la CommissioneUnitaria, appositamente istituita e deputata a valutare la congruità degliimporti richiesti dalle ditte incaricate. A fronte della correttezza formaledel procedimento seguito, secondo quanto previsto dalla summenzionataordinanza, l'appellante avrebbe dovuto dedurre e provare che il giudizio dicongruità sulla contabilità non fosse corrispondente ai criteri legali o che irisultati o i criteri di valutazione della Commissione fossero incongrui, alle-gando la necessaria documentazione, che era, oltretutto acquisibile, es-sendo di evidenza pubblica. La società si era invece limitata a contestarela mancata considerazione delle maggiorazioni per lavoro straordinario enotturno e l'applicazione di prezzi inferiori a quelli correnti.La Corte d'appello ha inoltre ritenuto infondata la censura relativaall'art. 1349 cod. civ., precisando che il Tribunale aveva richiamato talenorma solo in via analogica, per evidenziare la legittimità della determina-zione degli importi da parte di un organo terzo previsto dalla normativaemergenziale.7.6. È stato altresì respinto il terzo motivo di appello, poiché l'impresanon aveva specificamente contestato il giudizio di congruità né in sedeamministrativa né in sede giudiziale. Inoltre, la richiesta di applicazionedel prezzario OO.PP. della Campania non poteva ritenersi vincolante, es-sendo la determinazione del compenso rimessa alla valutazione dellaCommissione UTE; tale prezzario, peraltro, non era stato prodotto in giu-dizio e, trattandosi di atto amministrativo generale, non poteva essere co-nosciuto dal giudice in virtù del principio iura novit curia. Parimenti infon-data è stata ritenuta l'invocazione dell'art. 115 cod. proc. civ., non essen-do le Amministrazioni convenute tenute a contestare il metodo di quantifi-cazione adottato dall'impresa.Numero registro generale 31004/2021Numero sezionale 1256/2026Numero di raccolta generale 19729/2026Data pubblicazione 14/06/20267.7. La Corte di merito ha rigettato anche il quarto motivo di gravame,confermando che la mancata attribuzione di compensi per lavoro straordi-nario o notturno non integrava violazione di norme cogenti, potendo talicompensi essere ricompresi nel prezzo complessivo dell'appalto. L'even-tuale incongruità della liquidazione avrebbe dovuto essere dimostrata me-diante specifiche allegazioni circa lo scostamento dai criteri normalmenteapplicati in casi analoghi, prova che l'impresa non aveva fornito.7.8. È stato inoltre ritenuto irrilevante l'eventuale riconoscimento, daparte del Comune di Siano, della spettanza di compensi per lavoro nottur-no o festivo, poiché la normativa emergenziale attribuiva esclusivamentealla [OSCURATO:PERSONA] il potere di verificare la congruità degli importi.7.9. Quanto alla domanda risarcitoria proposta in via subordinata aisensi dell'art. 2043 cod. civ. nei confronti delle Amministrazioni statali, laCorte territoriale ne ha escluso la fondatezza, rilevando che tali Ammini-strazioni erano intervenute nella vicenda unicamente quali enti finanziato-ri, senza instaurare rapporti diretti con l'impresa esecutrice. In ogni caso,non risultava dimostrata alcuna illegittimità nell'operato dell'organo pre-fettizio.8. Da ultimo, la Corte di merito ha ritenuto in parte assorbite ed inparte infondate le eccezioni sollevate dal Comune in ordine all'infondatez-za della domanda della società PM Cave, mentre è stato ritenuto assorbitol'appello incidentale condizionato della Presidenza del Consiglio del [OSCURATO:PERSONA] della Protezione Civile, del Ministero dell'Interno e dellaPrefettura di Salerno.9. La cassazione della sentenza sin qui illustrata è chiesta da PM Caves.r.l., con ricorso notificato il 29/11/2021 ed affidato a cinque motivi diimpugnazione, cui hanno resistito con tempestivi controricorsi il [OSCURATO:PERSONA], proponendo altresì ricorso incidentale, nonché la Presidenza delConsiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile, il MinisteroNumero registro generale 31004/2021Numero sezionale 1256/2026Numero di raccolta generale 19729/2026Data pubblicazione 14/06/2026dell'Interno e la Prefettura di Salerno, che hanno proposto ricorso inciden-tale condizionato.10. In prossimità dell'odierna adunanza la ricorrente principale ed ilComune di Siano hanno depositato memorie illustrative.11. E' rimasta intimata la Regione Campania.CONSIDERATO CHE12. Con il primo motivo di ricorso principale viene dedotta, ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza perviolazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., lamentando unamotivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. In particolare, laCorte d'appello ha affermato che il procedimento previsto dalle OPCM –fondato sulla verifica di congruità degli importi da parte della Commissionee sulla successiva liquidazione prefettizia – precluderebbe all'impresa ese-cutrice la possibilità di richiedere ulteriori compensi rispetto a quelli ritenu-ti congrui. Tuttavia, secondo la ricorrente, la sentenza non chiarisce qualidisposizioni normative, e segnatamente quali elementi dell'art. 9 dell'O-PCM [OSCURATO:DATA_NASCITA], giustifichino tale conclusione. La Corte territorialeavrebbe dunque ritenuto in modo apodittico l'insindacabilità del giudizio dicongruità, senza esplicitare l'iter logico-giuridico seguito, rendendo cosìincomprensibile la motivazione e impedendo il controllo sulla correttezzadella decisione. Il ricorrente principale contesta, inoltre, la contraddittorie-tà della pronuncia laddove essa avrebbe dichiarato preclusa la domandaproposta dalla società e, al contempo, l'avrebbe ritenuta infondata per nonavere l'impresa specificamente dedotto la non rispondenza a criteri legalidella contabilità congruita ovvero l'incongruità dei risultati cui era perve-nuta la [OSCURATO:PERSONA].12.1. La censura è inammissibile, perché non è correlata con la moti-vazione della pronuncia impugnata, che, come sopra descritto, ha ritenutoche l'art. 9 dell'OPCM n. 2789 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avesse radicato in sede pre-Numero registro generale 31004/2021Numero sezionale 1256/2026Numero di raccolta generale 19729/2026Data pubblicazione 14/06/2026fettizia il potere di liquidare le somme spettanti alle imprese esecutrici deilavori (come si evinceva anche dagli artt. 9, comma 1, e 23, dell'OPCM n.2787 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), adottando un modello procedimentale, che coin-volgeva la [OSCURATO:PERSONA], appositamente istituita e deputata a va-lutare la congruità degli importi richiesti dalle ditte incaricate. La Corte haquindi motivato in punto di procedimento di determinazione del compensospettante alla società, ed ha inoltre argomentato che a fronte della corret-tezza formale del procedimento seguito, secondo quanto previsto dallasummenzionata ordinanza, l'appellante avrebbe dovuto dedurre e provareche il giudizio di congruità sulla contabilità non fosse corrispondente ai cri-teri legali o che i risultati o i criteri di valutazione della Commissione fos-sero incongrui, allegando la necessaria documentazione, che era, oltretut-to acquisibile, essendo di evidenza pubblica. Nel caso di specie, tuttavia,la società si era limitata a contestare la mancata considerazione dellemaggiorazioni per lavoro straordinario e notturno e l'applicazione di prezziinferiori a quelli correnti.Ebbene, la censura in esame non specifica quali deduzioni fossero sta-te mosse in relazione alla procedura di determinazione del compenso e inquale sede fossero state proposte, limitandosi ad una critica invero gene-rica della statuizione della Corte di merito.13. Il secondo motivo di ricorso principale lamenta, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazionedell'art. 9 OPCM n. 2789 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell'art. 35 del d.lgs. 25 febbraio1995, n. 77 e dell'art. 24 cost., per avere la Corte territoriale erroneamen-te affermato che all'appaltatore, una volta compiuta la verifica prefettiziadi congruità della contabilità comunale ed erogati i relativi importi secondoil procedimento disciplinato dall'art. 9 OPCM n. 2789/1998, sarebbe statapreclusa la possibilità di richiedere somme ulteriori per l'attività svolta,ponendosi, in tal modo, in aperta contraddizione con la natura pariteticadel rapporto scaturente dall'affidamento dei lavori di somma urgenza.Numero registro generale 31004/2021Numero sezionale 1256/2026Numero di raccolta generale 19729/2026Data pubblicazione 14/06/202613.1. Anche tale censura è inammissibile, in quanto non correlata conla motivazione della Corte territoriale, che ha diversamente ritenuto chel'appellante non avesse dedotto né provato che il giudizio di congruità sul-la contabilità non era corrispondente ai criteri legali o che i risultati o i cri-teri di valutazione della Commissione erano incongrui, allegando la neces-saria documentazione, che era, oltretutto acquisibile, essendo di evidenzapubblica.14. Con il terzo motivo, la ricorrente principale lamenta, ai sensi delloart. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per viola-zione dell'art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ per motivazione apparen-te, nella parte in cui la Corte le ha imputato la mancata contestazione deicriteri di valutazione della Commissione prefettizia.14.1. La censura è inammissibile, perché dalla stessa formulazione delmotivo si comprendono con chiarezza le ragioni del rigetto della domanda.15. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1362, comma 2, e 1363 cod. civ., nonché dell'art.115 cod. proc. civ., deducendo che la Corte d'appello ha completamentetravisato il contenuto del terzo motivo di gravame. In particolare, la ricor-rente sostiene che il Giudice di merito ha erroneamente interpretato ladoglianza come riferita al principio di non contestazione riguardo all'esi-stenza del maggior credito, mentre essa era stata formulata unicamentecon riferimento all'avvenuto riconoscimento da parte del Comune e allamancata contestazione da parte delle altre Amministrazioni dell'utilizzo delprezzario OO.PP. della Regione Campania, ai fini della quantificazione deilavori. Da ciò la ricorrente deduce la violazione dei criteri ermeneutici edell'art. 115 cod. proc. civ., avendo la Corte d'appello richiesto la produ-zione del prezzario, pur essendo incontestata la sua applicazione.15.1. La censura è inammissibile, perché anche in questo caso non ècorrelata con la motivazione. La Corte territoriale ha infatti argomentatoche la richiesta di applicazione del prezzario OO.PP. della Campania nonNumero registro generale 31004/2021Numero sezionale 1256/2026Numero di raccolta generale 19729/2026Data pubblicazione 14/06/2026poteva ritenersi vincolante, essendo la determinazione del compenso ri-messa alla valutazione della Commissione UTE. Tale profilo motivazionale,concorrente con quello assorbente della mancata produzione, non è attintodalla doglianza (cfr. Cass. Sez. Un. 7931/2013).16. Con il quinto motivo di ricorso principale, la PM Cave lamenta, inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell'art.113 cod. proc. civ. (iura novit curia), dell'art. 9 Legge Regione Campanian. 1/1978, dell'ordinanza del Ministro della protezione civile 30/05/1990OM G.U. 5/6/1990 e dell'art. 103 d.lgs. 76/1990, per avere la corte di me-rito escluso l'operatività del principio iura novit curia con riguardo al prez-zario OO.PP. della Regione Campania, licenziato con deliberazione di GR n.207/1990, pubblicata sul BURC del 16/11/1990, assumendo che esso,quale atto amministrativo, non doveva essere conosciuto dal giudice, maandava prodotto in giudizio dalle parti.16.1. La censura è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis cod. proc.civ.Questa Corte ha infatti chiarito che la natura di atti meramente ammi-nistrativi dei decreti ministeriali osta all'applicabilità del principio iura novitcuria di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel.c.c. (che non li comprende tra le fonti del diritto), con la conseguenza chespetta alla parte interessata l'onere della relativa produzione, la quale nonè suscettibile di equipollenti (Cass. 25995/2019; id. 15065/2014; id.7387/2025).La censura non offre argomenti idonei a giustificare il superamento delrichiamato consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.17. Con il primo ed unico motivo di ricorso incidentale, il Comune diSiano deduce la violazione del d.lgs. n. 1010/48, dell'art. 19 della l. 225/92, degli artt. 9, comma 1, e 23 OPCM n. 2787/1998 e dell'art. 9 OPCM n.2789/1998, nonché motivazione apparente. In particolare, censura la par-te della pronuncia in cui la Corte distrettuale ha affermato la legittimazio-Numero registro generale 31004/2021Numero sezionale 1256/2026Numero di raccolta generale 19729/2026Data pubblicazione 14/06/2026ne passiva del Comune, riconoscendolo quale unico debitore della presta-zione pattuita, nell'ambito di un rapporto sinallagmatico esclusivamentebilaterale con la PM Cave, precisando che le Amministrazioni dello Statoerano intervenute nella fattispecie quali meri finanziatori, con la conse-guente esclusione di qualsiasi rapporto diretto tra le stesse e gli esecutoridelle prestazioni richieste dal soggetto finanziato.17.1. La censura è inammissibile per difetto di interesse, atteso l'esitosfavorevole di entrambi i gradi del giudizio di merito in ordine alle richiesteavanzate dalla società [OSCURATO:SOCIETA]18. Con l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato, la Presiden-za del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione Civile, il Mini-stero dell'Interno e la Prefettura di Salerno deducono la violazione dell'art.346 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.,quanto alla mancata rilevazione del giudicato interno formatosi in ordinealle statuizioni sfavorevoli rese dal Tribunale nei confronti del Comune.18.1. Il ricorso è assorbito dall'inammissibilità del ricorso principale edi quello incidentale.19. Attesa l'inammissibilità tanto del ricorso principale che di quello in-cidentale, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.20. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da par-te della ricorrente principale e del Comune di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per le rispettive impugnazioni,se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale nonché quello inciden-tale proposto dal Comune di Siano, e assorbito il ricorso incidentale condi-zionato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'internoNumero registro generale 31004/2021Numero sezionale 1256/2026Numero di raccolta generale 19729/2026Data pubblicazione 14/06/2026e della Prefettura di Salerno. Compensa integralmente fra le parti le spesedi lite.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente principale e del Comune di Siano, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale eper quello incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/03/2026.Il PresidenteGuido Mercolino