CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2022
Cassazione n. 33704/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia emessa il 4/3/2016 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 6, I. 13 dicembre 1989, n. 401, e condannato alla pena di 11 mesi, 10 giorni di reclusione e 17.000 euro di multa, in continuazione su precedente condanna. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione con riguardo al trattamento sanzionatorio, che non sarebbe sorretto da adeguata motivazione. 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. La Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla pena - ha sottolineato che il ricorrente è gravato da una lunga serie di condanne, di cui sei specifiche, e che la violazione contestata nel presente giudizio è stata commessa ben 17 volte; ad evidenza, dunque, della completa indifferenza ai provvedimenti dell'autorità, tale da giustificare un congruo trattamento punitivo, peraltro individuato in termini più prossimi ai medi che ai massimi edittali e con modesti aumenti a titolo di continuazione. 5. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 30 giugno 2022 Il e igliere estensore [OSCURATO:PERSONA]