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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 giugno 2024

Cassazione n. 37178/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Moldavia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della Corte di Appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 14/11/2023, ha confermato la sentenza di condanna ad anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 220.000,00 di multa pronunciata dal Tribunale di Gorizia il 3/11/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 12, commi 1 e 3, lettere a), b) ed e), comma 3 bis e comma 3 ter lett. b) D.Igs. 286 del 1998.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 12, comma e lett. b) D.Lgs. 286 del 1998 quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al comma 3 bis, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e alla determinazione della pena, anche con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Nell'unico motivo di ricorso la difesa evidenzia che le condizioni di trasporto non avrebbero determinato un pericolo concreto all'incolumità dei trasportati e questo imporrebbe di escludere la relativa circostanza aggravante e, quindi, di riconoscere la prevalenza delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. e rideterminare la pena nel limite di due anni con la conseguente concessione della sospensione condizionale.

4. In data 7 giugno 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 12, comma e lett. b) D.Lgs. 286 del 1998 quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al comma 3 bis e, conseguentemente, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e alla determinazione della pena, anche con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Le doglianze sono infondate.

2.1. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito un'adeguata risposta alle analogiche critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Il secondo giudice, infatti, con il riferimento alle modalità intrinseche con le quali è avvenuto il trasporto dei migranti, effettuato ponendo all'interno di un'autovettura ben dodici persone, ha dato coerente conto dei presupposti necessari per la sussistenza dell'aggravante.

Ciò in quanto le circostanze indicate -quali avere sovraccaricato il mezzo di trasporto con un numero di persone maggiore a quello per il quale era omologato, anche sistemate nel bagagliaio e prive dei presidi base di sicurezza predisposti dal codice della strada- sono tali da evidenziare che le persone trasportate si sono trovate in una situazione in cui erano esposte a un effettivo e concreto pericolo per la loro incolumità e che questo, come richiesto dalla norma, era funzionale a conseguire l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello stato.

La motivazione così resa è esente da qualsivoglia vizio logico e non è pertanto sindacabile in sede di legittimità, nella quale non è comunque consentito a questa Corte sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito (Sez. un., n. 930 A del 13/12/1995, Rv 203428; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

2.2. La sussistenza dell'aggravante, correttamente ritenuta, considerato il divieto di bilanciamento previsto in tale caso dall'art. 12, comma 3 quater D.Lgs 286 del 1998, rende inconferenti le ulteriori censure in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza (Sez.

U, n. 42414 del 29/04/2021, Cena, Rv. 282096 - 01) e quanto alla possibilità di addivenire a una determinazione del trattamento sanzionatorio tale da poter concedere la concessione della sospensione condizionale della pena.

3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Moldavia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della Corte di Appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 14/11/2023, ha confermato la sentenza di condanna ad anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 220.000,00 di multa pronunciata dal Tribunale di Gorizia il 3/11/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 12, commi 1 e 3, lettere a), b) ed e), comma 3 bis e comma 3 ter lett. b) D.Igs. 286 del 1998. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 12, comma e lett. b) D.Lgs. 286 del 1998 quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al comma 3 bis, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e alla determinazione della pena, anche con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Nell'unico motivo di ricorso la difesa evidenzia che le condizioni di trasporto non avrebbero determinato un pericolo concreto all'incolumità dei trasportati e questo imporrebbe di escludere la relativa circostanza aggravante e, quindi, di riconoscere la prevalenza delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. e rideterminare la pena nel limite di due anni con la conseguente concessione della sospensione condizionale. 4. In data 7 giugno 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 12, comma e lett. b) D.Lgs. 286 del 1998 quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al comma 3 bis e, conseguentemente, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e alla determinazione della pena, anche con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Le doglianze sono infondate. 2.1. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito un'adeguata risposta alle analogiche critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Il secondo giudice, infatti, con il riferimento alle modalità intrinseche con le quali è avvenuto il trasporto dei migranti, effettuato ponendo all'interno di un'autovettura ben dodici persone, ha dato coerente conto dei presupposti necessari per la sussistenza dell'aggravante. Ciò in quanto le circostanze indicate -quali avere sovraccaricato il mezzo di trasporto con un numero di persone maggiore a quello per il quale era omologato, anche sistemate nel bagagliaio e prive dei presidi base di sicurezza predisposti dal codice della strada- sono tali da evidenziare che le persone trasportate si sono trovate in una situazione in cui erano esposte a un effettivo e concreto pericolo per la loro incolumità e che questo, come richiesto dalla norma, era funzionale a conseguire l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello stato. La motivazione così resa è esente da qualsivoglia vizio logico e non è pertanto sindacabile in sede di legittimità, nella quale non è comunque consentito a questa Corte sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito (Sez. un., n. 930 A del 13/12/1995, Rv 203428; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2.2. La sussistenza dell'aggravante, correttamente ritenuta, considerato il divieto di bilanciamento previsto in tale caso dall'art. 12, comma 3 quater D.Lgs 286 del 1998, rende inconferenti le ulteriori censure in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza (Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Cena, Rv. 282096 - 01) e quanto alla possibilità di addivenire a una determinazione del trattamento sanzionatorio tale da poter concedere la concessione della sospensione condizionale della pena. 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent
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