CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05951/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di sei mesi di reclusione e di 1.032,00 euro di multa, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge in ordine alla mancata assoluzione dal reato in contestazione poiché il fatto non costituisce reato o non sussiste (primo motivo), nonché violazione di legge e difetto di motivazione in merito agli articoli 131 bis e 133 del codice penale (secondo motivo); Considerato che il primo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché le stesse sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata, condividendo integralmente la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, ha spiegato in maniera analitica perché sussiste la fattispecie di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, evidenziando, in particolare, il quantitativo di sostanza stupefacente detenuto (35,100 grammi di hashish), il confezionamento della droga in singole dosi (sedici), la condotta dell'imputato e del concorrente (alla vista dei Carabinieri i due tentavano una fuga con lo scooter e gettavano a terra l'involucro contenente la droga), il rinvenimento di una cospicua somma di denaro nell'abitazione dell'attuale ricorrente (2.130,00 euro), illustrando, altresì, perché sono da ritenere insussistenti le condizioni per configurare la fattispecie del consumo di gruppo; Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, in quanto volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, e comunque manifestamente infondate, in quanto la Corte d'appello ha giustificato la decisione di escludere la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., evidenziando le ragioni da cui desumere il difetto dei presupposti della non abitualità della condotta e della particolare tenuità dell'offesa; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembr