CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 41991/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal pubblico ministero presso il tribunale di Avellino avverso la ordinanza in data 11/2/2022 del medesimo tribunale, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ex art. 324 cod. proc. pen., nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] Aniello; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il pubblico ministero presso il tribunale di Avellino procede per ipotesi di reato di riciclaggio (art. 648 bis cod. pen., rilevante ai fini del sequestro preventivo, disposto dal GIP ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., 240 bis cod. pen., disposizione oggi inserita nella sistematica codicistica per effetto del principio c.d. della "riserva di codice" di cui all'art. 3 bis, cod. pen.), fatto constatato in Atripalda il 14 gennaio 2022. 1.1. Il tribunale di Avellino, in funzione di giudice del riesame reale proposto dall'indagato ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ha accolto l'istanza proposta dalla difesa avverso il decreto del giudice delle indagini preliminari che aveva accolto la richiesta di sequestro preventivo della somma di denaro contante rinvenuta nella vettura condotta da [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una perquisizione veicolare. 1.2. Il tribunale preposto alla valutazione della impugnazione ha accolto l'istanza, argomentando circa il difetto anche della mera indicazione, in imputazione, del titolo di reato presupposto del contestato riciclaggio, avendo il pubblico ministero fatto riferimento ad una generica ipotizzata provenienza illecita delle banconote stoccate in "mazzette", il che non consente di ritenere che il delitto presupposto (pur nella sua astratta configurabilità) sia stato indicato con precisione (il tribunale richiama sul punto giurisprudenza di questa sezione n. 32112, del 23 settembre 2020). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il giudice che procede, articolando i motivi di impugnazione in appresso sintetizzati agli effetti di quanto disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. il primo motivo di ricorso lamenta mancanza o mera apparenza della motivazione che ha cesurato il difetto di indicazione (sia pur generica) del delitto presupposto del contestato riciclaggio di denaro, atteso che le modalità di confezionamento e trasporto (evidentemente finalizzato alla trasformazione o investimento del denaro) dovevano ritenersi, se lette in uno alla plateale smentita delle ragioni di quella detenzione offerte dall'indagato sul luogo e nella immediatezza del fatto, univocamente indizianti della provenienza da delitto del contante; 2.2. con il secondo motivo, il pubblico ministero lamenta violazione di legge, avendo il tribunale omesso di esaminare gli elementi di fatto che consentivano di ritenere integrato il fumus commissi delicti del delitto contestato, stante la evidente illiceità (valutata allo stato degli atti) della fonte di ricezione delle banconote trasportate.In particolare, il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte che non richiede, soprattutto nella fase delle indagini preliminari, caratterizzata da fluidità della incolpazione, alcuna specifica indicazione della traccia illecita che macchia il possesso non giustificato di denaro contante (da ultimo, oltre quelle citate in ricorso, Sez. 2, n. 5616, del 15/1/2021). [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono ammissibili e fondati. 1.1. Nella nozione di "violazione di legge", per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano infatti anche la mancanza "assoluta" di motivazione (nel senso della omissione del tratto grafico) o la motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali; si collocano invece fuori dal perimetro degli atti impugnabili ai sensi dell'art. 325 del codice di rito la contraddittorietà e la illogicità, quand'anche manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; seguite da Sez. 6, n. 7472, del 21/1/2009, Rv. 242916; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore; Sez. 2, n. 5807, del 18/1/2017, Rv. 269119; più recentemente, Sez. 6, n. 4857/19, del 14/11/2018; Sez. 2 n. 34241 del 4/7/2022, n.m.). 2. I motivi di ricorso denunziano la violazione della legge (sostanziale e processuale) conseguente alla omessa analisi delle circostanze di fatto poste a fondamento della cautela reale. Tale omissione si è tradotta nella apparente argomentazione circa la identificazione dei tratti salienti del fatto tipico (non essendo necessaria -ad avviso del ricorrente ufficio- la indicazione in imputazione del tipo di reato presupposto, allorquando la traccia illecita della derivazione appaia evidente, per effetto anche della fallace e platealmente sconfessata indicazione offerta dal detentore delle banconote), a tanto consegue l'apparenza di motivazione sul ravvisato difetto dei presupposti normativi (fumus commissi delicti) della cautela reale. 2.1. Non è qui pertanto questione di seguire o avversare un orientamento giurisprudenziale di legittimità che non appare ispirato ad uniformità nell'ermeneusi (tra le più recenti oggetto di massimazione: Sez. 2 n. 46773 del 23/11/2021, Rv. 282433; si vedano anche Sez. 2, n. 29689, del 28/5/2019, Rv. 277020; Sez. 2, n. 42052, del 19/6/2019, Rv. 277609; Sez. 2, n. 51200, del 29/10/2019, Rv. 278229; Sez. 2, n. 9355 del 2018, Ndoj, n.m.; Sez. 2, n. 32112, del 23/9/2020, n.m.; sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Rv. 282629), quanto di stigmatizzare la omissione motivazionale del giudice di merito sulla ineludibile valutazione delle circostanze di fatto offerte alla sua attenzione. Era infatti emerso, dai primissimi accertamenti compiuti a riscontro delle dichiarazioni rese dall'indagato sul luogo e nella immediatezza del fatto, che le ragioni giustificative della detenzione di quella quantità di denaro contante si erano sgretolate nel confronto con le prime indagini. La polizia giudiziaria aveva infatti registrato (di primo mattino) una condotta di trasporto in auto di denaro contante in considerevole quantità, con modalità di confezionamento tipiche dello stoccaggio funzionale alla consegna; aveva quindi accertato che quella provvista contante non poteva certamente derivare dall'attività d'impresa asseritamente svolta dal resistente indagato, non ricorrendo né la ragione astratta, né quella concreta dedotta. Fallita la giustificazione offerta e tenuto conto delle concrete modalità del trasporto, non poteva che residuare una ragione "inconfessabile" e dunque illecita di quel possesso, che le indagini preliminari si occuperanno nel prosieguo di identificare più compiutamente. Spetterà al giudice del merito, pertanto, tenere nella giusta considerazione il dato logico evincibile dal fallimento della giustificazione offerta per argomentare in ordine alla possibilità, nella concreta fattispecie, di identificare una traccia illecita (ancorché non precisamente denominata) in quella detenzione derivata, così da offrire (secondo la regola di giudizio propria dello scrutinio cautelare reale) idonea collocazione alla tipicità che la fattispecie contestata richiede. 3. Alla luce dei principi che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al tribunale di Avellino per nuovo esame, che tenga conto dei principi espressi in questa sede rescindente. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale Avellino competente ai sensi dell'art. 324 comma 5, c.p.p.. Così dec