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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 febbraio 2021

Cassazione n. 02819/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10369-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante A.U. [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA] (CS), [OSCURATO:PERSONA] n. 82, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] T.R.C., [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], con il quali elettivamente domicilia in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione. - controricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata - contro [OSCURATO:PERSONA] unipersonale s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata - avverso la ordinanza del Tribunale di Catanzaro-Sezione specializzata in materia di imprese, depositata in data 18.2.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che chiede la prosecuzione del giudizio; [OSCURATO:PERSONA] La società ricorrente propone istanza di regolamento di competenza avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Catanzaro-Sezione specializzata in materia di imprese, ha disposto, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., la sospensione del processo, avente ad oggetto la dichiarazione di invalidità del trasferimento della quota della società consortile TRC da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in violazione del diritto di prelazione statuta ria mente previsto, in attesa della definizione del giudizio promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. innanzi al Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata in materia di imprese e volto ad accertare l'illegittimità della delibera di esclusione dalla predetta società consortile del socio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha osservato, nel provvedimento qui impugnato, che: a) tutte le società convenute avevano eccepito il difetto di legittimazione attiva della società attrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., considerato che alla data della cessione della quota intervenuta in data 1.3.06.2018 la stessa non era più socia della società consortile e pertanto non era più titolare del diritto di prelazione di cui all'art. 13 dello Statuto, a seguito della delibera assembleare di esclusione del 30.1.2017; b) tale delibera era stata tuttavia impugnata, ai sensi dell'art. 44 dello statuto della T.R.C., dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con ricorso al [OSCURATO:PERSONA] che, con lodo reso in data 9.1.2018, si era dichiarato incompetente a decidere ed il relativo giudizio era stato tempestivamente riassunto ex art. 50 cod. proc. civ. dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dinanzi al Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata in materia di impresa ed incardinato con il n.

RG 1727/2018; c) nell'ambito di quest'ultimo giudizio, con provvedimento cautelare del 29.8.2018, è stata sospesa l'efficacia esecutiva della delibera del 30.1.2017; e) tale giudizio era ancora pendente e che pertanto dalla definizione dello stesso dipendeva la decisione della controversia relativa alla dichiarazione di inefficacia della cessione della quota di partecipazione alla società consortile, sussistendo pertanto un rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi ex art. 295 cod. proc. civ.

2. L'ordinanza, pubblicata il 18.2.20121, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] T.R.C., [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] unipersonale s.r.I., intimate, non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art.295 cod. proc. civ.

Evidenzia la ricorrente che non sarebbe configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti tra soggetti diversi in quanto la parte rimasta estranea ad uno di esse potrebbe eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione, risultando pertanto erronea la decisione di sospendere il presente giudizio posto che la causa pregiudicante, e cioè il giudizio di cui al n.

Rg 1727-2018 (avente ad oggetto l'impugnativa della delibera assembleare della società consortile TRC del 30.1.2017 di esclusione della socia [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) pende, in realtà, esclusivamente tra quest'ultima società e la consortile TRC, essendone totalmente estranee la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] unipersonale s.r.l.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 274 e 295 cod. proc. civ., con ulteriore violazione dell'art. 111 Cost.

Osserva la ricorrente che, ai fini dell'operare del meccanismo della sospensione del processo, è necessario che la causa pregiudicante e quella pregiudicata pendano innanzi ad uffici giudiziari diversi, operando, qualora le stesse siano incardinate innanzi allo stesso ufficio giudiziario, il distinto meccanismo della riunione, con la conseguenza che, essendo la causa pregiudicante e quella pregiudicata state presentate innanzi al medesimo Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata per le imprese, il tribunale avrebbe dovuto al più procedere alla riunione dei due giudizi ai sensi dell'art. 274 cod. proc. civ. ma giammai disporne la riunione perché lesiva quest'ultima decisione del principio del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso ex art.111 Cost.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ., in ragione dell'insussistenza del rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra i giudizi quale necessario presupposto giustificativo del provvedimento di sospensione necessaria.

Si evidenzia da parte della ricorrente che, per stessa ammissione dell'ordinanza impugnata, nel giudizio pregiudicante era stata disposta la sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva della delibera di esclusione della società consorziata [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., determinando tale provvedimento cautelare la insussistenza anche del rapporto di stretta pregiudizialità in senso tecnico tra le due cause. 4.11 quarto mezzo propone il vizio di difetto assoluto di motivazione, con violazione dell'art. 111, 6 comma, Cost. e dell'art. 131 cod. proc. civ.

5. Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo di censura, motivo il cui accoglimento determina invero l'assorbimento delle restanti doglianze. 5.1 Secondo il costante orientamento di questa Corte, a cui anche questo Collegio intende fornire continuità applicativa, quando due giudizi tra cui sussiste pregiudizialità risultino pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario, non deve disporsi la sospensione di quello pregiudicato, ma occorre verificare la sussistenza dei presupposti per la riunione dei processi ai sensi dell'art. 274 c.p.c. (cfr. Sez. 6-1, Ordinanza n. 11634 del 16/06/2020; Cass. 12436/2017; Cass. 12741/2012).

In tal caso, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., ma deve rimettere gli atti al capo dell'ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 cod. proc. civ., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione; e la violazione di tale principio può essere sindacata, anche d'ufficio, dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento di sospensione (Cass., ord.22 maggio 2008, n. 13194; Cass., ord. 23 luglio 2010, n. 17468; Cass., ord. 4 agosto 2011, n. 16963).

La disciplina processuale sopra richiamata consente, infatti, il simultaneus processus e favorisce una spiccata concentrazione processuale, in armonia con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo: sicché è appunto ragionevole erigerla a regola generale di ogni ipotesi di cause pendenti dinanzi allo stesso ufficio, prevedendo come eccezione - e, in quanto tale, da sottoporsi a rigorosissima verifica - l'ipotesi in cui sia diverso lo stato in cui si trovano i due processi e per di più tale da vanificare effettivamente e concretamente la sollecita definizione di entrambi (così, Cass. 12741/2012, cit. supra).

Ne risulta non correttamente applicata la disciplina sulla sospensione e, in accoglimento del ricorso, deve pertanto procedersi alla cassazione dell'impugnata ordinanza e disporsi che il giudizio prosegua, rimettendosi la liquidazione delle spese del presente procedimento al giudice di merito.

P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motiva

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10369-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante A.U. [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA] (CS), [OSCURATO:PERSONA] n. 82, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] T.R.C., [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], con il quali elettivamente domicilia in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione. - controricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata - contro [OSCURATO:PERSONA] unipersonale s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata - avverso la ordinanza del Tribunale di Catanzaro-Sezione specializzata in materia di imprese, depositata in data 18.2.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che chiede la prosecuzione del giudizio; [OSCURATO:PERSONA] La società ricorrente propone istanza di regolamento di competenza avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Catanzaro-Sezione specializzata in materia di imprese, ha disposto, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., la sospensione del processo, avente ad oggetto la dichiarazione di invalidità del trasferimento della quota della società consortile TRC da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in violazione del diritto di prelazione statuta ria mente previsto, in attesa della definizione del giudizio promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. innanzi al Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata in materia di imprese e volto ad accertare l'illegittimità della delibera di esclusione dalla predetta società consortile del socio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha osservato, nel provvedimento qui impugnato, che: a) tutte le società convenute avevano eccepito il difetto di legittimazione attiva della società attrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., considerato che alla data della cessione della quota intervenuta in data 1.3.06.2018 la stessa non era più socia della società consortile e pertanto non era più titolare del diritto di prelazione di cui all'art. 13 dello Statuto, a seguito della delibera assembleare di esclusione del 30.1.2017; b) tale delibera era stata tuttavia impugnata, ai sensi dell'art. 44 dello statuto della T.R.C., dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con ricorso al [OSCURATO:PERSONA] che, con lodo reso in data 9.1.2018, si era dichiarato incompetente a decidere ed il relativo giudizio era stato tempestivamente riassunto ex art. 50 cod. proc. civ. dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dinanzi al Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata in materia di impresa ed incardinato con il n. RG 1727/2018; c) nell'ambito di quest'ultimo giudizio, con provvedimento cautelare del 29.8.2018, è stata sospesa l'efficacia esecutiva della delibera del 30.1.2017; e) tale giudizio era ancora pendente e che pertanto dalla definizione dello stesso dipendeva la decisione della controversia relativa alla dichiarazione di inefficacia della cessione della quota di partecipazione alla società consortile, sussistendo pertanto un rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi ex art. 295 cod. proc. civ. 2. L'ordinanza, pubblicata il 18.2.20121, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] T.R.C., [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] unipersonale s.r.I., intimate, non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art.295 cod. proc. civ. Evidenzia la ricorrente che non sarebbe configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti tra soggetti diversi in quanto la parte rimasta estranea ad uno di esse potrebbe eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione, risultando pertanto erronea la decisione di sospendere il presente giudizio posto che la causa pregiudicante, e cioè il giudizio di cui al n. Rg 1727-2018 (avente ad oggetto l'impugnativa della delibera assembleare della società consortile TRC del 30.1.2017 di esclusione della socia [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) pende, in realtà, esclusivamente tra quest'ultima società e la consortile TRC, essendone totalmente estranee la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] unipersonale s.r.l. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 274 e 295 cod. proc. civ., con ulteriore violazione dell'art. 111 Cost. Osserva la ricorrente che, ai fini dell'operare del meccanismo della sospensione del processo, è necessario che la causa pregiudicante e quella pregiudicata pendano innanzi ad uffici giudiziari diversi, operando, qualora le stesse siano incardinate innanzi allo stesso ufficio giudiziario, il distinto meccanismo della riunione, con la conseguenza che, essendo la causa pregiudicante e quella pregiudicata state presentate innanzi al medesimo Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata per le imprese, il tribunale avrebbe dovuto al più procedere alla riunione dei due giudizi ai sensi dell'art. 274 cod. proc. civ. ma giammai disporne la riunione perché lesiva quest'ultima decisione del principio del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso ex art.111 Cost. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ., in ragione dell'insussistenza del rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra i giudizi quale necessario presupposto giustificativo del provvedimento di sospensione necessaria. Si evidenzia da parte della ricorrente che, per stessa ammissione dell'ordinanza impugnata, nel giudizio pregiudicante era stata disposta la sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva della delibera di esclusione della società consorziata [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., determinando tale provvedimento cautelare la insussistenza anche del rapporto di stretta pregiudizialità in senso tecnico tra le due cause. 4.11 quarto mezzo propone il vizio di difetto assoluto di motivazione, con violazione dell'art. 111, 6 comma, Cost. e dell'art. 131 cod. proc. civ. 5. Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo di censura, motivo il cui accoglimento determina invero l'assorbimento delle restanti doglianze. 5.1 Secondo il costante orientamento di questa Corte, a cui anche questo Collegio intende fornire continuità applicativa, quando due giudizi tra cui sussiste pregiudizialità risultino pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario, non deve disporsi la sospensione di quello pregiudicato, ma occorre verificare la sussistenza dei presupposti per la riunione dei processi ai sensi dell'art. 274 c.p.c. (cfr. Sez. 6-1, Ordinanza n. 11634 del 16/06/2020; Cass. 12436/2017; Cass. 12741/2012). In tal caso, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., ma deve rimettere gli atti al capo dell'ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 cod. proc. civ., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione; e la violazione di tale principio può essere sindacata, anche d'ufficio, dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento di sospensione (Cass., ord.22 maggio 2008, n. 13194; Cass., ord. 23 luglio 2010, n. 17468; Cass., ord. 4 agosto 2011, n. 16963). La disciplina processuale sopra richiamata consente, infatti, il simultaneus processus e favorisce una spiccata concentrazione processuale, in armonia con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo: sicché è appunto ragionevole erigerla a regola generale di ogni ipotesi di cause pendenti dinanzi allo stesso ufficio, prevedendo come eccezione - e, in quanto tale, da sottoporsi a rigorosissima verifica - l'ipotesi in cui sia diverso lo stato in cui si trovano i due processi e per di più tale da vanificare effettivamente e concretamente la sollecita definizione di entrambi (così, Cass. 12741/2012, cit. supra). Ne risulta non correttamente applicata la disciplina sulla sospensione e, in accoglimento del ricorso, deve pertanto procedersi alla cassazione dell'impugnata ordinanza e disporsi che il giudizio prosegua, rimettendosi la liquidazione delle spese del presente procedimento al giudice di merito. P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motiva
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