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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 43416/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO La Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna alla pena di sei mesi di reclusione pronunciata dal Tribunale di Pescara nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 337cod. pen.

Contro la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato che denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale anche a cagione della esistenza della esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

L'impugnazione è inammissibile perché proposta per motivi non consentiti, risolvendosi in una generica censura della decisione impugnata.

Quanto alla ritenuta responsabilità il ricorrente ipotizza una prevalenza delle dichiarazioni di altra persona presente ai fatti rispetto a quelle rese ad opra dei pubblici ufficiali che concordemente hanno invece evidenziato come, intervenuti a seguito di accesa lite con [OSCURATO:PERSONA], erano stati insultati e minacciati anche prospettando, a seguito di atti autolesionistici, di accusare gli appartenenti alla Questura di essere autori di dette lesioni; condotta che non lasciava spazio alla possibile applicazione dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen.

Prevalenza di versione genericamente rappresentata senza neppure indicare sulla base di quale argomento ciò possa essere possibile.

Operazione tra l'altro non consentita in sede di legittimità ove il ricorrente prospetta una differente evoluzione della vicenda attraverso un precluso diretto riferimento, tra l'altro parziale, alle dichiarazioni della sola persona che si vorrebbe aver smentito gli operanti.

Il secondo motivo è egualmente generico.

L'omessa concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e possono essere escluse dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419).

Esaustiva, pertanto, deve ritenersi la motivazione della Corte di merito che ha valutato non sussistenti elementi positivamente apprezzabili, facendo al contempo riferimento ai precedenti a carico del ricorrente.

All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO La Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna alla pena di sei mesi di reclusione pronunciata dal Tribunale di Pescara nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 337cod. pen. Contro la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato che denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale anche a cagione della esistenza della esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L'impugnazione è inammissibile perché proposta per motivi non consentiti, risolvendosi in una generica censura della decisione impugnata. Quanto alla ritenuta responsabilità il ricorrente ipotizza una prevalenza delle dichiarazioni di altra persona presente ai fatti rispetto a quelle rese ad opra dei pubblici ufficiali che concordemente hanno invece evidenziato come, intervenuti a seguito di accesa lite con [OSCURATO:PERSONA], erano stati insultati e minacciati anche prospettando, a seguito di atti autolesionistici, di accusare gli appartenenti alla Questura di essere autori di dette lesioni; condotta che non lasciava spazio alla possibile applicazione dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. Prevalenza di versione genericamente rappresentata senza neppure indicare sulla base di quale argomento ciò possa essere possibile. Operazione tra l'altro non consentita in sede di legittimità ove il ricorrente prospetta una differente evoluzione della vicenda attraverso un precluso diretto riferimento, tra l'altro parziale, alle dichiarazioni della sola persona che si vorrebbe aver smentito gli operanti. Il secondo motivo è egualmente generico. L'omessa concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e possono essere escluse dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419). Esaustiva, pertanto, deve ritenersi la motivazione della Corte di merito che ha valutato non sussistenti elementi positivamente apprezzabili, facendo al contempo riferimento ai precedenti a carico del ricorrente. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 43416/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris