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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 30514/2022

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nunciato la seguente: SENTENZA sulricorso n. 26064/2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona dell’amministratore unico , domi- ciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresen- tatae dife sa d a gli a vv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- SCALCO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eletti- vamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 33, pressolo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi da loro medesimi; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1613/2020 del la [OSCURATO:PERSONA]- LANO,pubblicata il 30 / 6 /20 20 , notificata il 1/ 7/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 / 5/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]; RG 26064/2020-S2 – PU [OSCURATO:DATA_NASCITA] (n. 10) – Caponi rel. - 2 lette le conclusioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneralePAOLA D’OVIDIO, che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. – La società immobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d’appello di Milano di confermadella sentenza di primo grado che ha dichiarato improcedibile l ’ opposizione avverso un decreto ingiuntivo emanato nei suoi confronti per tardività dell’iscri- zione della causa a ruolo.

2. - Il decr e to ingiuntivo era stato ottenuto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], odierni controricorrentiin cassa- zione,per il pagamento di 102.886,26 Euro (oltre a interessi e spese), a titolo di compensi professionaliper una serie di attività professionali (convalide di sfratti e relative esecuzioni, ingiunzioni di pagamento e relative opposizioni) da loro svolte in favore della Anba e concernenti l’amministrazione di numerosi immobili da quest’ultima concessi in lo- cazione.

3. – Il ricorso in cassazione è affidato a due motivi.

Resistono con controricorso gli avv.ti Nino e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 153, co. 2 c.p.c., per avere la Corte d’appello rigettatol’istanza di rimessione in termini, seb- bene la mancata costituzione tempestiva nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivonon fosse imputabile alla società opponente .

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 82, 83 e 125 c.p.c., per avere la Corte di appello rigettato l’eccezione di difetto di rappresentanza processuale in capo all’avv. [OSCURATO:PERSONA].

RG 26064/2020-S2 – PU [OSCURATO:DATA_NASCITA] (n. 10) – Caponi rel. - 3

2. – L’esame del primo motivo richied e di ricostruire dapprima la dinamica degli eventi.

Il 21/11/2017, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della Anbas.r.l., notificò opposizione al dec reto ingiuntivo, notificato a sua volta il 12/10/2017.

Il 24/11/2017, egli depositò telematicamente la correlativa nota di iscrizione a ruolo e ricevette dal sistema tre comu- nicazioni Pec: la prima era di accettazione, la seconda era la «ricevuta di avvenuta consegna» di cui all'art. 16-bis, co. 7 d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, mentre la terza Pec, relativa all’esito dei controlli auto- matici di deposito, recava l’annotazione che: «L’atto di citazione depo- sitatonon è presente tra gli allegati della ricevuta di avvenuta conse- gna della notifica in proprio, sono necessarie verifiche da parte della cancelleria».

Si constatò successivamente che l’errore era stato cau- sato dalla «firma non integra sul file: «All. –Ricorso e decreto ingiun- tivo notificati.pdf.pm7. […] In sostanza, depositando l’atto nativo digi- tale, anziché scansionare ed allegare in pdf l’allegato A (ricorso e de- creto ingiuntivo), il depositante ha provocato un errore fatale» (cfr. sentenza impugnata, p. 4).

Poiché il difensore non ricevette la quarta Pec, relativa all’esito delle verifiche manuali, egli si recò in cancelleria, ove ebbe rassicurazioni sulla tempestività del deposito comprovato dalla ricezione della se- conda Pec, nonché avvertenze sul ritardo nella lavorazione delle buste telematiche secondo il loro ordine di arrivo e sulla pericolosità di com- piere un secondo deposito telematico per il rischio di conflitto con il precedente deposito.

Successivamente, in data 21/12/2017, a termine di costituzione ormai scaduto, il difensore ricevette comunicazione da parte della cancelleria che la busta telematica con l'iscrizione a ruolo dell'opposizione era risultata affetta da errore fatale.

Egli si determinò pertanto a compiere un secondo deposito telematico, accompagnato da una istanza di rimessione in termini ex art. 153, co. 2 c.p.c.

RG 26064/2020-S2 – PU 25/5/2022 (n. 10) – Caponi rel. - 4 Dopo aver previamente rigettato l’istanza di rimessione in termini, con sentenza del 2019 il Tribunale di Milano dichiarò improcedibile l’op- posizione a decreto ingiuntivo.

La Corte d’appello di Milano ha confer- matola sentenza di primo grado, motivando nel passo saliente nei se- guenti termini: «Non è […] tanto in discussione l'errore, quanto la con- dotta successiva del difensore, che ha atteso inerte lo spirare del ter- mine per il deposito, nonostante fosse stato allertato dal sistema in ordine all'irregolarità del deposito […] di talché il difensore, reso edotto dell'anomalia, avrebbe potuto rimediare tempestivamente (il termine sarebbe scaduto al 1/12/2017) ai vizi del deposito, mediante nuovo deposito, effettuato invece soltanto il 21/12/2017, ovvero, alternativa- mente, avrebbe potuto riproporre l'opposizione entro il termine fissato nel decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 641, co. 1 e 2 c.p.c., se non ancora scaduto, seguita da rituale e tempestiva costituzione in giudi- zio».

3. –Avverso questa motivazione, la ricorrente argomentache: «L’er- rore del difensore è conseguenza di un messaggio errato dell'Ufficio […].

La decisione di secondo grado, laddove fa ricadere su Anba un errore dell'ufficio e di conseguenza nega l'applicabilità dell'istituto della rimessione in termini, integra senz'altro una falsa applicazione dell'art.153, co. 2 c.p.c. […].

Aggiungasi, che un processo nel quale una parte venga indotta dal Tribunale in errore sull'efficacia di un adempimento e tale errore lo porti a una decadenza processuale tanto grave da non consentirgli di difendere nel merito leproprie pretese confligge senz’al- tro con precetti costituzionalmente garantiti come quelli di cui agli artt.24 e 111 Cost. (diritto di tutela giudiziaria; diritto al giusto processo) nonché dell'art. 97 Cost. (buon andamento della p.a. e responsabilità dei suoi funzionari)».

RG 26064/2020-S2 – PU 25/5/2022 (n. 10) – Caponi rel. - 5

4. -Il primo motivo è fondato per le seguenti ragioni.

L 'art. 153, co. 2 c.p.c. dispone che:«La parte che dimostra di essere incorsa in deca- denze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di es- sere rimessa in termini.

Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma».A sua volta, l’art. 294, co . 2 c.p.c. prevede che: «Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti».

A fronte di tale disposizione, l’errore determinante del giudice d’ap- pello è consistito nella violazione (sotto specie di omessa applicazione) dell’art. 294, co. 2 c.p.c. che prevede un giudizio di verosimiglianza, in cui le allegazioni della parte richiedente la rimessione in termini ven- gono valutate alla stregua dell’id quod plerumque accidit, cioè del corso ordinario degli eventi nella situazione de qua.

Ove il prudente apprez- zamento del giudice lo conduca a ritenere plausibili tali dichiarazioni, egli concede la rimessione in termini, altrimenti (cioè: «quando oc- corre») ammette la prova dell’impedimento.

Invece, la Corte d’appello ha indebitamente sovrapposto alle allegazioni della parte richiedente (e alla doverosa valutazione di verosimiglianza di queste ultime) pro- prie asserzioni di doveri di comportamento (procedere ad un nuovo deposito dell’atto; proporre una nuova opposizione a decreto ingiun- tivo), ispirate ad una logica tuzioristica.

Il tuziorismo può essere scelto liberamentedall’avvocato, giammai essere imposto dal giudice, tanto meno ex post come criterio di giudizio di autoresponsabilità, ancora meno quando l’esito è la privazione del giudizio di merito sul diritto fatto valere in giudizio, come invece acca- drebbe nel caso di specie.

RG 26064/2020-S2 – PU 25/5/2022 (n. 10) – Caponi rel. - 6

5. - Nel caso di specie , il presupposto del la rimessione in termini, cioè il concreto verificarsi della causa non imputabiledi cui all’art. 153, co. 2 c.p.c., è dato da due componenti , che stanno tra di loro come anelli di una catena causale: (a) il contenuto della terza Pec, relativa all’esito dei controlli automatici di deposito, ove la constatazione che «l’atto di citazione depositato non è presente tra gli allegati della rice- vuta di avvenuta consegna»è stata accompagnata dalla previsione che sono«necessarie verifiche da parte della cancelleria» [ corsivo nostro] ; (b)la vigile premura dell’avvocato, che non avendo ricevuto la quarta Pec, relativa all’esito delle verifiche manuali, si è informato presso la cancelleria ricevendo «rassicurazioni»(cfr. indietro n. 2).

6. –Il d.m. 44/2011, sulle regole tecniche per l'adozione, nel pro- cesso civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, rinvia (all’art. 34, co. 1) a «specifiche tecniche», stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Mi- nistero della giustizia.

Queste ultime (all’art. 14, co. 7) prevedono e codificano la seguente tipologia di possibili anomalie riscontrate dal ge- store dei servizi telematici all’esito dei controlli automatici (formali) sulla busta telematica: « a) warn (warning): anomalia non bloccante: si tratta in sostanza di segnalazioni, tipicamente di carattere giuridico (ad esempio manca la procura alle liti allegata all’atto introduttivo); b) error: anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell’ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l’accettazione o ri- fiutando il deposito (esempio: certificato di firma non valido o mittente non firmatario dell’atto); c) fatal: eccezione non gestita o non gestibile (esempio: impossibile decifrare la busta depositata o elementi della busta mancanti ma fondamentali per l’elaborazione)».

A sua volta, tale tipologia è articolata in una serie di messaggi di «esito atto», descritta a p. 80 ss., sezione

8.3. delle «Specifiche di interfaccia tra punto di RG 26064/2020-S2 – PU 25/5/2022 (n. 10) – Caponi rel. - 7 accesso e gestore centrale»(versione 2.0.), adottate dal Ministero della Giustizia (D.G.S.I.A.) con riferimento al processo civile telematico.

Ladescrizione dei messaggi de qua non attribuisce al lo specifico con- tenuto della terza Pec ricevuta nel caso di specie la qualità di comuni- cazione di errore irrimediabile (Fatal).In considerazione di ciò, la terza Pec ha generato un affidamento giustificato nel tempestivo svolgi- mento di verificheda parte della cancelleria e nel la comunicazio ne del loro esito attraverso una quarta Pec.

Ciò ha legittimato la parte depo- sitantead una attesa, il cui protrarsi oltre la scadenza del termine pe- rentorio per il deposito si è ulteriormente basato sulle rassicurazioni ricevute in cancelleria.

7. –Pur nelle loro notevoli diversità , dal punto di vi sta della rimes- sione in termini, ricevono un trattamento omogeneo - pur temperato dai riflessi delle specificità dei casiconcreti - i due fenomeni generatori di affidamento che hanno inciso nel caso concreto; vale a dire: (a) la serie di messaggi Pec che scandisce il deposito telematico di atti (così come dettati dalle «specifiche di interfaccia»); (b) le indicazioni infor- mali date dalla cancelleria alle parti (sono le «rassicurazioni» nelle pa- role della parte richiedente la rimessione in termini).

Infatti, pur nelle loro diversità, i fenomeni sub (a) e (b) hanno una qualità comune, che è il tratto che ne giustifica la comprensione in una stessa categoriadal punto di vista della concretizzazione del presup- posto della rimessione in termini (cioè la non imputabilità alla parte dell’impedimento): essisi qualificano come « istruzioni » che l’ammini- strazione della giustizia dà alle parti, così come istruzioni sono quelle episodicamente previste dalla disciplina processuale (per es., l’avverti- mentodi cui all’art. 163, co. 3, n. 7 c.p.c. o all’art. 641 c.p.c.).

Tali istruzioni orientano la condotta delle parti.

In quanto provenienti dall’amministrazione della giustizia(in senso lato), esse sono fonte di RG 26064/2020-S2 – PU 25/5/2022 (n. 10) – Caponi rel. - 8 affidamentoqualificato e pertanto meritevole di essere preso in consi- derazione nell’ambito del giudizio ex art. 294, co. 2 c.p.c. sul presup- posto della rimessione in termini, laddove –a cagione dei loro difetti - s’inseriscano con ruolo determinante nella catena causale che sfocia nella decadenza, fermo rimanendo che l’apprezzamento circa la non imputabilitàalla parte nel caso concreto è riservato al giudice del me- rito.

8. – Le co nsiderazioni svolte superano il vaglio del contraddittorio con le argomentazioni pur sagacemente svolte nel controricorso.

In particolare, la valutazione di inammissibilitàdel motivo di ricorso (con- troricorso, p. 1 s.) trova replica indietro (n. 4); sull’incidenza del depo- sito dell’atto nativo digitale (controricorso, p. 2), v. n.7.

Da p. 2 in poi le argomentazioni della parte controricorrente presuppongono la vali- dità delle ragioni addotte dai giudici di merito a fondamento del diniego dell’istanza di rimessione in termini, senza aggiungere nuovi argomenti che inducano a mutare il giudizio sulla loro invalidità.

9. -In conclusione, il primo motivo di ricorso è accolto .

In relazione a ciò, il Collegio enuncia il seguente principio di diritto: «La serie di messaggi Pec che scandisce il deposito telematico di atti (descritti dalle «specifiche di interfacciatra punto di accesso e gestore centrale»), così come le indicazioni date dalla cancelleria alle parti , sono specie di «istruzioni» che l’amministrazione della giustizia dà alle parti e pertanto sono fontidi affidamento qualificato, meritevole d i es- sere considerato nell’ambito del giudizio ex art. 294, co. 2 c.p.c. sul presupposto della rimessione in termini, laddove – a cagione dei loro difetti -s’inseriscano con ruolo determinante nella catena causale che sfocia nella decadenza, fermo rimanendo che l’apprezzamento circa la non imputabilità alla parte nel caso concreto è affidato al giudice del merito».

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10. –Considerato che l’accoglimento del p rimo motivo di ricorso di- schiude la prospettiva di uno svolgimento integrale ex novo di un giu- dizionel merito delle pretese dedotte in giudizio, sussistono ragioni per pronunciare l’assorbimento del secondo motivo di ricorso.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il se- condom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente: SENTENZA sulricorso n. 26064/2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona dell’amministratore unico , domi- ciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresen- tatae dife sa d a gli a vv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- SCALCO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eletti- vamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 33, pressolo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi da loro medesimi; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1613/2020 del la [OSCURATO:PERSONA]- LANO,pubblicata il 30 / 6 /20 20 , notificata il 1/ 7/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 / 5/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]; RG 26064/2020-S2 – PU [OSCURATO:DATA_NASCITA] (n. 10) – Caponi rel. - 2 lette le conclusioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneralePAOLA D’OVIDIO, che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. – La società immobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d’appello di Milano di confermadella sentenza di primo grado che ha dichiarato improcedibile l ’ opposizione avverso un decreto ingiuntivo emanato nei suoi confronti per tardività dell’iscri- zione della causa a ruolo. 2. - Il decr e to ingiuntivo era stato ottenuto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], odierni controricorrentiin cassa- zione,per il pagamento di 102.886,26 Euro (oltre a interessi e spese), a titolo di compensi professionaliper una serie di attività professionali (convalide di sfratti e relative esecuzioni, ingiunzioni di pagamento e relative opposizioni) da loro svolte in favore della Anba e concernenti l’amministrazione di numerosi immobili da quest’ultima concessi in lo- cazione. 3. – Il ricorso in cassazione è affidato a due motivi. Resistono con controricorso gli avv.ti Nino e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 153, co. 2 c.p.c., per avere la Corte d’appello rigettatol’istanza di rimessione in termini, seb- bene la mancata costituzione tempestiva nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivonon fosse imputabile alla società opponente . Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 82, 83 e 125 c.p.c., per avere la Corte di appello rigettato l’eccezione di difetto di rappresentanza processuale in capo all’avv. [OSCURATO:PERSONA]. RG 26064/2020-S2 – PU [OSCURATO:DATA_NASCITA] (n. 10) – Caponi rel. - 3 2. – L’esame del primo motivo richied e di ricostruire dapprima la dinamica degli eventi. Il 21/11/2017, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della Anbas.r.l., notificò opposizione al dec reto ingiuntivo, notificato a sua volta il 12/10/2017. Il 24/11/2017, egli depositò telematicamente la correlativa nota di iscrizione a ruolo e ricevette dal sistema tre comu- nicazioni Pec: la prima era di accettazione, la seconda era la «ricevuta di avvenuta consegna» di cui all'art. 16-bis, co. 7 d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, mentre la terza Pec, relativa all’esito dei controlli auto- matici di deposito, recava l’annotazione che: «L’atto di citazione depo- sitatonon è presente tra gli allegati della ricevuta di avvenuta conse- gna della notifica in proprio, sono necessarie verifiche da parte della cancelleria». Si constatò successivamente che l’errore era stato cau- sato dalla «firma non integra sul file: «All. –Ricorso e decreto ingiun- tivo notificati.pdf.pm7. […] In sostanza, depositando l’atto nativo digi- tale, anziché scansionare ed allegare in pdf l’allegato A (ricorso e de- creto ingiuntivo), il depositante ha provocato un errore fatale» (cfr. sentenza impugnata, p. 4). Poiché il difensore non ricevette la quarta Pec, relativa all’esito delle verifiche manuali, egli si recò in cancelleria, ove ebbe rassicurazioni sulla tempestività del deposito comprovato dalla ricezione della se- conda Pec, nonché avvertenze sul ritardo nella lavorazione delle buste telematiche secondo il loro ordine di arrivo e sulla pericolosità di com- piere un secondo deposito telematico per il rischio di conflitto con il precedente deposito. Successivamente, in data 21/12/2017, a termine di costituzione ormai scaduto, il difensore ricevette comunicazione da parte della cancelleria che la busta telematica con l'iscrizione a ruolo dell'opposizione era risultata affetta da errore fatale. Egli si determinò pertanto a compiere un secondo deposito telematico, accompagnato da una istanza di rimessione in termini ex art. 153, co. 2 c.p.c. RG 26064/2020-S2 – PU 25/5/2022 (n. 10) – Caponi rel. - 4 Dopo aver previamente rigettato l’istanza di rimessione in termini, con sentenza del 2019 il Tribunale di Milano dichiarò improcedibile l’op- posizione a decreto ingiuntivo. La Corte d’appello di Milano ha confer- matola sentenza di primo grado, motivando nel passo saliente nei se- guenti termini: «Non è […] tanto in discussione l'errore, quanto la con- dotta successiva del difensore, che ha atteso inerte lo spirare del ter- mine per il deposito, nonostante fosse stato allertato dal sistema in ordine all'irregolarità del deposito […] di talché il difensore, reso edotto dell'anomalia, avrebbe potuto rimediare tempestivamente (il termine sarebbe scaduto al 1/12/2017) ai vizi del deposito, mediante nuovo deposito, effettuato invece soltanto il 21/12/2017, ovvero, alternativa- mente, avrebbe potuto riproporre l'opposizione entro il termine fissato nel decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 641, co. 1 e 2 c.p.c., se non ancora scaduto, seguita da rituale e tempestiva costituzione in giudi- zio». 3. –Avverso questa motivazione, la ricorrente argomentache: «L’er- rore del difensore è conseguenza di un messaggio errato dell'Ufficio […]. La decisione di secondo grado, laddove fa ricadere su Anba un errore dell'ufficio e di conseguenza nega l'applicabilità dell'istituto della rimessione in termini, integra senz'altro una falsa applicazione dell'art.153, co. 2 c.p.c. […]. Aggiungasi, che un processo nel quale una parte venga indotta dal Tribunale in errore sull'efficacia di un adempimento e tale errore lo porti a una decadenza processuale tanto grave da non consentirgli di difendere nel merito leproprie pretese confligge senz’al- tro con precetti costituzionalmente garantiti come quelli di cui agli artt.24 e 111 Cost. (diritto di tutela giudiziaria; diritto al giusto processo) nonché dell'art. 97 Cost. (buon andamento della p.a. e responsabilità dei suoi funzionari)». RG 26064/2020-S2 – PU 25/5/2022 (n. 10) – Caponi rel. - 5 4. -Il primo motivo è fondato per le seguenti ragioni. L 'art. 153, co. 2 c.p.c. dispone che:«La parte che dimostra di essere incorsa in deca- denze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di es- sere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma».A sua volta, l’art. 294, co . 2 c.p.c. prevede che: «Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti». A fronte di tale disposizione, l’errore determinante del giudice d’ap- pello è consistito nella violazione (sotto specie di omessa applicazione) dell’art. 294, co. 2 c.p.c. che prevede un giudizio di verosimiglianza, in cui le allegazioni della parte richiedente la rimessione in termini ven- gono valutate alla stregua dell’id quod plerumque accidit, cioè del corso ordinario degli eventi nella situazione de qua. Ove il prudente apprez- zamento del giudice lo conduca a ritenere plausibili tali dichiarazioni, egli concede la rimessione in termini, altrimenti (cioè: «quando oc- corre») ammette la prova dell’impedimento. Invece, la Corte d’appello ha indebitamente sovrapposto alle allegazioni della parte richiedente (e alla doverosa valutazione di verosimiglianza di queste ultime) pro- prie asserzioni di doveri di comportamento (procedere ad un nuovo deposito dell’atto; proporre una nuova opposizione a decreto ingiun- tivo), ispirate ad una logica tuzioristica. Il tuziorismo può essere scelto liberamentedall’avvocato, giammai essere imposto dal giudice, tanto meno ex post come criterio di giudizio di autoresponsabilità, ancora meno quando l’esito è la privazione del giudizio di merito sul diritto fatto valere in giudizio, come invece acca- drebbe nel caso di specie. RG 26064/2020-S2 – PU 25/5/2022 (n. 10) – Caponi rel. - 6 5. - Nel caso di specie , il presupposto del la rimessione in termini, cioè il concreto verificarsi della causa non imputabiledi cui all’art. 153, co. 2 c.p.c., è dato da due componenti , che stanno tra di loro come anelli di una catena causale: (a) il contenuto della terza Pec, relativa all’esito dei controlli automatici di deposito, ove la constatazione che «l’atto di citazione depositato non è presente tra gli allegati della rice- vuta di avvenuta consegna»è stata accompagnata dalla previsione che sono«necessarie verifiche da parte della cancelleria» [ corsivo nostro] ; (b)la vigile premura dell’avvocato, che non avendo ricevuto la quarta Pec, relativa all’esito delle verifiche manuali, si è informato presso la cancelleria ricevendo «rassicurazioni»(cfr. indietro n. 2). 6. –Il d.m. 44/2011, sulle regole tecniche per l'adozione, nel pro- cesso civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, rinvia (all’art. 34, co. 1) a «specifiche tecniche», stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Mi- nistero della giustizia. Queste ultime (all’art. 14, co. 7) prevedono e codificano la seguente tipologia di possibili anomalie riscontrate dal ge- store dei servizi telematici all’esito dei controlli automatici (formali) sulla busta telematica: « a) warn (warning): anomalia non bloccante: si tratta in sostanza di segnalazioni, tipicamente di carattere giuridico (ad esempio manca la procura alle liti allegata all’atto introduttivo); b) error: anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell’ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l’accettazione o ri- fiutando il deposito (esempio: certificato di firma non valido o mittente non firmatario dell’atto); c) fatal: eccezione non gestita o non gestibile (esempio: impossibile decifrare la busta depositata o elementi della busta mancanti ma fondamentali per l’elaborazione)». A sua volta, tale tipologia è articolata in una serie di messaggi di «esito atto», descritta a p. 80 ss., sezione 8.3. delle «Specifiche di interfaccia tra punto di RG 26064/2020-S2 – PU 25/5/2022 (n. 10) – Caponi rel. - 7 accesso e gestore centrale»(versione 2.0.), adottate dal Ministero della Giustizia (D.G.S.I.A.) con riferimento al processo civile telematico. Ladescrizione dei messaggi de qua non attribuisce al lo specifico con- tenuto della terza Pec ricevuta nel caso di specie la qualità di comuni- cazione di errore irrimediabile (Fatal).In considerazione di ciò, la terza Pec ha generato un affidamento giustificato nel tempestivo svolgi- mento di verificheda parte della cancelleria e nel la comunicazio ne del loro esito attraverso una quarta Pec. Ciò ha legittimato la parte depo- sitantead una attesa, il cui protrarsi oltre la scadenza del termine pe- rentorio per il deposito si è ulteriormente basato sulle rassicurazioni ricevute in cancelleria. 7. –Pur nelle loro notevoli diversità , dal punto di vi sta della rimes- sione in termini, ricevono un trattamento omogeneo - pur temperato dai riflessi delle specificità dei casiconcreti - i due fenomeni generatori di affidamento che hanno inciso nel caso concreto; vale a dire: (a) la serie di messaggi Pec che scandisce il deposito telematico di atti (così come dettati dalle «specifiche di interfaccia»); (b) le indicazioni infor- mali date dalla cancelleria alle parti (sono le «rassicurazioni» nelle pa- role della parte richiedente la rimessione in termini). Infatti, pur nelle loro diversità, i fenomeni sub (a) e (b) hanno una qualità comune, che è il tratto che ne giustifica la comprensione in una stessa categoriadal punto di vista della concretizzazione del presup- posto della rimessione in termini (cioè la non imputabilità alla parte dell’impedimento): essisi qualificano come « istruzioni » che l’ammini- strazione della giustizia dà alle parti, così come istruzioni sono quelle episodicamente previste dalla disciplina processuale (per es., l’avverti- mentodi cui all’art. 163, co. 3, n. 7 c.p.c. o all’art. 641 c.p.c.). Tali istruzioni orientano la condotta delle parti. In quanto provenienti dall’amministrazione della giustizia(in senso lato), esse sono fonte di RG 26064/2020-S2 – PU 25/5/2022 (n. 10) – Caponi rel. - 8 affidamentoqualificato e pertanto meritevole di essere preso in consi- derazione nell’ambito del giudizio ex art. 294, co. 2 c.p.c. sul presup- posto della rimessione in termini, laddove –a cagione dei loro difetti - s’inseriscano con ruolo determinante nella catena causale che sfocia nella decadenza, fermo rimanendo che l’apprezzamento circa la non imputabilitàalla parte nel caso concreto è riservato al giudice del me- rito. 8. – Le co nsiderazioni svolte superano il vaglio del contraddittorio con le argomentazioni pur sagacemente svolte nel controricorso. In particolare, la valutazione di inammissibilitàdel motivo di ricorso (con- troricorso, p. 1 s.) trova replica indietro (n. 4); sull’incidenza del depo- sito dell’atto nativo digitale (controricorso, p. 2), v. n.7. Da p. 2 in poi le argomentazioni della parte controricorrente presuppongono la vali- dità delle ragioni addotte dai giudici di merito a fondamento del diniego dell’istanza di rimessione in termini, senza aggiungere nuovi argomenti che inducano a mutare il giudizio sulla loro invalidità. 9. -In conclusione, il primo motivo di ricorso è accolto . In relazione a ciò, il Collegio enuncia il seguente principio di diritto: «La serie di messaggi Pec che scandisce il deposito telematico di atti (descritti dalle «specifiche di interfacciatra punto di accesso e gestore centrale»), così come le indicazioni date dalla cancelleria alle parti , sono specie di «istruzioni» che l’amministrazione della giustizia dà alle parti e pertanto sono fontidi affidamento qualificato, meritevole d i es- sere considerato nell’ambito del giudizio ex art. 294, co. 2 c.p.c. sul presupposto della rimessione in termini, laddove – a cagione dei loro difetti -s’inseriscano con ruolo determinante nella catena causale che sfocia nella decadenza, fermo rimanendo che l’apprezzamento circa la non imputabilità alla parte nel caso concreto è affidato al giudice del merito». RG 26064/2020-S2 – PU 25/5/2022 (n. 10) – Caponi rel. - 9 10. –Considerato che l’accoglimento del p rimo motivo di ricorso di- schiude la prospettiva di uno svolgimento integrale ex novo di un giu- dizionel merito delle pretese dedotte in giudizio, sussistono ragioni per pronunciare l’assorbimento del secondo motivo di ricorso. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il se- condom
Decreto Cassazione n. 30514/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris