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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1991

ECLI:EU:C:1991:364
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61990J0008 - IT Avis juridique important | 61990J0008 SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 2 OTTOBRE 1991. - PROCEDIMENTO PENALE A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] - BELGIO. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-8/90. raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-04391 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] su strada - [OSCURATO:PERSONA] in materia sociale - Abrogazione e sostituzione di un regolamento con un nuovo regolamento - Sostituzione del nuovo regolamento al precedente nei riferimenti a quest' ultimo - Portata limitata alla sfera del diritto comunitario ((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3820/85, art. 18))

[OSCURATO:PERSONA]

L' art. 18, n. 2, del regolamento n. 3820/85, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, ai sensi del quale i riferimenti al regolamento (CEE) n. 543/69 che il n. 1 dello stesso articolo abroga "devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento", dev' essere interpretato nel senso che riguarda i riferimenti operati da altri provvedimenti comunitari, ma non i riferimenti al regolamento abrogato contenuti nelle disposizioni di legge nazionali recanti provvedimenti di esecuzione di quest' ultimo regolamento. [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-8/90, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Hof van [OSCURATO:PERSONA] van België nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],

domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 18 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 1), LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, [OSCURATO:PERSONA] e R. Joliet, giudici, avvocato generale: C.O.

Lenz cancelliere: J.A.

Pompe, vicecancelliere considerate le osservazioni scritte presentate: - per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.na [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, in qualità di agente; - per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente; vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali della Commissione e del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal sig.

D. Wyatt, del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, in qualità di agente, all' udienza del 15 gennaio 1991, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 5 febbraio 1991, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 9 gennaio 1990, pervenuta alla Corte il 12 gennaio seguente, lo Hof van [OSCURATO:PERSONA] van België ha proposto, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 1). 2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di un procedimento penale a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA], autista, e della ditta [OSCURATO:PERSONA], datore di lavoro di questi, in quanto il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato talune disposizioni del regolamento n. 3820/85 relative alla durata massima della guida giornaliera e alla durata obbligatoria del riposo. 3 Il regolamento n. 3820/85 ha mitigato le norme del regolamento (CEE) del Consiglio 25 marzo 1969, n. 543, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 77, pag. 49), che fissa i limiti giornaliero e settimanale per i periodi di guida e prescrive alcuni periodi di riposo.

L' art. 18, n. 1, del regolamento n. 543/69 nonché l' art. 17, n. 1, del regolamento n. 3820/85 obbligano gli Stati membri ad adottare i provvedimenti necessari all' esecuzione dei rispettivi regolamenti, in particolare per quanto riguarda le sanzioni da applicare in caso di infrazione. 4 Il regolamento n. 543/69 è stato abrogato, salvo due eccezioni temporanee, dall' art. 18, n. 1, del regolamento n. 3820/85.

Ai sensi dell' art. 18, n. 2, di quest' ultimo regolamento, "i riferimenti al regolamento abrogato (...) devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento".

Il regolamento n. 3820/85 è entrato in vigore il 29 settembre 1986 (art. 19). 5 [OSCURATO:PERSONA] del Belgio ha adottato norme di esecuzione del regolamento n. 543/69 con regio decreto 23 marzo 1970 (Moniteur belge del 1 aprile 1970) e del regolamento n. 3820/85 con regio decreto 13 maggio 1987 (Moniteur belge del 4 giugno 1987). 6 I giorni 3 e 4 novembre 1986, ossia dopo l' entrata in vigore del regolamento n. 3820/85 e dopo l' abrogazione del regolamento n. 543/69, ma prima dell' adozione, da parte del governo belga, dei provvedimenti di esecuzione del regolamento n. 3820/85, il sig. [OSCURATO:PERSONA] veniva imputato di violazione degli artt. 6, 7 e 8 di quest' ultimo regolamento. 7 La correctionele Rechtbank di Turnhout assolveva gli imputati in quanto al momento dell' accertamento dei fatti non esisteva alcun fondamento giuridico che legittimasse l' irrogazione, da parte sua, di una sanzione: in primo luogo, il regolamento n. 3820/85 non era accompagnato da alcuna sanzione penale e, in secondo luogo, il regio decreto 23 marzo 1970, adottato in esecuzione del regolamento n. 543/69, non era più applicabile. 8 Adita con ricorso in cassazione, lo Hof van [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il giudizio e di porre alla Corte la seguente questione pregiudiziale "Se l' art. 18, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3820/85, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, debba essere interpretato nel senso che i riferimenti al regolamento (CEE) n. 543/69 contenuti in disposizioni di diritto nazionale che danno esecuzione a detto regolamento valgono del pari come riferimenti ai sensi del sopramenzionato art. 18, n. 2". 9 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza.

Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 10 Va innanzitutto osservato che l' art. 17, n. 1, del regolamento n. 3820/85, che figura nella sezione VIII, "Controllo e sanzioni", non prevede espressamente il rinnovo dalle norme di diritto interno che danno esecuzione al regolamento n. 543/69.

Al contrario, l' art. 17, n. 1, impone agli Stati membri un nuovo obbligo di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie all' esecuzione del regolamento n. 3820/85, comprese quelle relative alle sanzioni applicabili in caso di infrazione. 11 Occorre poi rilevare che lo scopo dell' art. 18, che fa parte delle "disposizioni finali" del regolamento n. 3820/85, è quello di sancire gli effetti sul piano legislativo delle modifiche alle norme esistenti apportate dalle altre disposizioni del regolamento.

Come risulta dal secondo 'considerando' del regolamento n. 3820/85, il Consiglio, alla luce di tali modifiche, ha inteso riunire in un testo unico tutte le disposizioni applicabili in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

Per questo motivo il regolamento n. 543/69 è stato abrogato dall' art. 18, n. 1. 12 In questo contesto, è chiaro che l' art. 18, n. 2, si limita a registrare le conseguenze, sul piano comunitario, dell' abrogazione del regolamento n. 543/69.

Il suo scopo era quindi quello di garantire che i riferimenti a tale regolamento contenuti in altri provvedimenti comunitari, quali la direttiva del Consiglio 4 dicembre 1980, 80/1263/CEE, relativa all' istituzione di una patente di guida comunitaria (GU L 375, pag. 1), fossero interpretati come riferimenti al regolamento n. 3820/85.

Tale articolo non riguarda quindi affatto le disposizioni di legge nazionali adottate in applicazione dell' art. 18, n. 1, del regolamento n. 543/69. 13 Occorre quindi risolvere la questione posta dallo Hof van [OSCURATO:PERSONA] dichiarando che l' art. 18, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, deve essere interpretato nel senso che non riguarda i riferimenti all' abrogato regolamento n. 543/69 contenuti nelle disposizioni di legge nazionali recanti provvedimenti di esecuzione di quest' ultimo regolamento.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 14 Le spese sostenute dal governo del [OSCURATO:PERSONA] nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dallo Hof van [OSCURATO:PERSONA] van Belgïe, con ordinanza 9 gennaio 1990, dichiara: L' art. 18, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, dev' essere interpretato nel senso che non riguarda i riferimenti all' abrogato regolamento (CEE) n. 543/69 contenuti nelle disposizioni di legge nazionali recanti provvedimenti di esecuzione di quest' ultimo regolamento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61990J0008 - IT Avis juridique important | 61990J0008 SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 2 OTTOBRE 1991. - PROCEDIMENTO PENALE A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] - BELGIO. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-8/90. raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-04391 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] su strada - [OSCURATO:PERSONA] in materia sociale - Abrogazione e sostituzione di un regolamento con un nuovo regolamento - Sostituzione del nuovo regolamento al precedente nei riferimenti a quest' ultimo - Portata limitata alla sfera del diritto comunitario ((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3820/85, art. 18)) [OSCURATO:PERSONA] L' art. 18, n. 2, del regolamento n. 3820/85, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, ai sensi del quale i riferimenti al regolamento (CEE) n. 543/69 che il n. 1 dello stesso articolo abroga "devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento", dev' essere interpretato nel senso che riguarda i riferimenti operati da altri provvedimenti comunitari, ma non i riferimenti al regolamento abrogato contenuti nelle disposizioni di legge nazionali recanti provvedimenti di esecuzione di quest' ultimo regolamento. [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-8/90, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Hof van [OSCURATO:PERSONA] van België nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 18 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 1), LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, [OSCURATO:PERSONA] e R. Joliet, giudici, avvocato generale: C.O. Lenz cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere considerate le osservazioni scritte presentate: - per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.na [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, in qualità di agente; - per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente; vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali della Commissione e del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal sig. D. Wyatt, del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, in qualità di agente, all' udienza del 15 gennaio 1991, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 5 febbraio 1991, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 9 gennaio 1990, pervenuta alla Corte il 12 gennaio seguente, lo Hof van [OSCURATO:PERSONA] van België ha proposto, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 1). 2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di un procedimento penale a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA], autista, e della ditta [OSCURATO:PERSONA], datore di lavoro di questi, in quanto il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato talune disposizioni del regolamento n. 3820/85 relative alla durata massima della guida giornaliera e alla durata obbligatoria del riposo. 3 Il regolamento n. 3820/85 ha mitigato le norme del regolamento (CEE) del Consiglio 25 marzo 1969, n. 543, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 77, pag. 49), che fissa i limiti giornaliero e settimanale per i periodi di guida e prescrive alcuni periodi di riposo. L' art. 18, n. 1, del regolamento n. 543/69 nonché l' art. 17, n. 1, del regolamento n. 3820/85 obbligano gli Stati membri ad adottare i provvedimenti necessari all' esecuzione dei rispettivi regolamenti, in particolare per quanto riguarda le sanzioni da applicare in caso di infrazione. 4 Il regolamento n. 543/69 è stato abrogato, salvo due eccezioni temporanee, dall' art. 18, n. 1, del regolamento n. 3820/85. Ai sensi dell' art. 18, n. 2, di quest' ultimo regolamento, "i riferimenti al regolamento abrogato (...) devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento". Il regolamento n. 3820/85 è entrato in vigore il 29 settembre 1986 (art. 19). 5 [OSCURATO:PERSONA] del Belgio ha adottato norme di esecuzione del regolamento n. 543/69 con regio decreto 23 marzo 1970 (Moniteur belge del 1 aprile 1970) e del regolamento n. 3820/85 con regio decreto 13 maggio 1987 (Moniteur belge del 4 giugno 1987). 6 I giorni 3 e 4 novembre 1986, ossia dopo l' entrata in vigore del regolamento n. 3820/85 e dopo l' abrogazione del regolamento n. 543/69, ma prima dell' adozione, da parte del governo belga, dei provvedimenti di esecuzione del regolamento n. 3820/85, il sig. [OSCURATO:PERSONA] veniva imputato di violazione degli artt. 6, 7 e 8 di quest' ultimo regolamento. 7 La correctionele Rechtbank di Turnhout assolveva gli imputati in quanto al momento dell' accertamento dei fatti non esisteva alcun fondamento giuridico che legittimasse l' irrogazione, da parte sua, di una sanzione: in primo luogo, il regolamento n. 3820/85 non era accompagnato da alcuna sanzione penale e, in secondo luogo, il regio decreto 23 marzo 1970, adottato in esecuzione del regolamento n. 543/69, non era più applicabile. 8 Adita con ricorso in cassazione, lo Hof van [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il giudizio e di porre alla Corte la seguente questione pregiudiziale "Se l' art. 18, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3820/85, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, debba essere interpretato nel senso che i riferimenti al regolamento (CEE) n. 543/69 contenuti in disposizioni di diritto nazionale che danno esecuzione a detto regolamento valgono del pari come riferimenti ai sensi del sopramenzionato art. 18, n. 2". 9 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 10 Va innanzitutto osservato che l' art. 17, n. 1, del regolamento n. 3820/85, che figura nella sezione VIII, "Controllo e sanzioni", non prevede espressamente il rinnovo dalle norme di diritto interno che danno esecuzione al regolamento n. 543/69. Al contrario, l' art. 17, n. 1, impone agli Stati membri un nuovo obbligo di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie all' esecuzione del regolamento n. 3820/85, comprese quelle relative alle sanzioni applicabili in caso di infrazione. 11 Occorre poi rilevare che lo scopo dell' art. 18, che fa parte delle "disposizioni finali" del regolamento n. 3820/85, è quello di sancire gli effetti sul piano legislativo delle modifiche alle norme esistenti apportate dalle altre disposizioni del regolamento. Come risulta dal secondo 'considerando' del regolamento n. 3820/85, il Consiglio, alla luce di tali modifiche, ha inteso riunire in un testo unico tutte le disposizioni applicabili in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. Per questo motivo il regolamento n. 543/69 è stato abrogato dall' art. 18, n. 1. 12 In questo contesto, è chiaro che l' art. 18, n. 2, si limita a registrare le conseguenze, sul piano comunitario, dell' abrogazione del regolamento n. 543/69. Il suo scopo era quindi quello di garantire che i riferimenti a tale regolamento contenuti in altri provvedimenti comunitari, quali la direttiva del Consiglio 4 dicembre 1980, 80/1263/CEE, relativa all' istituzione di una patente di guida comunitaria (GU L 375, pag. 1), fossero interpretati come riferimenti al regolamento n. 3820/85. Tale articolo non riguarda quindi affatto le disposizioni di legge nazionali adottate in applicazione dell' art. 18, n. 1, del regolamento n. 543/69. 13 Occorre quindi risolvere la questione posta dallo Hof van [OSCURATO:PERSONA] dichiarando che l' art. 18, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, deve essere interpretato nel senso che non riguarda i riferimenti all' abrogato regolamento n. 543/69 contenuti nelle disposizioni di legge nazionali recanti provvedimenti di esecuzione di quest' ultimo regolamento. Decisione relativa alle spese Sulle spese 14 Le spese sostenute dal governo del [OSCURATO:PERSONA] nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dallo Hof van [OSCURATO:PERSONA] van Belgïe, con ordinanza 9 gennaio 1990, dichiara: L' art. 18, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, dev' essere interpretato nel senso che non riguarda i riferimenti all' abrogato regolamento (CEE) n. 543/69 contenuti nelle disposizioni di legge nazionali recanti provvedimenti di esecuzione di quest' ultimo regolamento.
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