CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 10744/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.818/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoin ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 209 presso l o studio dell’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA],N. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] O VESCI; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2701/2018,depositata i l 26/06/2018 , R.G.N. 2588/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 26 giugno 2018, la Corte d’appello di Roma ha accertato la nullità della cessione del contratto di lavoro di [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la conseguente prosecuzione con la prima del rapporto del lavoratore: così riformando la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato le domande, anche di condanna risarcitoria del danno professionale nei confronti di entrambe le società; 2. al contrario del Tribunale, essa ha escluso, per difetto del requisito di preesistenza –in assenza di un’entità economica stabilmente ed autonomamente organizzata –nel ramo d’azienda, cui era addetto il lavoratore, trasferito dalla prima alla seconda società con atto del 1° luglio 2011. 3. la Corte capitolina ha invece confermato la valutazione del primo giudice, in ordine alla mancanza di prova dell’allegata dequalificazione professionale subita; 4. con atto notificato il 21 dicembre 2018, [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui hanno resistito il lavoratore e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con distinti controricorsi (quest’ultima instando per la cessazione della materia del contendere nei propri confronti); 5. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] hanno conciliato la controversia in sede sindacale con verbale in data 19 marzo 2021, dal qualerisulta in particolare la rinuncia della società, accettata dal lavoratore, al ricorso per cassazione proposto, con la pattuizione tra loro della compensazione delle spese di lite; 6. le società hanno comunicato memorie finali in tale senso. CONSIDERATOCHE 1. sulla base del suindicato verbale, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, senza assunzione di alcun provvedimento sulle spese di giudizio tra le parti: dandosi semplicemente atto della manifestata volontà delle stesse in tale senso, a norma dell’art. 92, ultimo comma c.p.c.; 2. neppure sussiste il presupposto per il raddoppio delcontributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542); P.Q.M. La Corte dichiara cessata l