CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2025
Cassazione n. 37484/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza in data 4 dicembre 2023 del Tribunale di Agrigento, ha riconosciuto all’imputata la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., confermando nel resto l’affermazione della penale responsabilità dell’XXXXXXXXX in relazione al contestato reato di danneggiamento aggravato (art. 635, comma 2, in relazione all’art. 625 n. 7 cod. pen.) commesso in data 26 ottobre 2020. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, deducendo, con motivo unico, violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 85 cod. pen. e 603 cod. proc. pen. Sul presupposto che il Tribunale di Agrigento aveva disposto perizia psichiatrica sull’imputata che aveva portato ad accertare l’esistenza in capo alla stessa di disturbi della personalità, lamenta la difesa che i Giudici di merito si sarebbero limitati a riconoscere il vizio parziale di mente della XXXXXXXXX senza valutare adeguatamente la capacità della stessa di comprendere e controllare il proprio agire, situazione che inciderebbe anche sulla sussunzione della condotta dell’imputata nella fattispecie delittuosa contestata. Rilevato che il ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in relazione alle problematiche di natura psichiatrica delle quali è affetta l’imputata, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con una motivazione adeguata non manifestamente illogica e tantomeno contradittoria (v. pagg. da 2 a 4 della sentenza impugnata); che, questa Corte ha chiarito, fin da tempi remoti, che lo stabilire se l'imputato, riconosciuto affetto da infermità mentale, fosse al momento del fatto totalmente privo di capacità d'intendere e di volere ovvero avesse tale capacità, ma grandemente scemata, costituisce una questione di fatto la cui valutazione, mercè l'ausilio delle risultanze della perizia psichiatrica compete esclusivamente al giudice di merito, il giudizio del quale si sottrae al sindacato di legittimità quante volte, anche con il solo richiamo alle condivise valutazioni e conclusioni delle perizie, divenute tuttavia consustanziali alla motivazione, risulti essere esaurientemente motivato ed immune da vizi logici di ragionamento (ex multis: Sez. 1, n. 2883 del 24/01/1989, Rv. 180615 – 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rilevato, altresì, che, ricorrendone le condizioni di legge, va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 04/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.