CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02680/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5188/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 29 , rappresentat a e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , pec [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO N APOLI n. 2824/2021depositata il 19/07/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'UTRI. Rilevatoche, con sentenza resa in data 19/7/2021 (n. 2824/2021), la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. avverso la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’ingiunzione emessa exart. 2 r.d. n. 639/1910 dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento, da parte della società opponente, di canoni relativi a un contratto di locazione concluso tra le parti; a fondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva in questa sede, la corte territoriale ha osservato come la società opponente non avesse fornito alcuna adeguata prova dei danni subiti a causa degli inadempimenti contestati a carico della Regione [OSCURATO:PERSONA] locatrice, avendo la stessa sostanzialmente rinunciato ai mezzi istruttori richiesti in ragione della mancata riproposizione degli stessi in sede di precisazione delle conclusioni, e dovendo, in ogni caso, ritenersi comunque inammissibili le prove richieste, essendo le stesse state formulate con modalità irriducibilmente generiche; avverso la sentenza d’appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione; la Regione Campaniaresiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con l’unico motivo d’impugnazione proposto, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 183, 187, 188 e 189 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che la mancata riproposizione delle istanze istruttorie nell’udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado dovesse intendersi alla stregua di una rinuncia di tali istanze istruttorie, in contrasto l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità consolidatosi sul punto; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come la corte territoriale, dopo aver affermato, da un lato, di volersi uniformare all’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di mancata riproposizione delle istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni, le stesse debbono intendersi rinunciate, ha tuttavia altresì sottolineato, dall’altro, come, “in ogni caso, le prove come formulate si dimostrano davvero generiche in quanto con esse vorrebbe farsi riferire ai testi di non meglio precisati lavori di riparazione di carattere straordinario, neppure indicati, e di danni ingenti alle apparecchiature, affatto descritto e stimate, per effetto di numerose e copiose infiltrazioni di acqua di cui alcun riferimento temporale è contenuto nel capo” (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata); ciò posto, essendosi l’odierna società ricorrente limitata a censurare solo la prima ratio decidendi (quella relativa alla pretesa erroneità della ritenuta rinuncia alle istanze istruttorie per effetto della mancata formale riproposizione delle stesse in sede di precisazione delle conclusioni), senza nulla dedurre circa il giudizio di irriducibile genericità delle medesime istanze istruttorie espresso dallastessa corte territoriale, l’odierna impugnazione deve ritenersi inammissibile, dovendo trovare sul punto applicazione l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse r ationes decidendi , ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censura ta (Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020, Rv. 658309 - 01) o, in ogni caso, per carenza di interesse (cfr. Sez. U, Sentenza n. 16602 del 08/08/2005, Rv. 582945 –01 e succ. conf.); la mancata contestazione, da parte della società odierna ricorrente, del giudizio di genericità delle istanze istruttorie dalla stessa avanzate (giudizio di per sé sufficiente a motivarne l’inammissibilità), vale dunque ad attestare la sostanziale carenza di interesse dell’odierna ricorrente all’esame del motivo fermato alla contestazione della mancata ammissione di tali istanze istruttorie in ragione dell’avvenuta relativa (asserita) rinuncia; sulla base di tali premesse, dev’essere formalmente rilevata l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna della società ricorrente al rimborso, in favore dell’amministrazione controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’accertamento della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, se dovuto, deldoppio contributo, ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 4.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso artic