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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 ottobre 2021

Cassazione n. 00372/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Gip del Tribunale di Oristano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.

1. Con l'ordinanza impugnata il Gip del Tribunale di Oristano, decidendo su una richiesta di archiviazione del P.M. in relazione al reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. iscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha disposto la restituzione degli atti al P.M. e l'imputazione coatta per il reato di incendio colposo di cui all'art. 449 cod. pen. 2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo l'abnormità dell'ordinanza, e lamentando che il Giudice abbia disposto l'imputazione coatta in relazione ad una ipotesi di reato non iscritta nel registro delle notizie di reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che «è inibito al giudice per le indagini preliminari ordinare al pubblico ministero la formulazione della imputazione nei confronti della persona indagata per ipotesi di reato diverse da quelle per le quali è stata richiesta l'archiviazione, dovendo in tal caso il giudice limitarsi a ordinare l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. degli ulteriori reati che abbia ravvisato nelle risultanze delle indagini portate a sua conoscenza» (Sez.

U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786).

Al riguardo, è stato infatti chiarito che «le disposizioni dell'art. 409 c.p.p., commi 4 e 5, concernenti i poteri di intervento del giudice delle indagini preliminari sull'esercizio dell'azione penale, devono formare oggetto di interpretazione estremamente rigorosa, al fine di evitare qualsiasi ingerenza dell'organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa»; pertanto, «è abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, nella parte in cui, oltre a ordinare al pubblico ministero l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di una persona non sottoposta ad indagini, disponga nei confronti di quest'ultima la formulazione dell'imputazione coatta.

È evidente, infatti, che siffatto provvedimento costituisce una indebita ingerenza del giudice nei poteri dell'organo inquirente, non solo di indagare, a tutto campo, nei confronti della persona non contemplata nella richiesta di archiviazione, ma soprattutto di adottare autonome determinazioni all'esito delle indagini espletate.

L'ordine di imputazione coatta nei confronti di un soggetto non sottoposto ad indagini determina inoltre una lesione dei diritti di difesa dello stesso, non essendo la persona rimasta estranea alle indagini destinataria dell'avviso ex art. 409 c.p.p., comma 1, e non avendo partecipato all'udienza camerale, con la conseguente discovery delle risultanze delle indagini».

Questi principi sono stati di recente ribaditi da Sezioni Unite 'Gianforte', che hanno riconosciuto anche alla persona sottoposta ad indagini la possibilità di ricorrere per cassazione, stante l'abnormità dell'atto, avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., che il pubblico ministero formuli l'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta (Sez.

U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581).

Nel caso in esame, il Gip, decidendo sulla richiesta di archiviazione in ordine al reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. iscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha disposto la restituzione degli atti al P.M. e l'imputazione coatta per il diverso reato di incendio colposo di cui all'art. 449 cod. pen.

Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, relativamente all'imputazione coatta per il reato di cui all'art. 449 cod. pen., con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Oristano per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Oristano per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma il 25/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Sr beone »);/ig`^ r,......._ CORTE S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Gip del Tribunale di Oristano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. 1. Con l'ordinanza impugnata il Gip del Tribunale di Oristano, decidendo su una richiesta di archiviazione del P.M. in relazione al reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. iscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha disposto la restituzione degli atti al P.M. e l'imputazione coatta per il reato di incendio colposo di cui all'art. 449 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo l'abnormità dell'ordinanza, e lamentando che il Giudice abbia disposto l'imputazione coatta in relazione ad una ipotesi di reato non iscritta nel registro delle notizie di reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che «è inibito al giudice per le indagini preliminari ordinare al pubblico ministero la formulazione della imputazione nei confronti della persona indagata per ipotesi di reato diverse da quelle per le quali è stata richiesta l'archiviazione, dovendo in tal caso il giudice limitarsi a ordinare l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. degli ulteriori reati che abbia ravvisato nelle risultanze delle indagini portate a sua conoscenza» (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786). Al riguardo, è stato infatti chiarito che «le disposizioni dell'art. 409 c.p.p., commi 4 e 5, concernenti i poteri di intervento del giudice delle indagini preliminari sull'esercizio dell'azione penale, devono formare oggetto di interpretazione estremamente rigorosa, al fine di evitare qualsiasi ingerenza dell'organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa»; pertanto, «è abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, nella parte in cui, oltre a ordinare al pubblico ministero l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di una persona non sottoposta ad indagini, disponga nei confronti di quest'ultima la formulazione dell'imputazione coatta. È evidente, infatti, che siffatto provvedimento costituisce una indebita ingerenza del giudice nei poteri dell'organo inquirente, non solo di indagare, a tutto campo, nei confronti della persona non contemplata nella richiesta di archiviazione, ma soprattutto di adottare autonome determinazioni all'esito delle indagini espletate. L'ordine di imputazione coatta nei confronti di un soggetto non sottoposto ad indagini determina inoltre una lesione dei diritti di difesa dello stesso, non essendo la persona rimasta estranea alle indagini destinataria dell'avviso ex art. 409 c.p.p., comma 1, e non avendo partecipato all'udienza camerale, con la conseguente discovery delle risultanze delle indagini». Questi principi sono stati di recente ribaditi da Sezioni Unite 'Gianforte', che hanno riconosciuto anche alla persona sottoposta ad indagini la possibilità di ricorrere per cassazione, stante l'abnormità dell'atto, avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., che il pubblico ministero formuli l'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta (Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581). Nel caso in esame, il Gip, decidendo sulla richiesta di archiviazione in ordine al reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. iscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha disposto la restituzione degli atti al P.M. e l'imputazione coatta per il diverso reato di incendio colposo di cui all'art. 449 cod. pen. Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, relativamente all'imputazione coatta per il reato di cui all'art. 449 cod. pen., con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Oristano per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Oristano per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 25/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Sr beone »);/ig`^ r,......._ CORTE S
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