CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 febbraio 2026
Cassazione n. 18186/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vverso la sentenza del 27/11/2025 del Gip del TRIBUNALE di Monzaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) ricorre avverso la sentenza di applicazione della penarichiesta dalle parti emessa, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., dal [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di Monza in data 27 novembre 2025, con la quale è stata applicatanei suoi riguardi, ritenuta la continuazione con il reato giudicato con la sentenza del Giudiceper le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] in data 19 marzo 2024, irrevocabile il 4 aprile2024, la pena complessiva di tre anni, sei mesi di reclusione ed euro 15.333,00 di multa.2.Il ricorso è affidato a due motivi.2.1. Con il primo si denuncia l’omessa motivazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] per leindagini preliminari in ordine alla congruità della pena oggetto di patteggiamento.Richiama, in proposito, la giurisprudenza di legittimità – che assume essere statanegletta nella sentenza impugnata – che impone al giudice il dovere di dare ragione delcorretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali – tra icriteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall'art. 133 cod. pen. – siano stati ritenuti rilevanti aifini di tale giudizio.2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge in punto di omessaverifica della correttezza della qualificazione giuridica del fatto.Il provvedimento impugnato si sarebbe limitato a prendere atto dell’intervenutopatteggiamento, essendosi data una «interpretazione giuridicamente incongrua e/ocomunque non corretta sotto il profilo della contestata violazione della norma sostanziale,nonché dell’applicazione delle norme processuali». [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminariavrebbe omesso di «valutare compiutamente gli elementi costitutivi del delitto p. e. p.dall’articolo di cui al capo d’imputazione», non potendo valere a escludere tale doverosaanalisi l’intervenuto accordo sulla pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. Osserva il Collego che la novella di cui all'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017,n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, nell'introdurre il comma 2-bis all'art. 448, cod. proc. pen.,ha limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena aimotivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra larichiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena odella misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).È dunque inammissibile, perché non consentito, il motivo con il quale il ricorrentedenuncia l’omessa motivazione in punto di dosimetria della pena, non ravvisandosi (néessendo stata denunciata) alcuna illegalità nella pena applicata sull’accordo delle parti.Del resto, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordointervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza cherecepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succintadescrizione del fatto (deducibile anche dal capo d'imputazione), con l'affermazione dellacorrettezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen.per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, infine con la verifica dellacongruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.3. Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso.Questa Corte, con orientamento consolidato – pur ribadendo che, in tema di c.d.patteggiamento, il giudice ha l'obbligo di verificare la correttezza della qualificazione giuridicadel fatto, dando conto, seppure nella maniera succinta tipica del rito, del percorsomotivazionale seguito, soprattutto nel caso in cui, in sede di accordo delle parti, sia statadata al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella formante oggetto dell'imputazionein origine contestata (Sez. 3, n. 4453 del 14/1/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280373) – ha ribadito chela possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai solicasi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussaimmediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenutodel capo di imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 283023; Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; si veda anche Sez. 5, n.33145 del 8/1/2020, Cari, Rv. 279842, in cui, nell'affermare tale principio, si è riconosciutal'inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultinoevidenti dalla contestazione, precisando la Corte, in motivazione, che la verificasull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deveessere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succintamotivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018,Maugeri, Rv. 272619).Nel caso di specie non si rinviene alcun errore nella qualificazione giudica del fatto neitermini appena precisati, l’erroneità essendo infatti meramente asserita.Il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità diprocedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna alpagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 10/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]