CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25405/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della corte di appello di Cagliari del 3/10/2022 Pito avviso alle parti; 3 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 03/10/2022, applicava ex art. 599-bis cod. proc. pen., per il reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 4, e 80 del d.P.R. 309/1990, a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 16.000,00 di multa, e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni due di reclusione ed euro 8000;00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ricorrono, tramite i rispettivi difensori di fiducia, gli imputati. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/1990 e la carenza grafica della motivazione laddove la Corte di appello non ha motivato sul punto. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., la violazione del principio del divieto di reformatio in pejus da parte dei giudic di appello. 3. I ricorsi sono entrambi inammissibili 3.1. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto raccoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente , obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell'applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). I motivi di ricorso proposti sulla pena concordata dall'imputato, non ponendo profili di illegalità, nemmeno denunciata dal ricorrente che lamenta la violazione di legge con riguardo alla ritenuta insussistente circostanza aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. 309/90. 3.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, in quanto non considera che il giudice di primo grado era partito da una pena base di anni cinque di reclusione ed euro 30.000 di multa, mentre la pena concordata parte da anni tre e mesi nove di reclusione ed euro 24.000 di multa, per ciò solo sottraendosi alla censura proposta. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 aprile 20