CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 febbraio 2023
Cassazione n. 11954/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8967/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in R oma, via Ombrone n. 14, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e dife nde, unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , elettivamente domiciliato in Roma, piazza Vescovio n. 21, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende , unitamente all'[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Treviso n.12 1/2014 depositat o i l 1/3/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Treviso, con decreto del 10.4.2017, rigettava l’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA]proposta da [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per ottenere collocazione ipotecaria al credito vantato in forza del mutuo fondiario, per € 1.200.000 , concesso alla società poi fallita , che il G.D. aveva ammesso al chirografo (unitamente al credito di € 664.070,11 derivante dallo scoperto di conto corrente) in accoglimento dell’eccezione di revoca dell’ipoteca sollevata in via breve dal curatoreai sensi dell’art. 67, 1° comma n. 3 l.f., perché volta a garantire un finanziamento erogato nel l’ anno anteriore all’ammissione della debitrice al concordato preventivo , cui era seguito il fallimento, al solo fine di estinguere debiti preesistenti. 2. Il tribunale rilevava – fra l’altro e per quanto qui di interesse – che la stessa opponente aveva riconosciuto che prima della stipula del mutuo il debito complessiv o di natura chirografaria d i [OSCURATO:SOCIETA] ammontava a € 1.274.413,06 , mentre dopo l’erogazione della somma mutuata l’esposizione debitoria della società era divenuta pari all’importo erogato. Osservava che la concessione del mutuo, funzionalmente destinato ad estinguere un debito preesistente nei confronti dello stesso istituto mutuante dietro concessione di una garanzia ipotecaria in precedenza inesistente, si era tradotto in un negozio anomalo, indirettamente solutorio, rispetto al quale il riconoscimento alla mutuataria di un maggior affidamento sul conto corrente , per € 610.000, costituiva un’operazione del tutto autonoma, poiché non emergeva alcun collegamento fra le due forme di credito, sia per la loro diversa natura, sia per la mancanza di un’espressa volontà negoziale in tal senso. Aggiungeva che non solo non vi era prova che la somma mutuata fosse funzionale a un piano di risanamento della società, ma che risultava, al contrario, che l’importo erogato non era mai entrato nella libera disponibilità della società poi fallita, a comprova della sua utilizzazione ad esclusiva estinzione del debito preesistente. Riteneva, infine, che la banca opponente non avesse assolto all’onere di dimostrare la propria inscientia decoctionis. 3. [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso p er la cassazione del decreto,prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA].. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Con il primo motivo l a ricorrente sostiene che il tribunale h a riconosciuto la natura solutoria, indiretta e anomala , del mutuo ipotecario oggetto di causa, con conseguente revoca dell’ipoteca che lo assisteva, a causa dell’omesso esame di fatti decisivi e discussi fra le parti, omissione che integrerebbe “violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., ex art. 360 n. 5 cpc”. Secondo la Banca, il tribunale, pur essendo tenuto a un apprezzamento di tutti gli elementi probatori acquisiti, da valutare globalmente, avrebbe conc entrato la propria disamina esclusivamente sul mutuo fondiario, senza tener conto che essa aveva contestualmente concesso a [OSCURATO:SOCIETA] un’apertura di credito in conto corrente, assumendosi un nuovo e maggior rischio, per un importo (di oltre € 1.800.000) ben superiore al proprio precedente credito (pari a € 1.274.413,06), onde sostenere con la complessiva operazione di finanziamento le nuove esigenze e strategie finanziarie della società. Sempre a dire della ricorrente, lo stretto collegamento fra mutuo e apertura di credito, erroneamente escluso dal tribunale, sarebbe sicuramente emerso se il giudice non avesse trascurato di considerare che l’unica richiesta di finanziament o “per necessità aziendali” formulata dalla correntista comprendeva entrambe le operazioni, che i due contratti erano stati stipulati nella stessa data e che la nuova linea di credito era stata interamente utilizzata-come del restorisultante dalla domanda di ammissione allo stato passivo - e non avesse al contempo omesso di esaminare i saldi del conto corrente affidato prima e dopo l’erogazione del mutuo, finendo perciò con l’affermare, altrettanto erroneamente, che, una volta accreditata la somma prevista dal contratto, l’esposizione debitoria della fallitasi era ridotta all’importo mutuato. 5. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente che intenda avvalersi del canone di critica previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. deve indicare tanto il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, quanto il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, e il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti (Cass., Sez. U., 8053/2014). Il mezzo in esame non r isponde a tali requisiti, in quanto lamenta l’omesso esame di due documenti (apertura di credito in conto corrente del 18 giugno 2013 e richiesta di finanziamento del 25 marzo 2013) limitandosi a rappresentare la loro avvenuta produzione in giudizio, ma evitando di riferire dove e come le questioni della contestualità dei finanziamenti (mutuo e apertura di credito in conto corrente) e della presentazione di una complessiva domanda di finanziamento per necessità aziendali, attraverso gli strumenti indicati nella richiesta del marzo 2013, fossero state oggetto di discussione fra le parti in sede di merito. Parimenti inammissibile è la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per omessa o errata valutazione del materiale istruttorio, in quanto una simile doglianza è esperibile solo se si alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (v. Cass.26367/2022). Non appare superfluo aggiungere cheil motivo risulta inammissibile anche perché esulante dal thema decidendum, posto che l’unica questione rilevante nella specie era quella concernente l’utilizzo della somma mutuata: una volta accertato che l’erogazione del mutuo a veva comportato l’estinz ione del credito chirografario anteriore della Banca, sostituito da un credito di pari ammontare ma munito della garanzia ipotecaria, il fatto che i l complessivo finanziamento concesso alla fallita fosse in realtà di importo superiore non sarebbe infatti v also ad escludere la revocabilità dell’ipoteca. Infine, poiché la ricorrente non chiarisce se [OSCURATO:SOCIETA] abbia immediatamente utilizzato, e per l’intero, anche l’affidamento in conto corrente, non è riscontrabile alcun errore (peraltro, per quanto appena detto, ininfluente) nell’accertamento del tribunale secondo cui,dopo l’erogazione del mutuo, l’esposizione debitoria della fallita corrispondeva all’importoerogato. 6. Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. e in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., che il tribunale abbia sostenuto che la somma mutuata non fosse mai entrata nella libera disponibilità della società finanziata e fosse stata utilizzata esclusivamente per l’estinzione di un credito preesistente, malgrado l’estratto conto al 30 giugno 2013 dimostrasse l’effettiva erogazione del finanziamento e l’uso che la correntista ne aveva fatto autonomamente e liberamente, anche a beneficio di soggetti terzi estranei alla Banca. 7. Il motivo è inammissibile. Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di portata tale da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento ( si vedano in questo senso, ex multis, Cass. 16812/2018, Cass. 19150/2016). Il mezzo in esame non è affatto coerente conquesti principi. Esso, infatti, a fronte della constatazione del tribunale secondo cui “prima della erogazione del mutuo in questione l’esposizione debitoria complessiva, di natura chirografaria, era pari a € 1.274.413,06, mentre successivamente alla erogazione della somma di € 1.200.000 in base al mutuo fondiario 1876/13, la predetta esposizione era pari all’importo erogato” (pagg. 5 e 6 del decreto impugnato), si duole della mancata considerazione di operazioni avvenute in data 27 giugno 2013, ma non contesta in alcun modo che la somma mutuata, almomento della sua erogazione (25 giugno 2013), fosse andata a coprire nella sua interezza la preesistente esposizione debitoria della fallita di natura chirografaria. 8. Il terzo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.: il tribunale avrebbe affermato che la ricorrente non aveva assolto all’onere di provare la propria inscientia decoctionisin base a una motivazione meramente apparente, ovvero senza spiegare le ragioni di ritenuta irrilevanza dei plurimi elementi di prova che erano stati invece offert i sul punto ( oltre alla totale assenza a carico della società correntista di protesti, iscrizioni pregiudizievoli, pignoramenti immobiliari, criticità legate ai dati di bilancio, anche il mantenimento degli affidamenti fino alla datadel fallimento). 9. Il motivo non è fondato. La motivazione assume carattere solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 22232/2016). Nel caso di specie il tribunale non si è limitato a rilevare c he la documentazione prodotta dalla Banca non era idonea a fornire la prova della inscientia ( secondo quanto affermato da Cass.17998/09)ma ha ritenuto positivamente accertata la sussistenza del presupposto soggettivo della revocatoria proprio in ragione dell’avvenuta erogazione del mutuo , osservando come , a dire della stessa opponente, il finanziamento era destinato al rilancio dell’attività aziendale, “evidentemente in crisi”, e aggiungendo che non era verosimile che l’istituto non avesse effettuato doverose verifiche presso il sistema creditizio per la valutazione di solvibilità dellamutuataria. Le ragioni di irrilevanza de gli elementi probatori offert i dall’allora opponente sono state pertanto ampiamente illustrate, sia attraverso l’implicito riscontro della loro superfluità - essendo, in contrario, desumibile dagli atti la scientia decoctionis della Banca - sia mediante il richiamo al principio,consolidato nella giurispruden za di questa Corte, secondo cui la prova dell’inscientianon può fondarsi su circostanze di contenuto meramente negativo (vale a dire sull’assenza di fatti idoneiad evidenziare lo stato d'insolvenza ) , ma deve consistere nella positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l’atto revocabile, sussistevano circostanze tali da far ritenere che l’imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell’impresa. 10. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. nonché un vizio di motivazione: la ricorrente lamenta che il tribunale non abbia fornito alcuna motivazione a sostegno dell’implicita decisione di non dare ingresso alle prove (per testi, per or dine di esibizione alla [OSCURATO:PERSONA] e per CTU) da essa richieste. 11. Il motivo deve essere respinto. 11.1 Il vizio di omessapronuncia (peraltro denunciato solo in rubrica, ma non illustrato) si configura solo con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie (Cass . nn. 6715/2013, 13716/2016, 24830/2017). 11.2 Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può invece essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass. 16214/2019, Cass. 5654/2017). Nella specie le prove implicitamente ritenute non ammissibili dal tribunale non presentavano simili caratteristiche, perché le risultanze della [OSCURATO:PERSONA] aventi un qualche rilievo, concernenti la situazione esistente immediatamente prima l’erogazione del mutuo, erano già state prodotte dalla stessa ricorrente, la prova testimoniale era stata formulata in termini generici e valutativi, in violazione del disposto dell’art. 244 cod. proc. civ., e la C.T.U. risultava inutile, a fronte dell’accertamento dell’assenza di collegamento fra i diversi finanziamenti a cui aveva avuto accesso [OSCURATO:SOCIETA]., rimasti indiscussi nella loro entità, e dell’integrale destinazione del mutuo fondiario a copertura delle passività chirografarie già esistenti. 12. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali