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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22808/2026

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bi in proprio e quali eredilegittimi di [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e deceduta il 31.8.2015) CAM-[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] – in persona del procuratorespeciale [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale per notaio delloStato di [OSCURATO:PERSONA] T. Muscarella del [OSCURATO:DATA_NASCITA], munita di “apostille” il30.5.2017, elettivamente domiciliati in Acireale, alla via dottor [OSCURATO:PERSONA],n. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicatoil proprio indirizzo di p.e.c. e che li rappresenta e difende in virtù di procuraspeciale su foglio allegato in calce al ricorso.RICORRENTI[OSCURATO:PERSONA] registro generale 31640/2021Numero sezionale 2063/2026Numero di raccolta generale 22808/2026Data pubblicazione 06/07/2026controCOMUNE di GRAMMICHELE – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del sindaco protempore, elettivamente domiciliato in Grammichele, alla piazza [OSCURATO:PERSONA], n. 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato ilproprio indirizzo di p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procura spe-ciale su foglio allegato in calce al controricorso.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 937/2021 della Corte d'appello di Catania.Udita la relazione nella camera di consiglio del 7 maggio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.

Con atto in data 1.10.2006 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo altresì in qualità di procuratore spe-ciale di [OSCURATO:PERSONA], proprietari dell'area libera e non edificata di circamq. 500 ubicata lungo la via Platone, nel centro abitato del Comune di Gram-michele - in catasto già particelle n. 139 e n. 800 e poi particelle n. 139, n. 800,n. 1337 e n. 1338 del foglio 35 - citavano il Comune di Grammichele a compariredinanzi al Tribunale di Caltagirone (cfr. ricorso, pagg. 5 – 6).Esponevano che il Comune nell'aprile del 1985 si era immesso nel possessodell'area e vi aveva realizzato un parcheggio e vi aveva destinato una zona adi-bita a verde pubblico.Numero registro generale 31640/2021Numero sezionale 2063/2026Numero di raccolta generale 22808/2026Data pubblicazione 06/07/2026Esponevano poi che alla scadenza del termine di efficacia del decreto di oc-cupazione legittima, con la realizzazione dell'opera pubblica, l'area risultava og-getto di irreversibile trasformazione e nondimeno il Comune non aveva provve-duto ad emettere il decreto di espropriazione, sicché l'occupazione era divenutaillegittima.Chiedevano condannare l'ente comunale al risarcimento dei danni per equi-valente nonché al pagamento dell'indennità di occupazione legittima e illegittimanella misura di 1/10 del valore venale per ogni anno di occupazione dall'immis-sione in possesso al soddisfo, con interessi e rivalutazione.2.

Si costituiva il Comune di Grammichele.Eccepiva, peraltro, la prescrizione dell'avversa pretesa.Instava in ogni caso per il rigetto della domanda attorea.3.

Espletata la c.t.u., con sentenza n. 109/2016 il Tribunale di Caltagironecondannava il Comune di Grammichele a pagare, quale valore venale dell'im-mobile irreversibilmente trasformato, a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] BiagiaGrosso e a [OSCURATO:PERSONA] la somma, per ognuno, di euro 5.265,08e a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 16.075,31 nonché a pagareil 5% dell'importo a ciascuno riconosciuto per ogni anno di occupazione illegit-tima; il tutto con interessi e rivalutazione monetaria.4.

Proponeva appello il Comune di Grammichele.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo altresì in qualità di procuratore speciale di GiovannaCampione.Numero registro generale 31640/2021Numero sezionale 2063/2026Numero di raccolta generale 22808/2026Data pubblicazione 06/07/20265.

Espletata la c.t.u. disposta ex novo, la Corte d'appello di Catania con sen-tenza n. 937/2021 accoglieva in parte il gravame ed in parziale riforma dellasentenza di primo grado così statuiva:– condannava il Comune di Grammichele a pagare, a titolo di risarcimentodel danno da irreversibile trasformazione, a [OSCURATO:PERSONA], a Chiara TaninaBiagia Grosso e a [OSCURATO:PERSONA] la somma, ciascuno, di euro3.323,08 e a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 7.310,77, conrivalutazione ed interessi;– condannava il Comune di Grammichele a risarcire a [OSCURATO:PERSONA], aChiara [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] ildanno da occupazione illegittima nella misura del 5% del valore venale dell'arealimitatamente al periodo compreso tra il 31.5.2000 e il 26.10.2006, oltre riva-lutazione monetaria ed interessi;– compensava per 1/3 le spese del doppio grado e condannava il Comune arimborsare agli appellati i residui 2/3.5.1.

Per quel che qui rileva, la Corte catanese evidenziava quanto segue.Reputava che era fondato il profilo del quarto motivo d'appello, con cui ilComune di Grammichele aveva censurato la stima del valore venale dell'area.Reputava, invero, che dagli atti, segnatamente dal certificato di destinazioneurbanistica rilasciato dal Comune, emergeva che al momento della domanda –momento rilevante ai fini della decorrenza e della quantificazione del diritto alrisarcimento del danno per equivalente – le particelle n. 800 e n. 139 ricadevanoin zona da destinare a parcheggio nel programma di fabbricazione vigente e leNumero registro generale 31640/2021Numero sezionale 2063/2026Numero di raccolta generale 22808/2026Data pubblicazione 06/07/2026particelle n. 1337 e n. 1338 ricadevano in “zona verde attrezzato di progetto”(cfr. sentenza d'appello, pag. 9).Cosicché erano da condividere le conclusioni del c.t.u. secondo cui l'area,benché interna al perimetro urbano, non era da considerare legalmente edifica-bile, siccome “vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico,stinazione (cfr. sentenza d'appello, pagg. 9 – 10).Reputava che al contempo non potevano soccorrere né il criterio dell'edifica-bilità “di fatto”, né la qualificazione delle aree ai diversi fini tributari, né la vo-cazione edificatoria del contesto urbanistico ove la superficie era ricompresa(cfr. sentenza d'appello, pagg. 10 – 11).Ed, ancora, che era da avallare, in assenza di riferimenti per la stima compa-rativa, il metodo di valutazione utilizzato dal consulente officiato in grado d'ap-pello e, segnatamente, la determinazione, ai fini della capitalizzazione del red-dito, del canone mensile di affitto in euro 80,00, mercé riferimento ai dati O.M.I.pubblicati dall'Agenzia delle Entrate e mercé applicazione di un coefficiente diriduzione correlato alle aree adibite a posti-auto a cielo aperto (cfr. sentenzad'appello, pag. 11).Reputava inoltre che era fondato il motivo d'appello, con cui il Comune diGrammichele aveva addotto che era da escludere dall'arco temporale del risar-cimento il periodo in cui si era verificata la prescrizione quinquennale, decor-rente, giusta le indicazioni di cui alla pronuncia n. 735/2015 delle Sezioni Unite,“dalle singole annualità”.Numero registro generale 31640/2021Numero sezionale 2063/2026Numero di raccolta generale 22808/2026Data pubblicazione 06/07/2026Reputava, invero, che in ipotesi di illecito permanente il diritto al risarcimentodel danno insorge in maniera continuativa, via via che il danno continua a pro-dursi, e in maniera continuativa si prescrive se non esercitato entro cinque annidal dì in cui si verifica (cfr. sentenza d'appello, pag. 13).Reputava, dunque, su tale scorta che non poteva attribuirsi – contrariamenteall'assunto degli appellati ‒ valenza di atto interruttivo della prescrizione allanota datata 17.5.2000 del responsabile dell'U.T.C. del Comune, in quanto dicontenuto del tutto generico; che, viceversa, poteva attribuirsi valenza di attointerruttivo della prescrizione alla “richiesta di pagamento delle indennità rela-tive all'espropriazione” eseguita da [OSCURATO:PERSONA] nella qualità indata [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. sentenza d'appello, pag. 13).6.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonchéCarmelo [OSCURATO:PERSONA] in qualità di procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA]; ne hanno chiesto la cassazione sulla base di sette motivi, con ogni con-seguente statuizione.Il Comune di Grammichele ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsiinammissibile ovvero, in subordine, rigettarsi il ricorso, con il favore delle spese.7.

I ricorrenti hanno depositato memoria.CONSIDERATO CHE8.

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.

“error in procedendo”, la nullità della sentenza,la violazione degli artt. 112 e 342, 1° co., n. 1 e n. 2, cod. proc. civ., l'inammis-Numero registro generale 31640/2021Numero sezionale 2063/2026Numero di raccolta generale 22808/2026Data pubblicazione 06/07/2026sibilità dell'appello in punto di nuova determinazione e nuova liquidazione deldanno.Deducono che la Corte di Catania non si è pronunciata in ordine all'eccezionedi inammissibilità dell'appello fondata sulla mancata indicazione delle parti dellasentenza di primo grado all'uopo impugnate, sulla mancata formulazione di ri-lievi critici avverso la sentenza di primo grado, sul difetto di correlazione tra irilievi motivazionali di cui al primo dictum e gli argomenti addotti con l'appello,sulla inammissibilità delle censure mosse per la prima volta in appello avversola relazione di c.t.u. svolta in primo grado (cfr. ricorso, pag. 11).Deducono quindi che l'appello, in ordine all'istanza di nuova determinazionee nuova liquidazione del danno, sarebbe stato da dichiarare inammissibile (cfr.ricorso, pag. 11).9.

Il primo motivo di ricorso è a più ragioni inammissibile.10.

Innanzitutto, i ricorrenti non hanno assolto l'onere dell' “autosufficienza”,ovvero non hanno provveduto a riprodurre in modo compiuto il testo dei motividell'appello del Comune.

Più esattamente, si sono limitati a riprodurne uno stral-cio, a pagina 13 del ricorso, e a far luogo ad una sintesi estrema del quarto edel sesto motivo dell'avverso gravame (cfr. ricorso, pag.

8. Cfr. Cass. (ord.)23.12.2020, n. 29495; Cass. sez. lav. (ord.) 4.2.2022, n. 3612).Altresì, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata deci-sione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti – è il caso dispecie ‒ una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (cfr. Cass. (ord.)6.12.2017, n. 29191; nella specie, la S.C. ha ravvisato il rigetto implicito dell'ec-Numero registro generale 31640/2021Numero sezionale 2063/2026Numero di raccolta generale 22808/2026Data pubblicazione 06/07/2026cezione di inammissibilità dell'appello nella sentenza che aveva valutato nel me-rito i motivi posti a fondamento del gravame).Infine, le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'uf-ficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, cometali disciplinate dagli artt. 156 e 157 cod. proc. civ., costituiscono argomenta-zioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essereformulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello,purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove do-mande o eccezioni o nuove prove, ma si riferiscano all'attendibilità e alla valu-tazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativodel giudice in relazione a tale mezzo istruttorio (cfr. Cass. Sez.

Un. 21.2.2022,n. 5624 (Rv. 664033-01); Cass. (ord.) 11.10.2024, n. 26525).Si rimarca, a tal ultimo riguardo, che gli stessi ricorrenti hanno addotto checon l'atto d'appello il Comune ebbe a contestare, oltre che la “misura della su-perficie indennizzabile”, altresì “il metodo valutativo dell'area oggetto della do-manda risarcitoria” (cfr. memoria dei ricorrenti pag. 3).11.

Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art.360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 39 legge n. 2359/1865 edell'art. 37 d.P.R. n. 327/2001; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc.civ. il difetto, l'illogicità e l'apparenza della motivazione circa un fatto decisivoper il giudizio oggetto di discussione tra le parti.Deducono che la Corte di Catania ha condiviso e recepito gli esiti della c.t.u.disposta in grado d'appello e ha disatteso gli esiti della c.t.u. disposta in primogrado “senza alcuna ragionevole e logica motivazione circa le ragioni di preva-Numero registro generale 31640/2021Numero sezionale 2063/2026Numero di raccolta generale 22808/2026Data pubblicazione 06/07/2026lenza della seconda c.t.u. rispetto a quella svolta in primo grado” (così ricorso,pag. 16).Deducono che in tal modo la Corte d'appello ha tenuto conto unicamente delladestinazione urbanistica del piccolo lotto oggetto di occupazione, e viceversaavrebbe dovuto tener conto della potenzialità edificatoria media di tutto il com-prensorio (cfr. ricorso, pagg. 16 – 17).12.

Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile.13.

La statuizione della Corte di Catania non è inficiata da alcuna forma di“anomalia motivazionale” rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità (Rv. 629830).Segnatamente, la Corte d'appello ha dato conto in maniera compiuta ed in-tellegibile dell'iter logico-giuridico che sorregge il proprio dictum.D'altra parte, in caso di contrasto fra consulenze tecniche di ufficio dispostein gradi diversi del giudizio di merito, l'accoglimento da parte del giudice d'ap-pello delle conclusioni formulate dal secondo consulente presuppone solo il con-trollo della correttezza metodologica della consulenza redatta dal secondo ausi-liare, e non richiede alcun processo motivazionale in ordine alla scelta di taliconclusioni, essendo il diverso risultato della seconda consulenza un naturaleeffetto del giudizio di appello, che ‒ in quanto “revisio prioris instantiae” – èproprio diretto a raggiungere un risultato diverso da quello di primo grado inrelazione ai medesimi fatti (cfr. Cass. sez. lav. 4.12.2001, n. 15318; Cass. sez.lav. 6.5.2002, n. 6440; Cass. sez. lav. 3.3.2001, n. 3093, secondo cui, nel casodi contrasto tra le valutazioni espresse dai consulenti tecnici d'ufficio nei duegradi del giudizio di merito, il giudice d'appello, qualora ritenga di dover prestareNumero registro generale 31640/2021Numero sezionale 2063/2026Numero di raccolta generale 22808/2026Data pubblicazione 06/07/2026completa adesione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico da lui stessonominato, non è obbligato ad indicare le ragioni per le quali disattende la con-traria valutazione espressa dalla prima consulenza, la quale deve ritenersi, an-che per implicito, rifiutata in base ai rilievi critici espressi nella seconda consu-lenza).14.

Al contempo, il rilievo dei ricorrenti, secondo cui la valutazione indenni-taria sarebbe stata da commisurare ad “indici medi riferiti all'intera zona omo-genea” e secondo cui occorreva tener conto “della potenzialità edificatoria mediadi tutto il comprensorio preso in esame”, appare, a fronte dei puntuali assuntidella Corte distrettuale, ancorati ai riscontri dell'ausiliario d'appello e alle risul-tanze della certificazione urbanistica, senza dubbio generico, aspecifico.Tanto viepiù a fronte del riferimento operato dalla Corte siciliana all'ordinanzan. 20457 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Corte.D'altra parte, l'ordinanza n. 18571 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Corte, richiamatadai ricorrenti, concerne una fattispecie in cui era stato adottato un piano di re-cupero urbano (cd.

P.R.U.) avente ad oggetto una zona urbanistica connotatada caratteri di intrinseca omogeneità.15.

Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., la violazionedegli artt. 7, 21, 1° co., 7° co. e 8° co., e 22 del Regolamento comunale sullaTassa di Occupazione degli Spazi e [OSCURATO:PERSONA] approvato con delibera dellaGiunta municipale n. 243 del 7.5.1994; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod.proc. civ. l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di di-scussione tra le parti.Numero registro generale 31640/2021Numero sezionale 2063/2026Numero di raccolta generale 22808/2026Data pubblicazione 06/07/2026Premettono che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] hanno allegato il regolamento co-munale di cui in rubrica ed hanno addotto che l'applicazione delle tariffe di cuial regolamento avrebbe comportato la determinazione del valore locativo – edunque del valore venale ‒ dell'area occupata in misura di gran lunga superiorea quella quantificata dal c.t.u.Indi deducono che la Corte di Catania ha omesso al riguardo qualsivoglia pro-nuncia e qualsivoglia motivazione.16.

Il terzo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.17.

Non si configura il vizio di omessa pronuncia.Invero, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta lamancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totalepretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione delcaso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata incontrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la nonesaminabilità, pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. Cass. 29.1.2021, n. 2151; Cass. (ord.) 4.6.2019, n. 15255).18.

Non si configura il vizio omessa motivazione.Propriamente, l'art. 360, 1° co., n. 5, cod. pro. civ. (come riformulato dall'art.54 del dec. leg. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134del 2012), introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassa-zione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nelcui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazionedi deduzioni difensive (cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14802; Cass. (ord.) 18.10.2018,n. 26305).Numero registro generale 31640/2021Numero sezionale 2063/2026Numero di raccolta generale 22808/2026Data pubblicazione 06/07/202619.

In realtà il motivo di ricorso si risolve in una censura di merito.E però con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione,proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanzeprocessuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito,poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è pre-clusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404).20.

Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art.360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.

“error in procedendo”, la violazione degliartt. 115, 195, 2° co., e 157, 2° co., cod. proc. civ.; la nullità della sentenza inpunto di accertamento della superficie indennizzabile e di accertamento e liqui-dazione del danno; la violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. in relazione all'art.360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.Premettono che il Tribunale aveva in prime cure disposto c.t.u. al fine di ac-certare l'esatta superficie occupata e determinarne il valore venale.Premettono altresì che il Comune, ricevuta la bozza della relazione, né neitermini assegnati né nel successivo corso del giudizio di primo grado ha prov-veduto a contestare la relazione di consulenza (cfr. ricorso, pag. 21).Indi deducono che la Corte avrebbe dovuto rilevare la decadenza del Comunedalla facoltà di formulare tardive contestazioni alla relazione di c.t.u., avrebbedovuto respingere l'istanza di nuova consulenza e avrebbe dovuto porre a fon-damento della decisione la relazione di c.t.u. espletata in prime cure (cfr. ri-corso, pag. 23).Numero registro generale 31640/2021Numero sezionale 2063/2026Numero di raccolta generale 22808/2026Data pubblicazione 06/07/2026Deducono per giunta che con il motivo d'appello il Comune si “era limitato apoche scarne righe di censura”, per nulla correlate agli accertamenti svolti dalc.t.u. officiato in prime cure (cfr. ricorso, pagg. 24 – 25).21.

Il quarto motivo di ricorso è analogamente inammissibile.22.

Per un verso, è sufficiente il rinvio all'insegnamento delle Sezioni Unitegià richiamato in sede di disamina del primo motivo (il riferimento è a Cass.Sez.

Un. n. 5624/2022).Per altro verso, si ripropone in sede di disamina del motivo de quo l'inottem-peranza all'onere dell' “autosufficienza”, con riferimento ai motivi dell'appellodel Comune, già evidenziata in sede di delibazione del primo motivo.Per altro verso ancora, la consulenza tecnica è un mezzo istruttorio (e nonuna prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al pru-dente apprezzamento del giudice del merito, rientrando nei poteri discrezionalidi quest'ultimo la valutazione di disporre la nomina del consulente tecnico d'uf-ficio ovvero indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate,sentire a chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio ovvero di rinnovare le indaginiperitali; la motivazione del diniego della nomina del consulente tecnico d'ufficio– e, si aggiunge, la motivazione della nomina di un nuovo c.t.u. ‒ può peraltroanche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomenta-zioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente consideratoeffettuata dal giudice del merito (cfr. Cass. 6.5.2002, n. 6479).23.

In memoria – con riferimento al quarto motivo di ricorso ‒ i ricorrentihanno addotto che “nel corso delle operazioni peritali svolte nel secondo grado,il c.t.u. ha raccolto informazioni e acquisito nuovi documenti tesi ad accertareNumero registro generale 31640/2021Numero sezionale 2063/2026Numero di raccolta generale 22808/2026Data pubblicazione 06/07/2026fatti che il Comune non aveva mai dedotto, né mai indicato, ma che poi il c.t.u.ha utilizzato nella sua relazione finale” (così memoria dei ricorrenti, pag. 5).Il rilievo, da un canto, è del tutto generico, privo delle debite specificazioni.Il rilievo, d'altro canto, non rinviene puntuale riflesso in una corrispondentecensura veicolata dai motivi di ricorso, segnatamente dal quarto mezzo.Sovviene perciò l'insegnamento secondo cui, nel giudizio civile di legittimità,con le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ., destinate esclusivamente adillustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l'atto di costituzioneed a confutare le tesi avversarie, non è possibile specificare od integrare, am-pliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero stateadeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo, e, tantomeno, è possibile dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibat-tito, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte, in considera-zione dell'esigenza per quest'ultima di valersi di un congruo termine per eserci-tare la facoltà di replica (cfr. Cass. Sez.

Un. 15.5.2006, n. 11097; Cass. sez.lav. (ord.) 22.2.2016, n. 3471).24.

Con il quinto motivo di ricorso i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art.360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 166 e 167, 2° co., cod.proc. civ.; la decadenza dall'eccezione di prescrizione.Premettono che la prima udienza di comparizione innanzi al Tribunale di Cal-tagirone, fissata per il giorno 25.1.2007, ebbe a tenersi in data 30.1.2007 e cheil Comune di Grammichele ebbe a costituirsi con comparsa in data 21.1.2007,ovvero quattro giorni prima dell'udienza fissata nella citazione di prime cure (cfr.ricorso, pag. 25).Numero registro generale 31640/2021Numero sezionale 2063/2026Numero di raccolta generale 22808/2026Data pubblicazione 06/07/2026Deducono quindi che il Comune, in quanto costituitosi tardivamente, era de-caduto dalla facoltà di formulare l'eccezione, in senso stretto, di prescrizione(cfr. ricorso, pag. 26).Premettono poi che il Tribunale ebbe a respingere nel merito l'eccezione edunque non ebbe a rilevare la decadenza e che il Comune di Grammichele, sep-pur in maniera irrituale, ha in appello reiterato l'eccezione di prescrizione.Deducono quindi che la Corte di Catania avrebbe dovuto dichiarare d'ufficiola decadenza dall'eccezione di prescrizione (cfr. ricorso, pag. 26).25.

Il quinto motivo di ricorso è similmente inammissibile.26.

È senza dubbio rilevabile d'ufficio l'eccezione di decadenza, in dipendenzadella tardiva costituzione del convenuto, dal (potere di sollevare) l'eccezione (insenso stretto) di prescrizione (cfr., seppur con riferimento al rito del lavoro,Cass. sez. lav. (ord.) 25.8.2020, n. 17643).27.

Nondimeno, su tale scorta, sovviene l'insegnamento delle Sezioni Unitealla cui stregua, in tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a farvalere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processoo desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti) sul qualeil giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendola controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impu-gnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato in-terno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversionedel vizio in motivo di gravame ex art. 161, 1° co., cod. proc. civ., rimanendoprecluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il poteredi rilevare per la prima volta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono iNumero registro generale 31640/2021Numero sezionale 2063/2026Numero di raccolta generale 22808/2026Data pubblicazione 06/07/2026vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato egrado del processo e quelli relativi a questioni “fondanti” (la cui omessa rileva-zione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui ilgiudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una “ragione piùliquida”, inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processualeimplicata (cfr. Cass. Sez.

Un. 29.8.2025, n. 24172 (Rv. 675787-01)).Evidentemente alle ipotesi fatte salve dalla seconda parte del citato insegna-mento non è riconducibile l'eccezione, rilevabile ex officio, di decadenza – pertardiva costituzione ‒ dall'eccezione di prescrizione.28.

Ebbene, è fuor di dubbio nella specie che i ricorrenti, appellati innanzi allaCorte d'appello di Catania, non hanno proposto appello incidentale, onde dolersidel mancato rilievo officioso da parte del primo Giudice della decadenza dal po-tere di sollevare l'eccezione di prescrizione, in cui – adducono ‒ il Comune diGrammichele, originario convenuto, era incorso in dipendenza della tardiva co-stituzione.Per giunta, il Comune di Grammichele ha addotto pur l'inottemperanza all'art.346 cod. proc. civ., siccome “la presunta decadenza dall'eccezione di prescri-zione (…) non è stata eccepita dagli stessi appellati nella loro comparsa di co-stituzione e risposta del 31/08/2017” (cfr. controricorso, pag.

22. Nulla in rap-porto al disposto dell'art. 346 cod. proc. civ. hanno dedotto i ricorrenti).29.

Con il sesto motivo di ricorso i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 345 cod. proc. civ. in punto dieccezione di prescrizione.Numero registro generale 31640/2021Numero sezionale 2063/2026Numero di raccolta generale 22808/2026Data pubblicazione 06/07/2026Deducono che il Comune di Grammichele, allorché ebbe a costituirsi in primogrado, ebbe ad eccepire la prescrizione onde “paralizzare l'azione restitutoria/ri-sarcitoria per equivalente introitata con l'atto di citazione introduttivo del giudi-zio” (così ricorso, pag. 27).Deducono che il Comune di Grammichele, viceversa, in appello, ha eccepitola prescrizione onde “ottenere la riforma della sentenza che aveva accolto ladomanda risarcitoria dipendente dalla mancata disponibilità del bene dall'im-missione in possesso al soddisfo” (così ricorso, pag. 27).Deducono dunque che la prescrizione eccepita in appello è diversa da quellaeccepita in primo grado; altresì, che le ragioni addotte, con l'atto d'appello, asostegno della prescrizione neppure si correlavano ai rilievi con i quali il Tribu-nale aveva rigettato l'eccezione di prescrizione (cfr. ricorso, pag. 28).30.

Il sesto motivo di ricorso è similmente inammissibile.31.

Lo stralcio, riprodotto nel corpo del sesto motivo di ricorso, della com-parsa con cui il Comune ebbe a costituirsi in primo grado e, segnatamente, lalocuzione “risultano abbondantemente prescritti i diritti reclamati dagli attori”,depongono univocamente nel senso che l'eccezione di prescrizione era stata inprime cure formulata ad ampio spettro, con riferimento a tutte le pretese azio-nate dagli attori con l'iniziale citazione.Non si giustifica perciò l'assunto dei ricorrenti secondo cui l'eccezione di pre-scrizione sollevata in prime cure “non [poteva] ritenersi comprendente anche ladomanda risarcitoria da mancato godimento del bene” (così ricorso, pag. 27).Numero registro generale 31640/2021Numero sezionale 2063/2026Numero di raccolta generale 22808/2026Data pubblicazione 06/07/2026Non si configurano perciò né l'asserita novità dell'eccezione di prescrizionecosì come formulata in grado d'appello né l'asserita susseguente violazionedell'art. 345 cod. proc. civ.32.

Va soggiunto che pur con riferimento alla pretesa assenza di correlazionedell'eccezione di prescrizione, come formulata in seconde cure, con le argomen-tazioni di cui al primo dictum si ripropone il difetto di “autosufficienza” già rile-vato in sede di disamina del primo motivo di ricorso.33.

Con il settimo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art.360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., in punto di prescrizione, la violazione dell'art.2944 cod. civ. in relazione all'art. 115, 1° co., cod. proc. civ. circa un fattodecisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; la carenza e l'appa-renza della motivazione.Deducono che la nota in data 17.5.2000, sottoscritta dal responsabile vicariodell'[OSCURATO:PERSONA] ovvero da soggetto da presumere abilitato a rap-presentare all'esterno la volontà dell'ente comunale, contenente l'impegno apagare quanto dovuto “non appena sarà approvato il bilancio comunale 2000”,equivale ad un atto formale e sostanziale di riconoscimento del debito, idoneoad interrompere la prescrizione (cfr. ricorso, pag. 29).Deducono che il Comune giammai ha disconosciuto, nel contenuto e nellasottoscrizione, ovvero giammai ha contestato la nota del 17.5.2000 (cfr. ricorso,pag. 29).34.

Il settimo motivo di ricorso è egualmente inammissibile.35.

È sufficiente un duplice rilievo.Numero registro generale 31640/2021Numero sezionale 2063/2026Numero di raccolta generale 22808/2026Data pubblicazione 06/07/2026Da un canto, la valutazione dell'idoneità di un atto ad interrompere la pre-scrizione costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e, cometale, è insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici ed errori giu-ridici (cfr. Cass. 24.11.2010, n. 23821).Su tale scorta si rileva nella specie che la valutazione in parte qua della [OSCURATO:PERSONA] – circa, si è detto, la genericità del contenuto della nota ‒ va esenteda qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale” ed è ineccepibile in diritto.D'altro canto, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cod. proc. civ.ha ad oggetto propriamente i fatti storici sottesi a domande ed eccezioni (cfr.Cass. (ord.) 6.7.2022, n. 21403) e non può essere esteso alla efficacia giuridicache un dato atto si pretende abbia esplicato.36.

In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso i ricorrentivanno in solido condannati a rimborsare al controricorrente le spese del presentegiudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.37.

Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo uni-ficato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R.cit., se dovuto (cfr. Cass. Sez.

Un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;Numero registro generale 31640/2021Numero sezionale 2063/2026Numero di raccolta generale 22808/2026Data pubblicazione 06/07/2026condanna in solido i ricorrenti a rimborsare al controricorrente, Comune diGrammichele, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano incomplessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfe-tario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti convincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 7 maggio 2026.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bi in proprio e quali eredilegittimi di [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e deceduta il 31.8.2015) CAM-[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] – in persona del procuratorespeciale [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale per notaio delloStato di [OSCURATO:PERSONA] T. Muscarella del [OSCURATO:DATA_NASCITA], munita di “apostille” il30.5.2017, elettivamente domiciliati in Acireale, alla via dottor [OSCURATO:PERSONA],n. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicatoil proprio indirizzo di p.e.c. e che li rappresenta e difende in virtù di procuraspeciale su foglio allegato in calce al ricorso.RICORRENTI[OSCURATO:PERSONA] registro generale 31640/2021Numero sezionale 2063/2026Numero di raccolta generale 22808/2026Data pubblicazione 06/07/2026controCOMUNE di GRAMMICHELE – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del sindaco protempore, elettivamente domiciliato in Grammichele, alla piazza [OSCURATO:PERSONA], n. 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato ilproprio indirizzo di p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procura spe-ciale su foglio allegato in calce al controricorso.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 937/2021 della Corte d'appello di Catania.Udita la relazione nella camera di consiglio del 7 maggio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con atto in data 1.10.2006 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo altresì in qualità di procuratore spe-ciale di [OSCURATO:PERSONA], proprietari dell'area libera e non edificata di circamq. 500 ubicata lungo la via Platone, nel centro abitato del Comune di Gram-michele - in catasto già particelle n. 139 e n. 800 e poi particelle n. 139, n. 800,n. 1337 e n. 1338 del foglio 35 - citavano il Comune di Grammichele a compariredinanzi al Tribunale di Caltagirone (cfr. ricorso, pagg. 5 – 6).Esponevano che il Comune nell'aprile del 1985 si era immesso nel possessodell'area e vi aveva realizzato un parcheggio e vi aveva destinato una zona adi-bita a verde pubblico.Numero registro generale 31640/2021Numero sezionale 2063/2026Numero di raccolta generale 22808/2026Data pubblicazione 06/07/2026Esponevano poi che alla scadenza del termine di efficacia del decreto di oc-cupazione legittima, con la realizzazione dell'opera pubblica, l'area risultava og-getto di irreversibile trasformazione e nondimeno il Comune non aveva provve-duto ad emettere il decreto di espropriazione, sicché l'occupazione era divenutaillegittima.Chiedevano condannare l'ente comunale al risarcimento dei danni per equi-valente nonché al pagamento dell'indennità di occupazione legittima e illegittimanella misura di 1/10 del valore venale per ogni anno di occupazione dall'immis-sione in possesso al soddisfo, con interessi e rivalutazione.2. Si costituiva il Comune di Grammichele.Eccepiva, peraltro, la prescrizione dell'avversa pretesa.Instava in ogni caso per il rigetto della domanda attorea.3. Espletata la c.t.u., con sentenza n. 109/2016 il Tribunale di Caltagironecondannava il Comune di Grammichele a pagare, quale valore venale dell'im-mobile irreversibilmente trasformato, a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] BiagiaGrosso e a [OSCURATO:PERSONA] la somma, per ognuno, di euro 5.265,08e a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 16.075,31 nonché a pagareil 5% dell'importo a ciascuno riconosciuto per ogni anno di occupazione illegit-tima; il tutto con interessi e rivalutazione monetaria.4. Proponeva appello il Comune di Grammichele.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo altresì in qualità di procuratore speciale di GiovannaCampione.Numero registro generale 31640/2021Numero sezionale 2063/2026Numero di raccolta generale 22808/2026Data pubblicazione 06/07/20265. Espletata la c.t.u. disposta ex novo, la Corte d'appello di Catania con sen-tenza n. 937/2021 accoglieva in parte il gravame ed in parziale riforma dellasentenza di primo grado così statuiva:– condannava il Comune di Grammichele a pagare, a titolo di risarcimentodel danno da irreversibile trasformazione, a [OSCURATO:PERSONA], a Chiara TaninaBiagia Grosso e a [OSCURATO:PERSONA] la somma, ciascuno, di euro3.323,08 e a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 7.310,77, conrivalutazione ed interessi;– condannava il Comune di Grammichele a risarcire a [OSCURATO:PERSONA], aChiara [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] ildanno da occupazione illegittima nella misura del 5% del valore venale dell'arealimitatamente al periodo compreso tra il 31.5.2000 e il 26.10.2006, oltre riva-lutazione monetaria ed interessi;– compensava per 1/3 le spese del doppio grado e condannava il Comune arimborsare agli appellati i residui 2/3.5.1. Per quel che qui rileva, la Corte catanese evidenziava quanto segue.Reputava che era fondato il profilo del quarto motivo d'appello, con cui ilComune di Grammichele aveva censurato la stima del valore venale dell'area.Reputava, invero, che dagli atti, segnatamente dal certificato di destinazioneurbanistica rilasciato dal Comune, emergeva che al momento della domanda –momento rilevante ai fini della decorrenza e della quantificazione del diritto alrisarcimento del danno per equivalente – le particelle n. 800 e n. 139 ricadevanoin zona da destinare a parcheggio nel programma di fabbricazione vigente e leNumero registro generale 31640/2021Numero sezionale 2063/2026Numero di raccolta generale 22808/2026Data pubblicazione 06/07/2026particelle n. 1337 e n. 1338 ricadevano in “zona verde attrezzato di progetto”(cfr. sentenza d'appello, pag. 9).Cosicché erano da condividere le conclusioni del c.t.u. secondo cui l'area,benché interna al perimetro urbano, non era da considerare legalmente edifica-bile, siccome “vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico,stinazione (cfr. sentenza d'appello, pagg. 9 – 10).Reputava che al contempo non potevano soccorrere né il criterio dell'edifica-bilità “di fatto”, né la qualificazione delle aree ai diversi fini tributari, né la vo-cazione edificatoria del contesto urbanistico ove la superficie era ricompresa(cfr. sentenza d'appello, pagg. 10 – 11).Ed, ancora, che era da avallare, in assenza di riferimenti per la stima compa-rativa, il metodo di valutazione utilizzato dal consulente officiato in grado d'ap-pello e, segnatamente, la determinazione, ai fini della capitalizzazione del red-dito, del canone mensile di affitto in euro 80,00, mercé riferimento ai dati O.M.I.pubblicati dall'Agenzia delle Entrate e mercé applicazione di un coefficiente diriduzione correlato alle aree adibite a posti-auto a cielo aperto (cfr. sentenzad'appello, pag. 11).Reputava inoltre che era fondato il motivo d'appello, con cui il Comune diGrammichele aveva addotto che era da escludere dall'arco temporale del risar-cimento il periodo in cui si era verificata la prescrizione quinquennale, decor-rente, giusta le indicazioni di cui alla pronuncia n. 735/2015 delle Sezioni Unite,“dalle singole annualità”.Numero registro generale 31640/2021Numero sezionale 2063/2026Numero di raccolta generale 22808/2026Data pubblicazione 06/07/2026Reputava, invero, che in ipotesi di illecito permanente il diritto al risarcimentodel danno insorge in maniera continuativa, via via che il danno continua a pro-dursi, e in maniera continuativa si prescrive se non esercitato entro cinque annidal dì in cui si verifica (cfr. sentenza d'appello, pag. 13).Reputava, dunque, su tale scorta che non poteva attribuirsi – contrariamenteall'assunto degli appellati ‒ valenza di atto interruttivo della prescrizione allanota datata 17.5.2000 del responsabile dell'U.T.C. del Comune, in quanto dicontenuto del tutto generico; che, viceversa, poteva attribuirsi valenza di attointerruttivo della prescrizione alla “richiesta di pagamento delle indennità rela-tive all'espropriazione” eseguita da [OSCURATO:PERSONA] nella qualità indata [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. sentenza d'appello, pag. 13).6. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonchéCarmelo [OSCURATO:PERSONA] in qualità di procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA]; ne hanno chiesto la cassazione sulla base di sette motivi, con ogni con-seguente statuizione.Il Comune di Grammichele ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsiinammissibile ovvero, in subordine, rigettarsi il ricorso, con il favore delle spese.7. I ricorrenti hanno depositato memoria.CONSIDERATO CHE8. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. “error in procedendo”, la nullità della sentenza,la violazione degli artt. 112 e 342, 1° co., n. 1 e n. 2, cod. proc. civ., l'inammis-Numero registro generale 31640/2021Numero sezionale 2063/2026Numero di raccolta generale 22808/2026Data pubblicazione 06/07/2026sibilità dell'appello in punto di nuova determinazione e nuova liquidazione deldanno.Deducono che la Corte di Catania non si è pronunciata in ordine all'eccezionedi inammissibilità dell'appello fondata sulla mancata indicazione delle parti dellasentenza di primo grado all'uopo impugnate, sulla mancata formulazione di ri-lievi critici avverso la sentenza di primo grado, sul difetto di correlazione tra irilievi motivazionali di cui al primo dictum e gli argomenti addotti con l'appello,sulla inammissibilità delle censure mosse per la prima volta in appello avversola relazione di c.t.u. svolta in primo grado (cfr. ricorso, pag. 11).Deducono quindi che l'appello, in ordine all'istanza di nuova determinazionee nuova liquidazione del danno, sarebbe stato da dichiarare inammissibile (cfr.ricorso, pag. 11).9. Il primo motivo di ricorso è a più ragioni inammissibile.10. Innanzitutto, i ricorrenti non hanno assolto l'onere dell' “autosufficienza”,ovvero non hanno provveduto a riprodurre in modo compiuto il testo dei motividell'appello del Comune. Più esattamente, si sono limitati a riprodurne uno stral-cio, a pagina 13 del ricorso, e a far luogo ad una sintesi estrema del quarto edel sesto motivo dell'avverso gravame (cfr. ricorso, pag. 8. Cfr. Cass. (ord.)23.12.2020, n. 29495; Cass. sez. lav. (ord.) 4.2.2022, n. 3612).Altresì, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata deci-sione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti – è il caso dispecie ‒ una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (cfr. Cass. (ord.)6.12.2017, n. 29191; nella specie, la S.C. ha ravvisato il rigetto implicito dell'ec-Numero registro generale 31640/2021Numero sezionale 2063/2026Numero di raccolta generale 22808/2026Data pubblicazione 06/07/2026cezione di inammissibilità dell'appello nella sentenza che aveva valutato nel me-rito i motivi posti a fondamento del gravame).Infine, le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'uf-ficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, cometali disciplinate dagli artt. 156 e 157 cod. proc. civ., costituiscono argomenta-zioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essereformulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello,purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove do-mande o eccezioni o nuove prove, ma si riferiscano all'attendibilità e alla valu-tazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativodel giudice in relazione a tale mezzo istruttorio (cfr. Cass. Sez. Un. 21.2.2022,n. 5624 (Rv. 664033-01); Cass. (ord.) 11.10.2024, n. 26525).Si rimarca, a tal ultimo riguardo, che gli stessi ricorrenti hanno addotto checon l'atto d'appello il Comune ebbe a contestare, oltre che la “misura della su-perficie indennizzabile”, altresì “il metodo valutativo dell'area oggetto della do-manda risarcitoria” (cfr. memoria dei ricorrenti pag. 3).11. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art.360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 39 legge n. 2359/1865 edell'art. 37 d.P.R. n. 327/2001; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc.civ. il difetto, l'illogicità e l'apparenza della motivazione circa un fatto decisivoper il giudizio oggetto di discussione tra le parti.Deducono che la Corte di Catania ha condiviso e recepito gli esiti della c.t.u.disposta in grado d'appello e ha disatteso gli esiti della c.t.u. disposta in primogrado “senza alcuna ragionevole e logica motivazione circa le ragioni di preva-Numero registro generale 31640/2021Numero sezionale 2063/2026Numero di raccolta generale 22808/2026Data pubblicazione 06/07/2026lenza della seconda c.t.u. rispetto a quella svolta in primo grado” (così ricorso,pag. 16).Deducono che in tal modo la Corte d'appello ha tenuto conto unicamente delladestinazione urbanistica del piccolo lotto oggetto di occupazione, e viceversaavrebbe dovuto tener conto della potenzialità edificatoria media di tutto il com-prensorio (cfr. ricorso, pagg. 16 – 17).12. Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile.13. La statuizione della Corte di Catania non è inficiata da alcuna forma di“anomalia motivazionale” rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità (Rv. 629830).Segnatamente, la Corte d'appello ha dato conto in maniera compiuta ed in-tellegibile dell'iter logico-giuridico che sorregge il proprio dictum.D'altra parte, in caso di contrasto fra consulenze tecniche di ufficio dispostein gradi diversi del giudizio di merito, l'accoglimento da parte del giudice d'ap-pello delle conclusioni formulate dal secondo consulente presuppone solo il con-trollo della correttezza metodologica della consulenza redatta dal secondo ausi-liare, e non richiede alcun processo motivazionale in ordine alla scelta di taliconclusioni, essendo il diverso risultato della seconda consulenza un naturaleeffetto del giudizio di appello, che ‒ in quanto “revisio prioris instantiae” – èproprio diretto a raggiungere un risultato diverso da quello di primo grado inrelazione ai medesimi fatti (cfr. Cass. sez. lav. 4.12.2001, n. 15318; Cass. sez.lav. 6.5.2002, n. 6440; Cass. sez. lav. 3.3.2001, n. 3093, secondo cui, nel casodi contrasto tra le valutazioni espresse dai consulenti tecnici d'ufficio nei duegradi del giudizio di merito, il giudice d'appello, qualora ritenga di dover prestareNumero registro generale 31640/2021Numero sezionale 2063/2026Numero di raccolta generale 22808/2026Data pubblicazione 06/07/2026completa adesione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico da lui stessonominato, non è obbligato ad indicare le ragioni per le quali disattende la con-traria valutazione espressa dalla prima consulenza, la quale deve ritenersi, an-che per implicito, rifiutata in base ai rilievi critici espressi nella seconda consu-lenza).14. Al contempo, il rilievo dei ricorrenti, secondo cui la valutazione indenni-taria sarebbe stata da commisurare ad “indici medi riferiti all'intera zona omo-genea” e secondo cui occorreva tener conto “della potenzialità edificatoria mediadi tutto il comprensorio preso in esame”, appare, a fronte dei puntuali assuntidella Corte distrettuale, ancorati ai riscontri dell'ausiliario d'appello e alle risul-tanze della certificazione urbanistica, senza dubbio generico, aspecifico.Tanto viepiù a fronte del riferimento operato dalla Corte siciliana all'ordinanzan. 20457 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Corte.D'altra parte, l'ordinanza n. 18571 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Corte, richiamatadai ricorrenti, concerne una fattispecie in cui era stato adottato un piano di re-cupero urbano (cd. P.R.U.) avente ad oggetto una zona urbanistica connotatada caratteri di intrinseca omogeneità.15. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., la violazionedegli artt. 7, 21, 1° co., 7° co. e 8° co., e 22 del Regolamento comunale sullaTassa di Occupazione degli Spazi e [OSCURATO:PERSONA] approvato con delibera dellaGiunta municipale n. 243 del 7.5.1994; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod.proc. civ. l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di di-scussione tra le parti.Numero registro generale 31640/2021Numero sezionale 2063/2026Numero di raccolta generale 22808/2026Data pubblicazione 06/07/2026Premettono che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] hanno allegato il regolamento co-munale di cui in rubrica ed hanno addotto che l'applicazione delle tariffe di cuial regolamento avrebbe comportato la determinazione del valore locativo – edunque del valore venale ‒ dell'area occupata in misura di gran lunga superiorea quella quantificata dal c.t.u.Indi deducono che la Corte di Catania ha omesso al riguardo qualsivoglia pro-nuncia e qualsivoglia motivazione.16. Il terzo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.17. Non si configura il vizio di omessa pronuncia.Invero, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta lamancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totalepretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione delcaso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata incontrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la nonesaminabilità, pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. Cass. 29.1.2021, n. 2151; Cass. (ord.) 4.6.2019, n. 15255).18. Non si configura il vizio omessa motivazione.Propriamente, l'art. 360, 1° co., n. 5, cod. pro. civ. (come riformulato dall'art.54 del dec. leg. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134del 2012), introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassa-zione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nelcui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazionedi deduzioni difensive (cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14802; Cass. (ord.) 18.10.2018,n. 26305).Numero registro generale 31640/2021Numero sezionale 2063/2026Numero di raccolta generale 22808/2026Data pubblicazione 06/07/202619. In realtà il motivo di ricorso si risolve in una censura di merito.E però con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione,proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanzeprocessuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito,poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è pre-clusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404).20. Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art.360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. “error in procedendo”, la violazione degliartt. 115, 195, 2° co., e 157, 2° co., cod. proc. civ.; la nullità della sentenza inpunto di accertamento della superficie indennizzabile e di accertamento e liqui-dazione del danno; la violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. in relazione all'art.360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.Premettono che il Tribunale aveva in prime cure disposto c.t.u. al fine di ac-certare l'esatta superficie occupata e determinarne il valore venale.Premettono altresì che il Comune, ricevuta la bozza della relazione, né neitermini assegnati né nel successivo corso del giudizio di primo grado ha prov-veduto a contestare la relazione di consulenza (cfr. ricorso, pag. 21).Indi deducono che la Corte avrebbe dovuto rilevare la decadenza del Comunedalla facoltà di formulare tardive contestazioni alla relazione di c.t.u., avrebbedovuto respingere l'istanza di nuova consulenza e avrebbe dovuto porre a fon-damento della decisione la relazione di c.t.u. espletata in prime cure (cfr. ri-corso, pag. 23).Numero registro generale 31640/2021Numero sezionale 2063/2026Numero di raccolta generale 22808/2026Data pubblicazione 06/07/2026Deducono per giunta che con il motivo d'appello il Comune si “era limitato apoche scarne righe di censura”, per nulla correlate agli accertamenti svolti dalc.t.u. officiato in prime cure (cfr. ricorso, pagg. 24 – 25).21. Il quarto motivo di ricorso è analogamente inammissibile.22. Per un verso, è sufficiente il rinvio all'insegnamento delle Sezioni Unitegià richiamato in sede di disamina del primo motivo (il riferimento è a Cass.Sez. Un. n. 5624/2022).Per altro verso, si ripropone in sede di disamina del motivo de quo l'inottem-peranza all'onere dell' “autosufficienza”, con riferimento ai motivi dell'appellodel Comune, già evidenziata in sede di delibazione del primo motivo.Per altro verso ancora, la consulenza tecnica è un mezzo istruttorio (e nonuna prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al pru-dente apprezzamento del giudice del merito, rientrando nei poteri discrezionalidi quest'ultimo la valutazione di disporre la nomina del consulente tecnico d'uf-ficio ovvero indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate,sentire a chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio ovvero di rinnovare le indaginiperitali; la motivazione del diniego della nomina del consulente tecnico d'ufficio– e, si aggiunge, la motivazione della nomina di un nuovo c.t.u. ‒ può peraltroanche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomenta-zioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente consideratoeffettuata dal giudice del merito (cfr. Cass. 6.5.2002, n. 6479).23. In memoria – con riferimento al quarto motivo di ricorso ‒ i ricorrentihanno addotto che “nel corso delle operazioni peritali svolte nel secondo grado,il c.t.u. ha raccolto informazioni e acquisito nuovi documenti tesi ad accertareNumero registro generale 31640/2021Numero sezionale 2063/2026Numero di raccolta generale 22808/2026Data pubblicazione 06/07/2026fatti che il Comune non aveva mai dedotto, né mai indicato, ma che poi il c.t.u.ha utilizzato nella sua relazione finale” (così memoria dei ricorrenti, pag. 5).Il rilievo, da un canto, è del tutto generico, privo delle debite specificazioni.Il rilievo, d'altro canto, non rinviene puntuale riflesso in una corrispondentecensura veicolata dai motivi di ricorso, segnatamente dal quarto mezzo.Sovviene perciò l'insegnamento secondo cui, nel giudizio civile di legittimità,con le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ., destinate esclusivamente adillustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l'atto di costituzioneed a confutare le tesi avversarie, non è possibile specificare od integrare, am-pliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero stateadeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo, e, tantomeno, è possibile dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibat-tito, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte, in considera-zione dell'esigenza per quest'ultima di valersi di un congruo termine per eserci-tare la facoltà di replica (cfr. Cass. Sez. Un. 15.5.2006, n. 11097; Cass. sez.lav. (ord.) 22.2.2016, n. 3471).24. Con il quinto motivo di ricorso i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art.360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 166 e 167, 2° co., cod.proc. civ.; la decadenza dall'eccezione di prescrizione.Premettono che la prima udienza di comparizione innanzi al Tribunale di Cal-tagirone, fissata per il giorno 25.1.2007, ebbe a tenersi in data 30.1.2007 e cheil Comune di Grammichele ebbe a costituirsi con comparsa in data 21.1.2007,ovvero quattro giorni prima dell'udienza fissata nella citazione di prime cure (cfr.ricorso, pag. 25).Numero registro generale 31640/2021Numero sezionale 2063/2026Numero di raccolta generale 22808/2026Data pubblicazione 06/07/2026Deducono quindi che il Comune, in quanto costituitosi tardivamente, era de-caduto dalla facoltà di formulare l'eccezione, in senso stretto, di prescrizione(cfr. ricorso, pag. 26).Premettono poi che il Tribunale ebbe a respingere nel merito l'eccezione edunque non ebbe a rilevare la decadenza e che il Comune di Grammichele, sep-pur in maniera irrituale, ha in appello reiterato l'eccezione di prescrizione.Deducono quindi che la Corte di Catania avrebbe dovuto dichiarare d'ufficiola decadenza dall'eccezione di prescrizione (cfr. ricorso, pag. 26).25. Il quinto motivo di ricorso è similmente inammissibile.26. È senza dubbio rilevabile d'ufficio l'eccezione di decadenza, in dipendenzadella tardiva costituzione del convenuto, dal (potere di sollevare) l'eccezione (insenso stretto) di prescrizione (cfr., seppur con riferimento al rito del lavoro,Cass. sez. lav. (ord.) 25.8.2020, n. 17643).27. Nondimeno, su tale scorta, sovviene l'insegnamento delle Sezioni Unitealla cui stregua, in tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a farvalere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processoo desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti) sul qualeil giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendola controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impu-gnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato in-terno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversionedel vizio in motivo di gravame ex art. 161, 1° co., cod. proc. civ., rimanendoprecluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il poteredi rilevare per la prima volta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono iNumero registro generale 31640/2021Numero sezionale 2063/2026Numero di raccolta generale 22808/2026Data pubblicazione 06/07/2026vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato egrado del processo e quelli relativi a questioni “fondanti” (la cui omessa rileva-zione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui ilgiudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una “ragione piùliquida”, inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processualeimplicata (cfr. Cass. Sez. Un. 29.8.2025, n. 24172 (Rv. 675787-01)).Evidentemente alle ipotesi fatte salve dalla seconda parte del citato insegna-mento non è riconducibile l'eccezione, rilevabile ex officio, di decadenza – pertardiva costituzione ‒ dall'eccezione di prescrizione.28. Ebbene, è fuor di dubbio nella specie che i ricorrenti, appellati innanzi allaCorte d'appello di Catania, non hanno proposto appello incidentale, onde dolersidel mancato rilievo officioso da parte del primo Giudice della decadenza dal po-tere di sollevare l'eccezione di prescrizione, in cui – adducono ‒ il Comune diGrammichele, originario convenuto, era incorso in dipendenza della tardiva co-stituzione.Per giunta, il Comune di Grammichele ha addotto pur l'inottemperanza all'art.346 cod. proc. civ., siccome “la presunta decadenza dall'eccezione di prescri-zione (…) non è stata eccepita dagli stessi appellati nella loro comparsa di co-stituzione e risposta del 31/08/2017” (cfr. controricorso, pag. 22. Nulla in rap-porto al disposto dell'art. 346 cod. proc. civ. hanno dedotto i ricorrenti).29. Con il sesto motivo di ricorso i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 345 cod. proc. civ. in punto dieccezione di prescrizione.Numero registro generale 31640/2021Numero sezionale 2063/2026Numero di raccolta generale 22808/2026Data pubblicazione 06/07/2026Deducono che il Comune di Grammichele, allorché ebbe a costituirsi in primogrado, ebbe ad eccepire la prescrizione onde “paralizzare l'azione restitutoria/ri-sarcitoria per equivalente introitata con l'atto di citazione introduttivo del giudi-zio” (così ricorso, pag. 27).Deducono che il Comune di Grammichele, viceversa, in appello, ha eccepitola prescrizione onde “ottenere la riforma della sentenza che aveva accolto ladomanda risarcitoria dipendente dalla mancata disponibilità del bene dall'im-missione in possesso al soddisfo” (così ricorso, pag. 27).Deducono dunque che la prescrizione eccepita in appello è diversa da quellaeccepita in primo grado; altresì, che le ragioni addotte, con l'atto d'appello, asostegno della prescrizione neppure si correlavano ai rilievi con i quali il Tribu-nale aveva rigettato l'eccezione di prescrizione (cfr. ricorso, pag. 28).30. Il sesto motivo di ricorso è similmente inammissibile.31. Lo stralcio, riprodotto nel corpo del sesto motivo di ricorso, della com-parsa con cui il Comune ebbe a costituirsi in primo grado e, segnatamente, lalocuzione “risultano abbondantemente prescritti i diritti reclamati dagli attori”,depongono univocamente nel senso che l'eccezione di prescrizione era stata inprime cure formulata ad ampio spettro, con riferimento a tutte le pretese azio-nate dagli attori con l'iniziale citazione.Non si giustifica perciò l'assunto dei ricorrenti secondo cui l'eccezione di pre-scrizione sollevata in prime cure “non [poteva] ritenersi comprendente anche ladomanda risarcitoria da mancato godimento del bene” (così ricorso, pag. 27).Numero registro generale 31640/2021Numero sezionale 2063/2026Numero di raccolta generale 22808/2026Data pubblicazione 06/07/2026Non si configurano perciò né l'asserita novità dell'eccezione di prescrizionecosì come formulata in grado d'appello né l'asserita susseguente violazionedell'art. 345 cod. proc. civ.32. Va soggiunto che pur con riferimento alla pretesa assenza di correlazionedell'eccezione di prescrizione, come formulata in seconde cure, con le argomen-tazioni di cui al primo dictum si ripropone il difetto di “autosufficienza” già rile-vato in sede di disamina del primo motivo di ricorso.33. Con il settimo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art.360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., in punto di prescrizione, la violazione dell'art.2944 cod. civ. in relazione all'art. 115, 1° co., cod. proc. civ. circa un fattodecisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; la carenza e l'appa-renza della motivazione.Deducono che la nota in data 17.5.2000, sottoscritta dal responsabile vicariodell'[OSCURATO:PERSONA] ovvero da soggetto da presumere abilitato a rap-presentare all'esterno la volontà dell'ente comunale, contenente l'impegno apagare quanto dovuto “non appena sarà approvato il bilancio comunale 2000”,equivale ad un atto formale e sostanziale di riconoscimento del debito, idoneoad interrompere la prescrizione (cfr. ricorso, pag. 29).Deducono che il Comune giammai ha disconosciuto, nel contenuto e nellasottoscrizione, ovvero giammai ha contestato la nota del 17.5.2000 (cfr. ricorso,pag. 29).34. Il settimo motivo di ricorso è egualmente inammissibile.35. È sufficiente un duplice rilievo.Numero registro generale 31640/2021Numero sezionale 2063/2026Numero di raccolta generale 22808/2026Data pubblicazione 06/07/2026Da un canto, la valutazione dell'idoneità di un atto ad interrompere la pre-scrizione costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e, cometale, è insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici ed errori giu-ridici (cfr. Cass. 24.11.2010, n. 23821).Su tale scorta si rileva nella specie che la valutazione in parte qua della [OSCURATO:PERSONA] – circa, si è detto, la genericità del contenuto della nota ‒ va esenteda qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale” ed è ineccepibile in diritto.D'altro canto, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cod. proc. civ.ha ad oggetto propriamente i fatti storici sottesi a domande ed eccezioni (cfr.Cass. (ord.) 6.7.2022, n. 21403) e non può essere esteso alla efficacia giuridicache un dato atto si pretende abbia esplicato.36. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso i ricorrentivanno in solido condannati a rimborsare al controricorrente le spese del presentegiudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.37. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo uni-ficato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R.cit., se dovuto (cfr. Cass. Sez. Un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;Numero registro generale 31640/2021Numero sezionale 2063/2026Numero di raccolta generale 22808/2026Data pubblicazione 06/07/2026condanna in solido i ricorrenti a rimborsare al controricorrente, Comune diGrammichele, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano incomplessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfe-tario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti convincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 7 maggio 2026.Il presidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 22808/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris