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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 marzo 2023

Cassazione n. 27028/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.20.8 d.l. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 15 febbraio 2022 la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Bologna del 27 luglio 2021 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di legge perché ritenuto colpevole del delitto di rapina ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 Con un unico motivo qui riassunto ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen. la difesa dell'imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza deducendo la violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.

Si sostiene nel ricorso che la Corte d'Appello abbia errato nell'escludere per l'Hicham la marginalità del ruolo concorsuale non avendo costui partecipato sotto alcun profilo alla azione delittuosa dei correi ma si sia piuttosto limitato a richiedere alla persona offesa una sigaretta.

La motivazione sul punto è solo apparente poiché la Corte sì è limitata ad affermare la responsabilità concorsuale senza fornire alcuna spiegazione del processo logico posto a base della propria decisione. 1.3 Con memoria inviata per mail il Procuratore Generale ha chiesto la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per plurimi profili ma, in sintesi, perché si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in Cassazione.

Innanzitutto, un primo profilo di inammissibilità risiede nelle stesse modalità redazionali dell'unico motivo di ricorso, che costituisce una generica e multiforme lagnanza avverso l'impugnato provvedimento, per tutte le voci di critica previste dalla lettera e) dell'art.606 cod. proc. pen..

Si tratta quindi di un vizio motivazionale denunciato cumulativamente, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto).

Tanto più che nel caso concreto la presenza di una "doppia conforme", vale a dire di una doppia pronuncia di eguale segno (in punto di responsabilità), consente di ricordare un altro principio affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità: «la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni... .Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado» (Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; nello stesso senso, da ultimo, v.

Sez. 2, n. 3935 del 12/1/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269078, in motivazione).

A fronte di tale scenario, le critiche avanzate si riducono ad una inammissibile doglianza che pretende di "attaccare" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, della motivazione così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento.

«Tutto ciò è "fatto", riservato al giudice del merito» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

In assenza di carenze motivazionali (ovviamente escluse nel caso di specie, in presenza di una motivazione estesa ed onnicomprensiva), di contraddizioni o di manifesta illogicità (esclusa dalla ragionata esposizione a pagina 8 della motivazione dell'argomento con cui la richiesta applicazione dell'art.114 cod. pen. viene respinta) non vi è spazio per una critica nel merito della impugnata decisione.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Cospdeciso in Roma, 2 marzo 2023 Il donsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] Rag 11.4 v -Ce DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.20.8 d.l. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 15 febbraio 2022 la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Bologna del 27 luglio 2021 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di legge perché ritenuto colpevole del delitto di rapina ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 Con un unico motivo qui riassunto ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen. la difesa dell'imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza deducendo la violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen. Si sostiene nel ricorso che la Corte d'Appello abbia errato nell'escludere per l'Hicham la marginalità del ruolo concorsuale non avendo costui partecipato sotto alcun profilo alla azione delittuosa dei correi ma si sia piuttosto limitato a richiedere alla persona offesa una sigaretta. La motivazione sul punto è solo apparente poiché la Corte sì è limitata ad affermare la responsabilità concorsuale senza fornire alcuna spiegazione del processo logico posto a base della propria decisione. 1.3 Con memoria inviata per mail il Procuratore Generale ha chiesto la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per plurimi profili ma, in sintesi, perché si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in Cassazione. Innanzitutto, un primo profilo di inammissibilità risiede nelle stesse modalità redazionali dell'unico motivo di ricorso, che costituisce una generica e multiforme lagnanza avverso l'impugnato provvedimento, per tutte le voci di critica previste dalla lettera e) dell'art.606 cod. proc. pen.. Si tratta quindi di un vizio motivazionale denunciato cumulativamente, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto). Tanto più che nel caso concreto la presenza di una "doppia conforme", vale a dire di una doppia pronuncia di eguale segno (in punto di responsabilità), consente di ricordare un altro principio affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità: «la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni... .Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado» (Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; nello stesso senso, da ultimo, v. Sez. 2, n. 3935 del 12/1/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269078, in motivazione). A fronte di tale scenario, le critiche avanzate si riducono ad una inammissibile doglianza che pretende di "attaccare" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, della motivazione così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. «Tutto ciò è "fatto", riservato al giudice del merito» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). In assenza di carenze motivazionali (ovviamente escluse nel caso di specie, in presenza di una motivazione estesa ed onnicomprensiva), di contraddizioni o di manifesta illogicità (esclusa dalla ragionata esposizione a pagina 8 della motivazione dell'argomento con cui la richiesta applicazione dell'art.114 cod. pen. viene respinta) non vi è spazio per una critica nel merito della impugnata decisione. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cospdeciso in Roma, 2 marzo 2023 Il donsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] Rag 11.4 v -Ce DEPOSITA
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