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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 marzo 2025

Cassazione n. 04602/2026

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iato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 9542-2025proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., difesa da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA].; -intimati - avverso la SENTENZA N. 404/2025 del la CORTE D ’ APPELLO di PALERMO,depositata il 19/3/2025 ; Ric. 2025n. 9542 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 29/1/2026; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il tribunale di Trapani, con decreto del 12/7/2021, ha ammesso la [OSCURATO:SOCIETA]. alla procedura del concordato preventivo.

1.2. Nel corso della procedura, tuttavia, il tribunale, con sentenza del 4/10/2023, ha accertato la sussistenza dei presupposti per la revoca dell’ammissione al concordato preventivo ed ha, quindi, ritenuto che, a fronte delle condizioni soggettive ed oggettive previste dagli artt. 1 e 5 l.fall., la società proponente dovesseessere dichiarata falli ta.

1.3. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che: - la società aveva omesso la denunzia di crediti maturati nei suoi confronti da parte deilocatori degli immobili a servizio dei punti di vendita (pdv) di Favignana e di Castelbuono; - tale condotta costituiva, a norma dell’art. 173, comma 1°, l.fall., un atto in frode ai creditori; - la società , inoltre, av eva assunto arbitrariamente la gestione diretta del pdv di Favignana, con pagamento dei canoni di locazione dei relativi locali; -la società aveva, poi, ri scosso , senza autorizzazione , crediti commerciali , per complessivi €. 112.579,00, inseriti fra le poste attive del concordato; -l’assunzione diretta della gestione dei pdv doveva essere ricondotta nell’alveo dell’art. 173, ult. comma, prima parte, l.fall.; - la società, infatti, in conseguenza della gestione del punto vendita di Favignana, avevaincrementato il passivo e, al tempo stesso, falcidiato l’attivo per un corrispondente importo; -tale punto vendita, del resto, era stato presentato nel piano di concordato come un punto vendita che non avrebbe apportato ai creditori alcun beneficio né alcuna spesa, sicché per Ric. 2025n. 9542 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 i creditori concordatari si trattava di un esercizio commerciale privo di alcun interesse; - la società, invece, a seguito della cessazione del contratto di affitto, ha assunto la sua gestione diretta e, per pagarne i canoni di locazione, ha utilizzato una parte dell’attivo destinato, invece, al soddisfacimento dei creditori.

1.4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto reclamo avverso tale sentenza deducendo , tra l ’ altro, la nullità della sentenza impugnata per inesistenza del decreto di revoca del concordato preventivoe l ’ insussistenza de i presupposti richiesti dagli art t . 173 l.fall. per la revoca dell ’ ammissione al concordato preventivo.

1.5. [OSCURATO:PERSONA] haresistito al gravame.

2.1. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il reclamo.

2.2. La corteha, innanzitutto, rilevato che: - il tribunale aveva espressamente disposto, nella motivazione della sentenza, la revoca dell’ammissione al concordato; - la revoca dell’ammissione al concordato, disposta con sentenza piuttosto che con decreto (come prevede la norma), non inficiava di per sé la validità della pronuncia; -la mancanza d ell ’ espressa revoca nel dispositivo della sentenza non costituiva, del resto, un vizio sostanziale della stessa, essendo inequivocabile la volontà dell’organo giudicante in tal senso esplicitata in seno alla motivazione; - d oveva , pertanto, ritenersi che il dispositivo contenesseuna dichiarazione implicita di revoca del concordato, la quale, infatti , costitui va il necessario presupposto logico giuridico della dichiarazione di fallimento.

2.3. La corte, poi, ha ritenutoche, a fronte della gestione diretta dei punti vendita di Favignana e Castelbuono, una volta scaduti e non rinnovati i rispettivi contratti di affitto di azienda Ric. 2025n. 9542 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 dei suddetti punti vendita, sussistevano i presupposti richiesti dall’art. 173 l.fall. per la revoca dell’ammissione della società al concordato preventivo.

2.4. La corte, sul punto, dopo aver premesso che: -“dal tenore complessivo della norma …, con particolare riguardo all’ultimo periodo dell’ultimo comma,emerge in modo evidente che il rispetto delle regole che governano laprocedura assume valenza decisiva in tutte le sue fasi, compresa quella che intercorre tra il ricorso iniziale e l’omologazione”; - c ostituisce , infatti,“esplicito presupposto di revoca anche l’accertamento di condotte in frode ai creditori durante la procedura, come sancito espressamente dall’ultimo comma dell’art. 173 L.f.”; ha ritenuto l’infondatezza dell’assunto della reclamante, secondo cui l ’ art.173 l.fall. prende in considerazione solo condotte anteriori alla presentazione della domanda di concordato, mentre le condotte contestate sono state poste in essere successivamente, posto che, così ragionando, si perverrebbe alla conclusione che “durante la proceduradi ammissione al concordato l’impresa può porre in essere qualunque condotta che determini una modificazione della situazione di fattoesistente, all’insaputa del commissario giudiziale e dei creditori” e, di conseguenza, al rischio di omologare “ un piano di concordato basato su condizioni di fatto diverse daquelle esistenti”.

2.5. Del resto, ha proseguito la corte, a nche a voler ritenereche la condotta tipizzata che la sentenza impugnata ha richiamato (e cio è l ’ omessa denunzia di crediti ) riguard asse i crediti che la societàvantava nei confronti di terzi, “ la condotta … contestata alla società reclamante ” , vale a dire l ’ omessa denuncia di crediti vantati nei suoi confronti da terzi, era “comunque sanzionata dall’ipotesi residuale di carattere Ric. 2025n. 9542 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 generale”, che consideragli “altri atti di frode … contemplati sia al primo che all’ultimo comma dell’articolo”.

2.6. La corte, sul punto, dopo aver premesso che: - t ali atti sono ravvisabili nei cas i di “ divergenza tra la situazione patrimoniale dell’impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettivamente riscontrata dal commissario giudiziale”, ove si accerti “ i l carattere doloso di detta divergenza”; - g li atti di frode rilevanti ai fini della revoca risultavano, pertanto, integrati “quando si riscontri l’esistenza di un dato di fatto occultato afferente il patrimonio del debitore, tale da alterare la percezione dei creditori, risultando una divergenza tra la situazione patrimoniale dell ’ impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettivamente riscontrata dal commissario giudiziale, ed il carattere doloso di detta divergenza, che può consistere anche nella meraconsapevolezza di aver taciuto il fatto, non essendo necessaria la volontaria preordinazione dell ’ omissione al conseguimento dell’effetto decettivo ” ; ha , in sostanza, ritenuto che, nel caso in esame, la condotta contestata alla società, e cioè la “gestione diretta dei pdv in questione, con conseguente sorgere del debitoavente ad oggetto il canone di locazione nei confronti dei locatari degliimmobili ed il correlativo versamento dei canoni”, costituisse “ una condotta dolosa nell ’ accezione sopra delineata, in quanto consapevole nel senso sopra specificato e potenzialmente decettiva, cioè idonea adincidere sul consenso dei creditori all’apertura della procedura, ove solo siconsideri che il pagamento dei canoni di locazione è avvenuto attingendo all ’ attivo patrimoniale, con conseguente decurtazione dello stesso”; - “ tale condotta ”, inoltre, era “astrattamente idonea a sottrarre alle ragioni dei creditori i Ric. 2025n. 9542 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 proventi di tale gestione diretta, con la conseguenza di occultare odissimulare poste attive”.

2.7. Né è condivisibile, ha aggiunto la corte, l’assunto della reclamante secondo cui non sussisterebbe alcun obbligo informativo trattandosi di ordinaria amministrazione : - nel concordato preventivo, infatti, l ’ art. 167, comma 2 ° , l.fall. presidia l’interesse della massa, postulando che la valutazione della natura di ordinaria o straordinaria amministrazione dell’atto tenga conto esclusivamente dell’interesse dei creditori e non già di quello dell’imprenditore insolvente, con la conseguenza che l’atto astrattamente qualificabile di ordinaria amministrazione nel contesto del normale esercizio dell’impresa è suscettibile di assumere un diverso connotato nell ’ ambito di unaprocedura concorsuale, avuto riguardo alla specifica finalità che esso risulti perseguire rispetto all ’ obi ettivo del miglior soddisfacimento deicreditori; - nel caso in esame, a fronte dell ’ “economia complessiva della procedura”, “la gestione diretta di due pdvaltrimenti non previsti e comunque non menzionati nella proposta di concordato, né nelle successive integrazioni della domanda, assum(e), “per le ragioni sopra esposte”, “un rilievo di peso e particolarmente significativo”.

2.8. E neppure era condivisibile , ha proseguito la corte, l’assunto della reclamante secondo cui l ’ informazione che il debitore era tenuto a rendere era stata chiaramente fornita ai creditori, posto che questi ultimi erano stati resi edotti tanto dellasussistenza di contratti di locazione relativi ai punti vendita di Favignana e Castelbuono, quanto della pendenza, per quei pdv, dei contratti d’affitto di ramo d’azienda: - in realtà, rientravano “ tra i fatt i accertati dal commissario giudiziale, ai sensi dell’art. 173 l.fall., non solo quelli scoperti perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche quelli non Ric. 2025n. 9542 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati, i quali, ancorché annotati nelle scritture contabili, rivelino una valenza decettiva per i creditori”; - l e informazioni contenute negli atti della procedura non potevano, quindi, dar luogo ad un ’ informazione compiuta ed esaustiva, specie se si consider a va che la cessazione dei contratti di affitto di azienda non doveva necessariamente comportare la prosecuzione dell’attività in gestione diretta, essendo piuttosto plausibili e maggiormente coerenti con il piano altre due ipotesi, e cioè la gestione indiretta tramite DI.RE., come per gli altripdv, o vvero la cessione.

2.9. E neppure, infine, era condivisibile l ’ assunto della reclamante secondo cui la gestione diretta avrebbe costituitoun atto nell’interesse dei creditori, trattandosi di un presupposto necessario al fine di ottenere unfinanziamento di €.200.000,00: in realtà, come correttamente già evidenziato dal tribunale, tale connessione non trova va alcun riscontro probatorio, non risultando agli atti in alcunmodo che la contribuzione da parte del Blunda fosse stata condizionata allagestione diretta dei pdv.

2.10. La corte ha, quindi, ritenuto che le esposte considerazioni fosserodi per sé idonee a confermare la revoca dell’ammissione al concordato preventive e rendessero, dunque, superfluo l’esame diogni altra questione sollevata dalle parti sul punto, come la contestat a riscossione di somme sottratte al soddisfacimento dei creditori e la commissione di ulteriori condotte in frode ai creditori.

2.11. La corte d ’ appello , infine, ha ritenuto che, come accertato dal tribunale, la società reclamante versasse in stato di insolvenza.

2.12. La corte, sul punto, ha esaminato, per la sua idoneità a definire il giudizio, la questione della consistenza del passivo Ric. 2025n. 9542 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 da estinguere, e, dopo aver rilevato che“le poste del passivo devono essere individuate allo stato degli atti, senza che possano assumere alcuna rilevanza presunzioni più o meno ragionevoli relative ad accordi non perfezionati né oggetto di trattative avanzate”,ha, in sostanza, ritenuto che: - “i crediti dei due istituti bancari (euro 1.465.912,21 + 795.362,79) e degli ulteriori creditori che non risultano avere aderito agli accordi (euro 1.021.015,80), complessivamente pari ad euro 3.282.290,80, devono essere computati interamente tra le poste passive, in luogo degli importi ridotti, pari ad euro 732.168,67 (307.841,56 + 167.026,17 + 257.300,94)con un conseguente disavanzo pari ad euro 2.550.122,13; - t ale disavanzo non risulta superabile in un tempo ragionevole, nemmeno ove si volessero computare i flussi generati dagli affitti di azienda (50.000,00 euro al lordo di imposte annui) ”; - le esposte considerazioni“rendono superfluo l’esame di tutti gli altri profili evidenziatidalle parti: principalmente validità ed efficacia degli accordi stragiudiziali ed effettiva consistenza dell’attivo”.

2.13. La corted ’ appello , pertanto, ha rigettato il reclamo e, in ragione del principio di soccombenza, ha condannato la reclamante alla rifusione delle spese processuali sostenuted al Fallimento, che ha liquidato nella somma complessiv a di €. 5.000,00, oltre accessori.

3.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso notificato in data 18/4/2025, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza.

3.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorsi.

3.3. Sono rimasti intimati la procura della Repubblica presso il tribunale di Trapani, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2025n. 9542 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la v iolazione e/o la falsa applicazione e/o interpretazione dell’art. 173, comma 2°, l.fall., in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il tribunale, nella motivazione della pronuncia reclamata, aveva espressamente disposto la revoca della sua ammissione al concordato e che, a fronte di tale inequivoca volontà dell’organo giudicante, doveva, pertanto, ritenersi che il dispositivo conteneva un’implicita dichiarazione di revoca del concordato, omettendo, tuttavia, di considerare che: -dalla motivazione della sentenza di fallimento non risulta affatto che il tribunale a veva disposto la revoca dell’ammissione della società debitrice al concordato preventivo; - il tribunale , dunque, ha dichiarato il fallimento della società senza aver preventivamentee ritualmente disposto, a mezzo di decreto, la revoca della sua ammissione al concordato preventivo, come previsto dall’art. 173, comma 2°, l.fall.; - la sentenza di fallimento è, di conseguenza, radicalmente nulla , essendo stata pronunciata dal tribunale in difetto di un suo necessario presupposto, e cioè la preventiva e rituale revoca dell’ammissione della società reclamante al concordato preventivo.

Il motivo è inammissibile.

La ricorrente, infatti, ha, in sostanza, contestato il fatto, riconducibile alla prospettazione di un error in procedendo,che nella motivazione della sentenza pronunciata dal tribunale non emerge, contrariamentea quanto affermato sul punto dalla corte d’appello, un ’ espressa statuizione di revoca dell’ammissione al concordato: ma, in violazione degli oneri previsti a suo carico dagli artt. 366n. 6 e 369 n. 4 c.p.c. , non ha provveduto a riprodurne, in ricorso, il contenuto.

Ric. 2025n. 9542 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 Ora, è vero che quando il ricorso per cassazione denuncia un vizio che comporta la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, il giudice di legittimità, quale giudice del fatto processuale,è investito del potere-dovere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti del giudizio di merito sui quali il ricorso si fonda.

È anche vero, però, che tale censura, per essere ammissibile, dev’essere stata formulat a dal ricorrente in conformità alle regole fissate, al riguardo, dagli artt. 366n. 6 e 369n. 4 c.p.c. (cfr. Cass.

SU n. 8077 del 2012; Cass. n. 184 del 2020; Cass. n. 41465 del 2021).

La deduzione di un error in procedendo comporta, di conseguenza, che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena d’inammissibilitàdella censura, all’adempimento, da parte del ricorrente, dell’onere di illustrare in ricorso tutti gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale”di cui richiede il riesame, provvedendo, in particolare, non solo a d indicar e compiutamente gli atti del giudizio dai quali tale fatto emergerebbe, non essendo il predetto giudice legittimato a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi, ma anche a riprodurre in ricorso, per la parte rilevante,il loro contenuto , onde consentire allo stesso giudice di verificaregià in forza del ricorso se la questione ivi prospettata è realmentedecisiva (cfr. Cass.

SU n. 20181 del 2019; Cass. n. 20924 del 2019; Cass. n. 28072 del 2021).

D’altra parte, come emerge dalla riproduzione del suo contenuto rilevante nel controricorso del Fallimento, il tribunale, nella sentenza reclamata, aveva espressamente ritenuto che doveva essere disposta, a norma dell’art. 173 l.fall., “la revoca dell’ammissione al concordato”, a nulla, per contro, Ric. 2025n. 9542 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 rilevando, ai fini della validità della sentenza di fallimento, che tale statuizione non sia stata riprodotta in dispositivo:“l’esatto contenuto della sentenza”, infatti, come ha correttamente affermato la corte d’appello, dev ’ essere “ individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima riveli l’effettiva volontà del giudice” (Cass. n. 24867 del 2023), vale a dire la previa revoca dell’ammissione della società al concordato preventivo.

Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentandola violazione e/o la falsa applicazione e/o interpretazione dell’art.173 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata : (a) innanzitutto, nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la società , nel corso della procedura di concordato cui era stata ammessa, aveva assunto, attraverso la gestione diretta di due “pdv”, con la conseguente assunzione del debito di pagamento dei canoni di locazione nei confrontidei locatari degli immobili ed il correlativo versamento di tali canoni, una condotta dolosamente idoneaad incidere sul consenso dei creditori, omettendo, tuttavia, di considerare che: - l ’ art. 173, comma 1°, l.fall. sanziona esclusivamente le condotte, anteriori alla presentazione della domanda di concordato, attraverso le quali il debitore ometta consapevolmente di fornire le informazioni che consentano ai creditori di esprimere un voto adeguatamente informato, nella misura in cui si tratti di circostanze idonee a ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, sottacendo l’esistenza di parte dell’attivo o aumentando artatamente il passivo in modo da far apparire la proposta di concordato maggiormente conveniente rispetto alla liquidazione fallimentare;- nel caso in esame, invece, l ’ omissione rilevata dal Ric. 2025n. 9542 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 tribunale circa la corretta informazione ai creditori, riguardava, per un verso, un’attività successiva alla presentazione del concordato, laddove l’art. 173, comma 1°, l.fall., invocato dal tribunale, riguarda le condotte in frode anteriori all’introduzione del concordato, e, per altro verso, la maturazione di un debito dell’impresa in pendenza della procedura , e non invece , come prevede l’art. 173 l.fall., un credito deldebitore, vale a dire un elemento dell’attivo, occultato al fine di ingannare il ceto creditorio sulla maggiore convenienza del concordato rispetto alla liquidazione fallimentare; - la gestione diretta del p d v di Favignana non costituiva, del resto, un atto arbitrario visto che, a norma dell ’ art. 167, comma 1°, l.fall., l ’ imprenditore in concordato conserva la gestione dei suoi beni e dell’impresa, così come il pagamento dei canoni di locazione degli immobili in cui venivano esercitati i due rami d’azienda di Favignana e di Castelbuono non rientra tra gli atti di straordinaria amministrazione che, a norma dell’art. 167, comma 2°, l.fall., richiedono l’autorizzazione del giudice delegato, che peraltro l’ha ratificato, né può essere considerato come un atto in frode e condurre, ove non autorizzato, alla revoca del concordato; -tali atti,in effetti, sono stati compiuti per il miglior soddisfacimento dei creditori, posto che il mancato pagamento del canone di locazione dell’immobile di Castelbuono avrebbe causato la perdita del ramo d’azienda ivi esercitata e l ’ impossibilità della successiva vendita a Conad, mentre il venir meno del punto vendita di Favignana avrebbe pregiudicato la possibilità di affittarlo, dopo l’omologa, alla Di.Re., così menomando lo stesso piano di concordato; - la proponente aveva, comunque, già fornito le uniche informazioni rilevanti che era tenuta a rendere ai creditori, i quali ben prima della presunta scopert a di atti in frode erano stati resi edotti già nel piano dell a sussistenza d e i Ric. 2025n. 9542 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 contratti di locazione,in capo a [OSCURATO:SOCIETA]., degli immobili relativi ai punti vendita di Favignana e Castelbuono, e del le relative condizioni, come l’obbligo della locataria, anche in pendenzadei relativi contratti di affitto delle relative aziende , di pagare ai proprietari i canoni per la locazione dei locali; (b) in secondo luogo, nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la società versavain stato d’insolvenza in ragione dell’entità dei debiti da soddisfare per intero nei confronti di due banche (€. 1.465.912,21 + €. 795.362,79) ed altri creditori (€. 1.021.015,80), per la somma complessiva di €. 3.282.290,80, che non avevano aderito agli accordi stragiudiziali intercorsi tra la società debitrice ed altri creditori, e del conseguente disavanzo, pari ad €. 2.550.122,13, non superabile in un tempo ragionevole, omettendo, per contro, di considerare che: - le poste delle due banche e di altri creditori dovevano essere computatiper l’importo ridotto di €. 732.168,67 (307.841,56 + 167.026,17 + 257.300,94); - il mancato deposito dell’accettazione della proposta conciliativa, infatti, non significava che questa non fosse stata accettata né che tale dato non fosse veritiero; - le b a nche , in effetti, come risulta dalla comunicazione ricevuta da una di esse, avevano manifestato la loro disponibilità ad accettare la proposta formulata dalla reclamante; - i creditori che hanno votato favorevolmente alla proposta di concordato e che non hanno manifestato alcun dissenso all’accordo successivamente proposto dalla società sono stati individuate puntualmente e quantificati in €. 1.201.015,80, cui corrisponde un fabbisogno netto per l’estinzione della relativa pretesa pari a €. 257.300,94 ; - il fabbisogno, nominalmente pari a €. 9.892.946, dovevaessere, pertanto, ridotto, per effetto degli accordi conclusi e di quelli Ric. 2025n. 9542 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 attesi, ad €. 5.187.958,che le risorse liquide della società erano in grado di fronteggiare in tempi ragionevolmente brevi.

Il motivo è infondato in tutte le censure in cui risulta articolato.

La corte d’appello, infatti, ha, in sostanza, ritenuto che, a fronte della gestione diretta dei punti vendita di Favignana e Castelbuono, una volta scaduti e non rinnovati i rispettivi contratti di affitto d’azienda, sussistevano i presupposti richiesti dall’art. 173 l.fall. per la revoca dell’ammissione della società reclamante al concordato preventivo, sul rilievo, in fatto,che: - la “gestione diretta dei pdv in questione, con conseguente sorgere del debito avente ad oggetto il canone di locazione nei confronti dei locatari degli immobili ed il correlativo versamento dei canoni”, costituiva “ una c ondotta ” non solo “ dolosa … in quanto consapevole …” ma anche “ potenzialmente decettiva, cioè idonea ad incidere sul consenso dei creditori all’apertura della procedura”; - “ il pagamento dei canoni di locazione ”, infatti, “è avvenuto attingendo all’attivo patrimoniale, con conseguente decurtazione dello stesso”; - “tale condotta ”, inoltre, “è astrattamente idonea a sottrarre alle ragioni dei creditori i proventi di tale gestione diretta, con la conseguenza di occultare o dissimulare poste attive”;- “ la gestione diretta di due pdv… assum(e)”, dunque, “per le ragioni sopra esposte”, “un rilievo di peso e particolarmente significativo”, e non può essere, di conseguenza, considerata, avuto riguardo all’obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori, neppure come un’attività di ordinaria amministrazionenel contesto del normale esercizio dell’impresa; -tali fatti, in definitiva, pur se “annotati nelle scritture contabili”, non sono stati “ adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi Ric. 2025n. 9542 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 allegati” e “ rientrano ”, come tali, “ tra i fatti accertati dal commissario giudiziale, ai sensi dell’art. 173 l.fall.”. 4.10 Tali statuizioni, insindacabili quanto agli accertamenti in fatto che ne costituiscono il fondamento, sono, sul piano giuridico, senz’altro corrette. 4.11 Questa Corte, in effetti, ha ritenuto che, nel concordato preventivo, il tribunale (al pari, evidentemente, della corte d’appello in sede di reclamo: Cass. n. 16970 del 2024, in motiv.), se non può controllare direttamente la regolarità e l’attendibilità delle scritture contabili del debitore , deve nondimeno svolgere, tanto in sede di ammissione o omologazione della proposta, quanto, com’è accaduto nel caso in esame, in sede di revoca dell’ammissione, un sindacatosulla completezza dei dati aziendali esposti nel piano (o nei suoi allegati, come l’attestazione del professionista designato ai sensi dell’art. 161, comma 3°, l.fall.) e la comprensibilità dei criteri di giudizio ivi adottati, rientrando tale attività nella verifica della regolarità della procedura indispensabile per garantire la corretta formazione del consenso dei creditori (cfr. Cass. n. 5653 del 2019). 4.12 Si tratta di una valutazione che, senon consente al tribunale di procedere direttamente al controllo della regolarità e dell’attendibilità delle scritture contabili, gli impone , comunque, di verificare (anche attraverso accertamento extracontabili: Cass.n. 7878 del 2025) la completezza dei dati aziendali e la comprensibilità̀dei criteri di giudizio attestati nella relazione redatta dal professionista designato ai sensi dell’art. 161, comma 3°, l.fall. (e, prima ancora, nella domanda di ammissione alla procedura), in modo tale da assicurare la rispondenza di tali atti alla finalità cui sono preordinati, consistenti (tra l’altro) nel fornire, attraverso la verifica Ric. 2025n. 9542 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 dell’effettiva consistenza degli elementi patrimoniali (Cass. n. 7878 del 2025), una corretta informazione ai creditori, e, in tal modo, consentire agli stessi l’espressione di un voto libero e consapevole in sede di approvazione della proposta avanzata dal debitore (cfr. Cass. n. 5825 del 2018; Cass. n. 7959 del 2017; Cass. n. 2130 del 2014). 4.13 La giurisprudenza di legittimità, nel ricostruire la disciplina (risultante da modificazioni normative dai contenuti lacunosi susseguitesi in breve volgere di tempo e fra loro non sempre coordinate) del concordato preventivo, ha, in particolare, affermato che: - le informazioni che la proposta, il piano e la relazione del professionista attestante la veridicità dei “dati aziendali” e la fattibilità del piano devono (alla luce del contenuto dei documenti depositati dal richiedente l’ammissione) necessariamente fornire ai creditori del proponente hanno un ruolo centrale, e cioè di consentire a costoro un consapevole esercizio del diritto di voto sulla convenienza economica, rispetto al fallimento, dell’accesso del loro debitore a tale procedura; - il giudice, anche alla luce di quanto rilevato dal commissario giudiziale nella sua relazione, deve, pertanto, controllare, sotto il profilo dell’adeguatezza a tale scopo, il contenuto di tali informazioni (cfr., per tutte: Cass.

SU n. 1521 del 2013; Cass. n. 7959 del 2017; Cass. n. 15230 del 2023, in motiv.; Cass. n. 34385 del 2024, in motiv.); - tali informazioni, oltre ad essere oggettivamente chiare, devono riguardare, onde consentire ai creditori una consapevole scelta in ordine all’approvazione della proposta mediante l’espressione del voto,non solo i fatti risultanti al momento del deposito della domanda di ammissione (in questo senso, cfr.: Cass. n. 2773 del 2017; Cass. n. 5073 del 2017; Cass. n. 15230 del 2023, in motiv.), ma anche (ed anzi, a maggior ragione) , come può Ric. 2025n. 9542 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 desumersi dall’art. 173, comma 3°, l.fall. (che sanziona con la revoca dell’ammissione il debitore che “durante la procedura di concordato” “compie atti non autorizzati a norma dell’articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni di creditori”), gli atti posti in essere dal debitore o i fatti allo stesso imputabili che si sono verificati nel corso della procedura e che abbiano causalmente determinato la consistenza del proprio patrimonio, tanto nelle componenti del passivo da soddisfare, quanto negli elementi dell’attivo funzionali a tale soddisfazione. 4.14 Si è, di conseguenza, ritenuto che: - costituiscono fatti idonei a consentire la revoca prevista dall’art. 173 l.fall. i fatti che sono stati “accertati” dal commissario giudiziale (rientrando in tale categoria non solo quelli scoperti, perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati) e che siano potenzialmente idonei a pregiudicare, in ragione della loro valenza potenzialmente decettiva, il consenso informato dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento così come esposte nella proposta concordataria(cfr. Cass. n. 12115 del 2022; Cass. n. 19844 del 2025, in motiv.); - gli atti di frode devono essere, dunque, intesi, sul piano oggettivo, come le condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l’idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, in quanto inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza oanche solo nella loro completezza ed integrale rilevanza, a fronte di una precedente rappresentazione del tutto inadeguata, purché siano caratterizzati, sul piano soggettivo, dalla consapevole Ric. 2025n. 9542 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 volontarietà della condotta, di cui, invece, non è necessaria la dolosa preordinazione (Cass. n. 15013 del 2018; Cass. n. 34385 del 2024, in motiv.); - gli atti di frode possono , pertanto, consistere tanto in atti o fatti la cui esistenza è stata taciuta o mistificata dal proponente,quanto in atti o fatti la cui esistenza sia stata anche (e solo) indicata in modo inadeguato o incompiuto alla luce delle verifiche e analisi compiute dal commissario giudiziale (Cass. n. 19844 del 2025, in motiv.); - la revoca dell ’ ammissione prevista dall ’ art. 173 l.fall. è volta, infatti, “a neutralizzare il valore decettivo delle omissioni, alterazioni, incompletezze o inadeguatezze delle informazioni fornite ai creditori con la proposta di concordato, da valutare al momento del deposito della domanda (a prescindere da eventuali ravvedimenti postumi del debitore che si trasfondano in modifiche della proposta, specie se al cospetto di verifiche degli organi concorsuali: cfr. Cass 22663/2021), che quindi copre non solo l’area delle condotte volte propriamente ad occultare circostanze inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza, ma anche … quelle dirette a non farle percepire nella loro completezza ed integrale rilevanza, rispetto ad una rappresentazione esistente, ma del tutto inadeguata” (Cass. n. 19844 del 2025, in motiv.); -gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca rimangono, pertanto, integrati tutte le volte in cui (in conseguenza di fatti anteriori alla domanda ma anche, e a fortiori, successivi all’ammissione) si riscontri l ’ esistenza di un dato di fatto occultato afferente il patrimonio del debitore, tale da alterare la percezione dei creditori, risultando una divergenza tra la situazione patrimoniale dell’impresa descritta nel la proposta di concordato e quella effettivamente riscontrata dal commissario giudiziale, ed il carattere doloso di detta Ric. 2025n. 9542 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 divergenza, che può consistere (come pacificamente è avvenuto nel caso in esame) anche nella mera consapevolezza di aver taciuto il fatto, non essendo, per contro, necessaria la volontaria preordinazione dell’omissione al conseguimento dell’effetto decettivo (Cass. n. 30537 del 2018); - rientrano, in definitiva, tra gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca dell’ammissione alla procedura ai sensi dell’art. 173 l.fall., tanto i fatti taciuti nella loro materialità, quanto i fattiesposti in maniera non adeguata e compiuta, aventi valenza anche solo potenzialmente decettiva nei confronti dei creditori(Cass. n. 25458 del 2019; conf., Cass.n. 34385 del 2024, in motiv., che ha cassato la pronuncia con la quale il giudice di merito non aveva dato rilievo all’“omessa informazione della pendenza di un giudizio per sua natura destinato a incidere sul valore dell’attivo”, senza, per contro, considerare che “l’informazione riguardava un accadimento storico (il contenzioso pendente) tale da poter incidere sull’entità stessa dell’attivo, e proprio per questo doveva essere rappresentata con compiutezza fin dalla domanda, pur essendo rimasti riservati la proposta e il piano”); - l a revocadell’ammissione al concordato di cui all ’ art. 173 l.fall. non è , peraltro, una sanzione avente una valenza di natura moraleper il comportamento scorretto del debitore, ma risponde alla finalità, di stampo pubblicistico, ditutelare la legalità della procedura concorsuale, tanto è vero che si applica indipendentemente dal fatto che si sia realizzato un pregiudizio e indipendentemente dal voto espresso in adunanza dai creditori (Cass. n. 19844 del 2025). 4.15 La sentenza impugnata, procedendo al doveroso riscontro della sussistenza di atti rilevanti ai fini della revoca ex art. 173 l.fall., ha, come detto, rilevato l’inattendibilità̀, in ragione di fatti consapevolmente commessi dalla debitrice nel Ric. 2025n. 9542 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 corso della procedura, della rappresentazione della situazione aziendale emergente dalla proposta di concordato, ponendo in risalto l’inidoneità (sopravvenuta: art. 173, comma 3°, ult.parte, l.fall.) dei dati esposti a fornire un quadro preciso della situazione patrimoniale della società debitrice, ed ha, per l’effetto, correttamente ritenuto, sul fondamento di tale accertamento in fatto, che il tribunale aveva legittimamente revocato, come impone l’art. 173 l.fall., l’ammissione della società proponente alconcordato preventivo. 4.16 Quanto al resto, la Corte rileva che: - l ’ insolvenza, intesa come impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito a tal fine necessarie (cfr. Cass. n. 7087 del 2022; Cass.n. 32280 del 2022), può essere esclusa solo ove emerga, in fatto, l’unicarisultanza istruttoria a tal fine rilevante, e cioè che la disponibilità effettiva,in capo alla debitrice resistente, della liquidità necessaria per eseguire, con mezzi normali, il pagamento dei debiti scaduti ; - n on si presta, pertanto, a censureper violazione dell’art. 5 l.fall. la statuizione assunta al riguardodalla corte d’appello, lì dove ha ritenuto che la società reclamante versava in stato d ’ insolvenza sul rilievo, in fatto, (rimasto incensurato) che la stessa, a fronte dei debiti daiquali era gravata (nella loro misura originaria: e non in quella risultante, in ipotesi, da accordi, come quello asseritamente intercorso con una banca, che, in quanto dichiaratamente subordinato “al rigetto del procedimento di revoca ex art. 173 della legge fallimentare ad oggi pendente”, non si s ono, evidentemente, perfezionati, anche perchénon ancora approvati dai competenti organi di gestione dell’istituto: v. la comunicazione riprodotta in ricorso, p. 35), non aveva indicato Ric. 2025n. 9542 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 (né, del resto, emergono dal ricorso) i mezzi normali di pagamento con i quali fronteggiare il consistente “ disavanzo” conseguentemente emerso, pari ad €. 2.550.122,13, “non … superabile in un tempo ragionevole, nemmeno ove si volessero computare i flussi generati dagli affitti di azienda (50.000,00 euro al lordo di imposteannui)”. 4.17 Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione, l’errata e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., degli artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 c.p.c. nonché degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha condannato la ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza e della causalità, a rimborsare al Fallimento le spese di giudizio, omettendo, per contro, di considerare che il reclamo era fondato e che la reclamante non poteva essere, di conseguenza, condannata al pagamento delle spese processuali. 4.18 Il motivo è assorbito dal rigetto dei primi due.

Il ricorso è, dunque, infondato e dev’essere, per l’effetto, respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art.

P.Q.M Ric. 2025n. 9542 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio, che liquida, per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 9542-2025proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., difesa da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA].; -intimati - avverso la SENTENZA N. 404/2025 del la CORTE D ’ APPELLO di PALERMO,depositata il 19/3/2025 ; Ric. 2025n. 9542 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 29/1/2026; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale di Trapani, con decreto del 12/7/2021, ha ammesso la [OSCURATO:SOCIETA]. alla procedura del concordato preventivo. 1.2. Nel corso della procedura, tuttavia, il tribunale, con sentenza del 4/10/2023, ha accertato la sussistenza dei presupposti per la revoca dell’ammissione al concordato preventivo ed ha, quindi, ritenuto che, a fronte delle condizioni soggettive ed oggettive previste dagli artt. 1 e 5 l.fall., la società proponente dovesseessere dichiarata falli ta. 1.3. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che: - la società aveva omesso la denunzia di crediti maturati nei suoi confronti da parte deilocatori degli immobili a servizio dei punti di vendita (pdv) di Favignana e di Castelbuono; - tale condotta costituiva, a norma dell’art. 173, comma 1°, l.fall., un atto in frode ai creditori; - la società , inoltre, av eva assunto arbitrariamente la gestione diretta del pdv di Favignana, con pagamento dei canoni di locazione dei relativi locali; -la società aveva, poi, ri scosso , senza autorizzazione , crediti commerciali , per complessivi €. 112.579,00, inseriti fra le poste attive del concordato; -l’assunzione diretta della gestione dei pdv doveva essere ricondotta nell’alveo dell’art. 173, ult. comma, prima parte, l.fall.; - la società, infatti, in conseguenza della gestione del punto vendita di Favignana, avevaincrementato il passivo e, al tempo stesso, falcidiato l’attivo per un corrispondente importo; -tale punto vendita, del resto, era stato presentato nel piano di concordato come un punto vendita che non avrebbe apportato ai creditori alcun beneficio né alcuna spesa, sicché per Ric. 2025n. 9542 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 i creditori concordatari si trattava di un esercizio commerciale privo di alcun interesse; - la società, invece, a seguito della cessazione del contratto di affitto, ha assunto la sua gestione diretta e, per pagarne i canoni di locazione, ha utilizzato una parte dell’attivo destinato, invece, al soddisfacimento dei creditori. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto reclamo avverso tale sentenza deducendo , tra l ’ altro, la nullità della sentenza impugnata per inesistenza del decreto di revoca del concordato preventivoe l ’ insussistenza de i presupposti richiesti dagli art t . 173 l.fall. per la revoca dell ’ ammissione al concordato preventivo. 1.5. [OSCURATO:PERSONA] haresistito al gravame. 2.1. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il reclamo. 2.2. La corteha, innanzitutto, rilevato che: - il tribunale aveva espressamente disposto, nella motivazione della sentenza, la revoca dell’ammissione al concordato; - la revoca dell’ammissione al concordato, disposta con sentenza piuttosto che con decreto (come prevede la norma), non inficiava di per sé la validità della pronuncia; -la mancanza d ell ’ espressa revoca nel dispositivo della sentenza non costituiva, del resto, un vizio sostanziale della stessa, essendo inequivocabile la volontà dell’organo giudicante in tal senso esplicitata in seno alla motivazione; - d oveva , pertanto, ritenersi che il dispositivo contenesseuna dichiarazione implicita di revoca del concordato, la quale, infatti , costitui va il necessario presupposto logico giuridico della dichiarazione di fallimento. 2.3. La corte, poi, ha ritenutoche, a fronte della gestione diretta dei punti vendita di Favignana e Castelbuono, una volta scaduti e non rinnovati i rispettivi contratti di affitto di azienda Ric. 2025n. 9542 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 dei suddetti punti vendita, sussistevano i presupposti richiesti dall’art. 173 l.fall. per la revoca dell’ammissione della società al concordato preventivo. 2.4. La corte, sul punto, dopo aver premesso che: -“dal tenore complessivo della norma …, con particolare riguardo all’ultimo periodo dell’ultimo comma,emerge in modo evidente che il rispetto delle regole che governano laprocedura assume valenza decisiva in tutte le sue fasi, compresa quella che intercorre tra il ricorso iniziale e l’omologazione”; - c ostituisce , infatti,“esplicito presupposto di revoca anche l’accertamento di condotte in frode ai creditori durante la procedura, come sancito espressamente dall’ultimo comma dell’art. 173 L.f.”; ha ritenuto l’infondatezza dell’assunto della reclamante, secondo cui l ’ art.173 l.fall. prende in considerazione solo condotte anteriori alla presentazione della domanda di concordato, mentre le condotte contestate sono state poste in essere successivamente, posto che, così ragionando, si perverrebbe alla conclusione che “durante la proceduradi ammissione al concordato l’impresa può porre in essere qualunque condotta che determini una modificazione della situazione di fattoesistente, all’insaputa del commissario giudiziale e dei creditori” e, di conseguenza, al rischio di omologare “ un piano di concordato basato su condizioni di fatto diverse daquelle esistenti”. 2.5. Del resto, ha proseguito la corte, a nche a voler ritenereche la condotta tipizzata che la sentenza impugnata ha richiamato (e cio è l ’ omessa denunzia di crediti ) riguard asse i crediti che la societàvantava nei confronti di terzi, “ la condotta … contestata alla società reclamante ” , vale a dire l ’ omessa denuncia di crediti vantati nei suoi confronti da terzi, era “comunque sanzionata dall’ipotesi residuale di carattere Ric. 2025n. 9542 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 generale”, che consideragli “altri atti di frode … contemplati sia al primo che all’ultimo comma dell’articolo”. 2.6. La corte, sul punto, dopo aver premesso che: - t ali atti sono ravvisabili nei cas i di “ divergenza tra la situazione patrimoniale dell’impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettivamente riscontrata dal commissario giudiziale”, ove si accerti “ i l carattere doloso di detta divergenza”; - g li atti di frode rilevanti ai fini della revoca risultavano, pertanto, integrati “quando si riscontri l’esistenza di un dato di fatto occultato afferente il patrimonio del debitore, tale da alterare la percezione dei creditori, risultando una divergenza tra la situazione patrimoniale dell ’ impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettivamente riscontrata dal commissario giudiziale, ed il carattere doloso di detta divergenza, che può consistere anche nella meraconsapevolezza di aver taciuto il fatto, non essendo necessaria la volontaria preordinazione dell ’ omissione al conseguimento dell’effetto decettivo ” ; ha , in sostanza, ritenuto che, nel caso in esame, la condotta contestata alla società, e cioè la “gestione diretta dei pdv in questione, con conseguente sorgere del debitoavente ad oggetto il canone di locazione nei confronti dei locatari degliimmobili ed il correlativo versamento dei canoni”, costituisse “ una condotta dolosa nell ’ accezione sopra delineata, in quanto consapevole nel senso sopra specificato e potenzialmente decettiva, cioè idonea adincidere sul consenso dei creditori all’apertura della procedura, ove solo siconsideri che il pagamento dei canoni di locazione è avvenuto attingendo all ’ attivo patrimoniale, con conseguente decurtazione dello stesso”; - “ tale condotta ”, inoltre, era “astrattamente idonea a sottrarre alle ragioni dei creditori i Ric. 2025n. 9542 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 proventi di tale gestione diretta, con la conseguenza di occultare odissimulare poste attive”. 2.7. Né è condivisibile, ha aggiunto la corte, l’assunto della reclamante secondo cui non sussisterebbe alcun obbligo informativo trattandosi di ordinaria amministrazione : - nel concordato preventivo, infatti, l ’ art. 167, comma 2 ° , l.fall. presidia l’interesse della massa, postulando che la valutazione della natura di ordinaria o straordinaria amministrazione dell’atto tenga conto esclusivamente dell’interesse dei creditori e non già di quello dell’imprenditore insolvente, con la conseguenza che l’atto astrattamente qualificabile di ordinaria amministrazione nel contesto del normale esercizio dell’impresa è suscettibile di assumere un diverso connotato nell ’ ambito di unaprocedura concorsuale, avuto riguardo alla specifica finalità che esso risulti perseguire rispetto all ’ obi ettivo del miglior soddisfacimento deicreditori; - nel caso in esame, a fronte dell ’ “economia complessiva della procedura”, “la gestione diretta di due pdvaltrimenti non previsti e comunque non menzionati nella proposta di concordato, né nelle successive integrazioni della domanda, assum(e), “per le ragioni sopra esposte”, “un rilievo di peso e particolarmente significativo”. 2.8. E neppure era condivisibile , ha proseguito la corte, l’assunto della reclamante secondo cui l ’ informazione che il debitore era tenuto a rendere era stata chiaramente fornita ai creditori, posto che questi ultimi erano stati resi edotti tanto dellasussistenza di contratti di locazione relativi ai punti vendita di Favignana e Castelbuono, quanto della pendenza, per quei pdv, dei contratti d’affitto di ramo d’azienda: - in realtà, rientravano “ tra i fatt i accertati dal commissario giudiziale, ai sensi dell’art. 173 l.fall., non solo quelli scoperti perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche quelli non Ric. 2025n. 9542 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati, i quali, ancorché annotati nelle scritture contabili, rivelino una valenza decettiva per i creditori”; - l e informazioni contenute negli atti della procedura non potevano, quindi, dar luogo ad un ’ informazione compiuta ed esaustiva, specie se si consider a va che la cessazione dei contratti di affitto di azienda non doveva necessariamente comportare la prosecuzione dell’attività in gestione diretta, essendo piuttosto plausibili e maggiormente coerenti con il piano altre due ipotesi, e cioè la gestione indiretta tramite DI.RE., come per gli altripdv, o vvero la cessione. 2.9. E neppure, infine, era condivisibile l ’ assunto della reclamante secondo cui la gestione diretta avrebbe costituitoun atto nell’interesse dei creditori, trattandosi di un presupposto necessario al fine di ottenere unfinanziamento di €.200.000,00: in realtà, come correttamente già evidenziato dal tribunale, tale connessione non trova va alcun riscontro probatorio, non risultando agli atti in alcunmodo che la contribuzione da parte del Blunda fosse stata condizionata allagestione diretta dei pdv. 2.10. La corte ha, quindi, ritenuto che le esposte considerazioni fosserodi per sé idonee a confermare la revoca dell’ammissione al concordato preventive e rendessero, dunque, superfluo l’esame diogni altra questione sollevata dalle parti sul punto, come la contestat a riscossione di somme sottratte al soddisfacimento dei creditori e la commissione di ulteriori condotte in frode ai creditori. 2.11. La corte d ’ appello , infine, ha ritenuto che, come accertato dal tribunale, la società reclamante versasse in stato di insolvenza. 2.12. La corte, sul punto, ha esaminato, per la sua idoneità a definire il giudizio, la questione della consistenza del passivo Ric. 2025n. 9542 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 da estinguere, e, dopo aver rilevato che“le poste del passivo devono essere individuate allo stato degli atti, senza che possano assumere alcuna rilevanza presunzioni più o meno ragionevoli relative ad accordi non perfezionati né oggetto di trattative avanzate”,ha, in sostanza, ritenuto che: - “i crediti dei due istituti bancari (euro 1.465.912,21 + 795.362,79) e degli ulteriori creditori che non risultano avere aderito agli accordi (euro 1.021.015,80), complessivamente pari ad euro 3.282.290,80, devono essere computati interamente tra le poste passive, in luogo degli importi ridotti, pari ad euro 732.168,67 (307.841,56 + 167.026,17 + 257.300,94)con un conseguente disavanzo pari ad euro 2.550.122,13; - t ale disavanzo non risulta superabile in un tempo ragionevole, nemmeno ove si volessero computare i flussi generati dagli affitti di azienda (50.000,00 euro al lordo di imposte annui) ”; - le esposte considerazioni“rendono superfluo l’esame di tutti gli altri profili evidenziatidalle parti: principalmente validità ed efficacia degli accordi stragiudiziali ed effettiva consistenza dell’attivo”. 2.13. La corted ’ appello , pertanto, ha rigettato il reclamo e, in ragione del principio di soccombenza, ha condannato la reclamante alla rifusione delle spese processuali sostenuted al Fallimento, che ha liquidato nella somma complessiv a di €. 5.000,00, oltre accessori. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso notificato in data 18/4/2025, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorsi. 3.3. Sono rimasti intimati la procura della Repubblica presso il tribunale di Trapani, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2025n. 9542 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la v iolazione e/o la falsa applicazione e/o interpretazione dell’art. 173, comma 2°, l.fall., in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il tribunale, nella motivazione della pronuncia reclamata, aveva espressamente disposto la revoca della sua ammissione al concordato e che, a fronte di tale inequivoca volontà dell’organo giudicante, doveva, pertanto, ritenersi che il dispositivo conteneva un’implicita dichiarazione di revoca del concordato, omettendo, tuttavia, di considerare che: -dalla motivazione della sentenza di fallimento non risulta affatto che il tribunale a veva disposto la revoca dell’ammissione della società debitrice al concordato preventivo; - il tribunale , dunque, ha dichiarato il fallimento della società senza aver preventivamentee ritualmente disposto, a mezzo di decreto, la revoca della sua ammissione al concordato preventivo, come previsto dall’art. 173, comma 2°, l.fall.; - la sentenza di fallimento è, di conseguenza, radicalmente nulla , essendo stata pronunciata dal tribunale in difetto di un suo necessario presupposto, e cioè la preventiva e rituale revoca dell’ammissione della società reclamante al concordato preventivo. Il motivo è inammissibile. La ricorrente, infatti, ha, in sostanza, contestato il fatto, riconducibile alla prospettazione di un error in procedendo,che nella motivazione della sentenza pronunciata dal tribunale non emerge, contrariamentea quanto affermato sul punto dalla corte d’appello, un ’ espressa statuizione di revoca dell’ammissione al concordato: ma, in violazione degli oneri previsti a suo carico dagli artt. 366n. 6 e 369 n. 4 c.p.c. , non ha provveduto a riprodurne, in ricorso, il contenuto. Ric. 2025n. 9542 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 Ora, è vero che quando il ricorso per cassazione denuncia un vizio che comporta la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, il giudice di legittimità, quale giudice del fatto processuale,è investito del potere-dovere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti del giudizio di merito sui quali il ricorso si fonda. È anche vero, però, che tale censura, per essere ammissibile, dev’essere stata formulat a dal ricorrente in conformità alle regole fissate, al riguardo, dagli artt. 366n. 6 e 369n. 4 c.p.c. (cfr. Cass. SU n. 8077 del 2012; Cass. n. 184 del 2020; Cass. n. 41465 del 2021). La deduzione di un error in procedendo comporta, di conseguenza, che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena d’inammissibilitàdella censura, all’adempimento, da parte del ricorrente, dell’onere di illustrare in ricorso tutti gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale”di cui richiede il riesame, provvedendo, in particolare, non solo a d indicar e compiutamente gli atti del giudizio dai quali tale fatto emergerebbe, non essendo il predetto giudice legittimato a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi, ma anche a riprodurre in ricorso, per la parte rilevante,il loro contenuto , onde consentire allo stesso giudice di verificaregià in forza del ricorso se la questione ivi prospettata è realmentedecisiva (cfr. Cass. SU n. 20181 del 2019; Cass. n. 20924 del 2019; Cass. n. 28072 del 2021). D’altra parte, come emerge dalla riproduzione del suo contenuto rilevante nel controricorso del Fallimento, il tribunale, nella sentenza reclamata, aveva espressamente ritenuto che doveva essere disposta, a norma dell’art. 173 l.fall., “la revoca dell’ammissione al concordato”, a nulla, per contro, Ric. 2025n. 9542 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 rilevando, ai fini della validità della sentenza di fallimento, che tale statuizione non sia stata riprodotta in dispositivo:“l’esatto contenuto della sentenza”, infatti, come ha correttamente affermato la corte d’appello, dev ’ essere “ individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima riveli l’effettiva volontà del giudice” (Cass. n. 24867 del 2023), vale a dire la previa revoca dell’ammissione della società al concordato preventivo. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentandola violazione e/o la falsa applicazione e/o interpretazione dell’art.173 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata : (a) innanzitutto, nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la società , nel corso della procedura di concordato cui era stata ammessa, aveva assunto, attraverso la gestione diretta di due “pdv”, con la conseguente assunzione del debito di pagamento dei canoni di locazione nei confrontidei locatari degli immobili ed il correlativo versamento di tali canoni, una condotta dolosamente idoneaad incidere sul consenso dei creditori, omettendo, tuttavia, di considerare che: - l ’ art. 173, comma 1°, l.fall. sanziona esclusivamente le condotte, anteriori alla presentazione della domanda di concordato, attraverso le quali il debitore ometta consapevolmente di fornire le informazioni che consentano ai creditori di esprimere un voto adeguatamente informato, nella misura in cui si tratti di circostanze idonee a ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, sottacendo l’esistenza di parte dell’attivo o aumentando artatamente il passivo in modo da far apparire la proposta di concordato maggiormente conveniente rispetto alla liquidazione fallimentare;- nel caso in esame, invece, l ’ omissione rilevata dal Ric. 2025n. 9542 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 tribunale circa la corretta informazione ai creditori, riguardava, per un verso, un’attività successiva alla presentazione del concordato, laddove l’art. 173, comma 1°, l.fall., invocato dal tribunale, riguarda le condotte in frode anteriori all’introduzione del concordato, e, per altro verso, la maturazione di un debito dell’impresa in pendenza della procedura , e non invece , come prevede l’art. 173 l.fall., un credito deldebitore, vale a dire un elemento dell’attivo, occultato al fine di ingannare il ceto creditorio sulla maggiore convenienza del concordato rispetto alla liquidazione fallimentare; - la gestione diretta del p d v di Favignana non costituiva, del resto, un atto arbitrario visto che, a norma dell ’ art. 167, comma 1°, l.fall., l ’ imprenditore in concordato conserva la gestione dei suoi beni e dell’impresa, così come il pagamento dei canoni di locazione degli immobili in cui venivano esercitati i due rami d’azienda di Favignana e di Castelbuono non rientra tra gli atti di straordinaria amministrazione che, a norma dell’art. 167, comma 2°, l.fall., richiedono l’autorizzazione del giudice delegato, che peraltro l’ha ratificato, né può essere considerato come un atto in frode e condurre, ove non autorizzato, alla revoca del concordato; -tali atti,in effetti, sono stati compiuti per il miglior soddisfacimento dei creditori, posto che il mancato pagamento del canone di locazione dell’immobile di Castelbuono avrebbe causato la perdita del ramo d’azienda ivi esercitata e l ’ impossibilità della successiva vendita a Conad, mentre il venir meno del punto vendita di Favignana avrebbe pregiudicato la possibilità di affittarlo, dopo l’omologa, alla Di.Re., così menomando lo stesso piano di concordato; - la proponente aveva, comunque, già fornito le uniche informazioni rilevanti che era tenuta a rendere ai creditori, i quali ben prima della presunta scopert a di atti in frode erano stati resi edotti già nel piano dell a sussistenza d e i Ric. 2025n. 9542 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 contratti di locazione,in capo a [OSCURATO:SOCIETA]., degli immobili relativi ai punti vendita di Favignana e Castelbuono, e del le relative condizioni, come l’obbligo della locataria, anche in pendenzadei relativi contratti di affitto delle relative aziende , di pagare ai proprietari i canoni per la locazione dei locali; (b) in secondo luogo, nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la società versavain stato d’insolvenza in ragione dell’entità dei debiti da soddisfare per intero nei confronti di due banche (€. 1.465.912,21 + €. 795.362,79) ed altri creditori (€. 1.021.015,80), per la somma complessiva di €. 3.282.290,80, che non avevano aderito agli accordi stragiudiziali intercorsi tra la società debitrice ed altri creditori, e del conseguente disavanzo, pari ad €. 2.550.122,13, non superabile in un tempo ragionevole, omettendo, per contro, di considerare che: - le poste delle due banche e di altri creditori dovevano essere computatiper l’importo ridotto di €. 732.168,67 (307.841,56 + 167.026,17 + 257.300,94); - il mancato deposito dell’accettazione della proposta conciliativa, infatti, non significava che questa non fosse stata accettata né che tale dato non fosse veritiero; - le b a nche , in effetti, come risulta dalla comunicazione ricevuta da una di esse, avevano manifestato la loro disponibilità ad accettare la proposta formulata dalla reclamante; - i creditori che hanno votato favorevolmente alla proposta di concordato e che non hanno manifestato alcun dissenso all’accordo successivamente proposto dalla società sono stati individuate puntualmente e quantificati in €. 1.201.015,80, cui corrisponde un fabbisogno netto per l’estinzione della relativa pretesa pari a €. 257.300,94 ; - il fabbisogno, nominalmente pari a €. 9.892.946, dovevaessere, pertanto, ridotto, per effetto degli accordi conclusi e di quelli Ric. 2025n. 9542 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 attesi, ad €. 5.187.958,che le risorse liquide della società erano in grado di fronteggiare in tempi ragionevolmente brevi. Il motivo è infondato in tutte le censure in cui risulta articolato. La corte d’appello, infatti, ha, in sostanza, ritenuto che, a fronte della gestione diretta dei punti vendita di Favignana e Castelbuono, una volta scaduti e non rinnovati i rispettivi contratti di affitto d’azienda, sussistevano i presupposti richiesti dall’art. 173 l.fall. per la revoca dell’ammissione della società reclamante al concordato preventivo, sul rilievo, in fatto,che: - la “gestione diretta dei pdv in questione, con conseguente sorgere del debito avente ad oggetto il canone di locazione nei confronti dei locatari degli immobili ed il correlativo versamento dei canoni”, costituiva “ una c ondotta ” non solo “ dolosa … in quanto consapevole …” ma anche “ potenzialmente decettiva, cioè idonea ad incidere sul consenso dei creditori all’apertura della procedura”; - “ il pagamento dei canoni di locazione ”, infatti, “è avvenuto attingendo all’attivo patrimoniale, con conseguente decurtazione dello stesso”; - “tale condotta ”, inoltre, “è astrattamente idonea a sottrarre alle ragioni dei creditori i proventi di tale gestione diretta, con la conseguenza di occultare o dissimulare poste attive”;- “ la gestione diretta di due pdv… assum(e)”, dunque, “per le ragioni sopra esposte”, “un rilievo di peso e particolarmente significativo”, e non può essere, di conseguenza, considerata, avuto riguardo all’obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori, neppure come un’attività di ordinaria amministrazionenel contesto del normale esercizio dell’impresa; -tali fatti, in definitiva, pur se “annotati nelle scritture contabili”, non sono stati “ adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi Ric. 2025n. 9542 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 allegati” e “ rientrano ”, come tali, “ tra i fatti accertati dal commissario giudiziale, ai sensi dell’art. 173 l.fall.”. 4.10 Tali statuizioni, insindacabili quanto agli accertamenti in fatto che ne costituiscono il fondamento, sono, sul piano giuridico, senz’altro corrette. 4.11 Questa Corte, in effetti, ha ritenuto che, nel concordato preventivo, il tribunale (al pari, evidentemente, della corte d’appello in sede di reclamo: Cass. n. 16970 del 2024, in motiv.), se non può controllare direttamente la regolarità e l’attendibilità delle scritture contabili del debitore , deve nondimeno svolgere, tanto in sede di ammissione o omologazione della proposta, quanto, com’è accaduto nel caso in esame, in sede di revoca dell’ammissione, un sindacatosulla completezza dei dati aziendali esposti nel piano (o nei suoi allegati, come l’attestazione del professionista designato ai sensi dell’art. 161, comma 3°, l.fall.) e la comprensibilità dei criteri di giudizio ivi adottati, rientrando tale attività nella verifica della regolarità della procedura indispensabile per garantire la corretta formazione del consenso dei creditori (cfr. Cass. n. 5653 del 2019). 4.12 Si tratta di una valutazione che, senon consente al tribunale di procedere direttamente al controllo della regolarità e dell’attendibilità delle scritture contabili, gli impone , comunque, di verificare (anche attraverso accertamento extracontabili: Cass.n. 7878 del 2025) la completezza dei dati aziendali e la comprensibilità̀dei criteri di giudizio attestati nella relazione redatta dal professionista designato ai sensi dell’art. 161, comma 3°, l.fall. (e, prima ancora, nella domanda di ammissione alla procedura), in modo tale da assicurare la rispondenza di tali atti alla finalità cui sono preordinati, consistenti (tra l’altro) nel fornire, attraverso la verifica Ric. 2025n. 9542 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 dell’effettiva consistenza degli elementi patrimoniali (Cass. n. 7878 del 2025), una corretta informazione ai creditori, e, in tal modo, consentire agli stessi l’espressione di un voto libero e consapevole in sede di approvazione della proposta avanzata dal debitore (cfr. Cass. n. 5825 del 2018; Cass. n. 7959 del 2017; Cass. n. 2130 del 2014). 4.13 La giurisprudenza di legittimità, nel ricostruire la disciplina (risultante da modificazioni normative dai contenuti lacunosi susseguitesi in breve volgere di tempo e fra loro non sempre coordinate) del concordato preventivo, ha, in particolare, affermato che: - le informazioni che la proposta, il piano e la relazione del professionista attestante la veridicità dei “dati aziendali” e la fattibilità del piano devono (alla luce del contenuto dei documenti depositati dal richiedente l’ammissione) necessariamente fornire ai creditori del proponente hanno un ruolo centrale, e cioè di consentire a costoro un consapevole esercizio del diritto di voto sulla convenienza economica, rispetto al fallimento, dell’accesso del loro debitore a tale procedura; - il giudice, anche alla luce di quanto rilevato dal commissario giudiziale nella sua relazione, deve, pertanto, controllare, sotto il profilo dell’adeguatezza a tale scopo, il contenuto di tali informazioni (cfr., per tutte: Cass. SU n. 1521 del 2013; Cass. n. 7959 del 2017; Cass. n. 15230 del 2023, in motiv.; Cass. n. 34385 del 2024, in motiv.); - tali informazioni, oltre ad essere oggettivamente chiare, devono riguardare, onde consentire ai creditori una consapevole scelta in ordine all’approvazione della proposta mediante l’espressione del voto,non solo i fatti risultanti al momento del deposito della domanda di ammissione (in questo senso, cfr.: Cass. n. 2773 del 2017; Cass. n. 5073 del 2017; Cass. n. 15230 del 2023, in motiv.), ma anche (ed anzi, a maggior ragione) , come può Ric. 2025n. 9542 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 desumersi dall’art. 173, comma 3°, l.fall. (che sanziona con la revoca dell’ammissione il debitore che “durante la procedura di concordato” “compie atti non autorizzati a norma dell’articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni di creditori”), gli atti posti in essere dal debitore o i fatti allo stesso imputabili che si sono verificati nel corso della procedura e che abbiano causalmente determinato la consistenza del proprio patrimonio, tanto nelle componenti del passivo da soddisfare, quanto negli elementi dell’attivo funzionali a tale soddisfazione. 4.14 Si è, di conseguenza, ritenuto che: - costituiscono fatti idonei a consentire la revoca prevista dall’art. 173 l.fall. i fatti che sono stati “accertati” dal commissario giudiziale (rientrando in tale categoria non solo quelli scoperti, perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati) e che siano potenzialmente idonei a pregiudicare, in ragione della loro valenza potenzialmente decettiva, il consenso informato dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento così come esposte nella proposta concordataria(cfr. Cass. n. 12115 del 2022; Cass. n. 19844 del 2025, in motiv.); - gli atti di frode devono essere, dunque, intesi, sul piano oggettivo, come le condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l’idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, in quanto inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza oanche solo nella loro completezza ed integrale rilevanza, a fronte di una precedente rappresentazione del tutto inadeguata, purché siano caratterizzati, sul piano soggettivo, dalla consapevole Ric. 2025n. 9542 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 volontarietà della condotta, di cui, invece, non è necessaria la dolosa preordinazione (Cass. n. 15013 del 2018; Cass. n. 34385 del 2024, in motiv.); - gli atti di frode possono , pertanto, consistere tanto in atti o fatti la cui esistenza è stata taciuta o mistificata dal proponente,quanto in atti o fatti la cui esistenza sia stata anche (e solo) indicata in modo inadeguato o incompiuto alla luce delle verifiche e analisi compiute dal commissario giudiziale (Cass. n. 19844 del 2025, in motiv.); - la revoca dell ’ ammissione prevista dall ’ art. 173 l.fall. è volta, infatti, “a neutralizzare il valore decettivo delle omissioni, alterazioni, incompletezze o inadeguatezze delle informazioni fornite ai creditori con la proposta di concordato, da valutare al momento del deposito della domanda (a prescindere da eventuali ravvedimenti postumi del debitore che si trasfondano in modifiche della proposta, specie se al cospetto di verifiche degli organi concorsuali: cfr. Cass 22663/2021), che quindi copre non solo l’area delle condotte volte propriamente ad occultare circostanze inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza, ma anche … quelle dirette a non farle percepire nella loro completezza ed integrale rilevanza, rispetto ad una rappresentazione esistente, ma del tutto inadeguata” (Cass. n. 19844 del 2025, in motiv.); -gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca rimangono, pertanto, integrati tutte le volte in cui (in conseguenza di fatti anteriori alla domanda ma anche, e a fortiori, successivi all’ammissione) si riscontri l ’ esistenza di un dato di fatto occultato afferente il patrimonio del debitore, tale da alterare la percezione dei creditori, risultando una divergenza tra la situazione patrimoniale dell’impresa descritta nel la proposta di concordato e quella effettivamente riscontrata dal commissario giudiziale, ed il carattere doloso di detta Ric. 2025n. 9542 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 divergenza, che può consistere (come pacificamente è avvenuto nel caso in esame) anche nella mera consapevolezza di aver taciuto il fatto, non essendo, per contro, necessaria la volontaria preordinazione dell’omissione al conseguimento dell’effetto decettivo (Cass. n. 30537 del 2018); - rientrano, in definitiva, tra gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca dell’ammissione alla procedura ai sensi dell’art. 173 l.fall., tanto i fatti taciuti nella loro materialità, quanto i fattiesposti in maniera non adeguata e compiuta, aventi valenza anche solo potenzialmente decettiva nei confronti dei creditori(Cass. n. 25458 del 2019; conf., Cass.n. 34385 del 2024, in motiv., che ha cassato la pronuncia con la quale il giudice di merito non aveva dato rilievo all’“omessa informazione della pendenza di un giudizio per sua natura destinato a incidere sul valore dell’attivo”, senza, per contro, considerare che “l’informazione riguardava un accadimento storico (il contenzioso pendente) tale da poter incidere sull’entità stessa dell’attivo, e proprio per questo doveva essere rappresentata con compiutezza fin dalla domanda, pur essendo rimasti riservati la proposta e il piano”); - l a revocadell’ammissione al concordato di cui all ’ art. 173 l.fall. non è , peraltro, una sanzione avente una valenza di natura moraleper il comportamento scorretto del debitore, ma risponde alla finalità, di stampo pubblicistico, ditutelare la legalità della procedura concorsuale, tanto è vero che si applica indipendentemente dal fatto che si sia realizzato un pregiudizio e indipendentemente dal voto espresso in adunanza dai creditori (Cass. n. 19844 del 2025). 4.15 La sentenza impugnata, procedendo al doveroso riscontro della sussistenza di atti rilevanti ai fini della revoca ex art. 173 l.fall., ha, come detto, rilevato l’inattendibilità̀, in ragione di fatti consapevolmente commessi dalla debitrice nel Ric. 2025n. 9542 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 corso della procedura, della rappresentazione della situazione aziendale emergente dalla proposta di concordato, ponendo in risalto l’inidoneità (sopravvenuta: art. 173, comma 3°, ult.parte, l.fall.) dei dati esposti a fornire un quadro preciso della situazione patrimoniale della società debitrice, ed ha, per l’effetto, correttamente ritenuto, sul fondamento di tale accertamento in fatto, che il tribunale aveva legittimamente revocato, come impone l’art. 173 l.fall., l’ammissione della società proponente alconcordato preventivo. 4.16 Quanto al resto, la Corte rileva che: - l ’ insolvenza, intesa come impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito a tal fine necessarie (cfr. Cass. n. 7087 del 2022; Cass.n. 32280 del 2022), può essere esclusa solo ove emerga, in fatto, l’unicarisultanza istruttoria a tal fine rilevante, e cioè che la disponibilità effettiva,in capo alla debitrice resistente, della liquidità necessaria per eseguire, con mezzi normali, il pagamento dei debiti scaduti ; - n on si presta, pertanto, a censureper violazione dell’art. 5 l.fall. la statuizione assunta al riguardodalla corte d’appello, lì dove ha ritenuto che la società reclamante versava in stato d ’ insolvenza sul rilievo, in fatto, (rimasto incensurato) che la stessa, a fronte dei debiti daiquali era gravata (nella loro misura originaria: e non in quella risultante, in ipotesi, da accordi, come quello asseritamente intercorso con una banca, che, in quanto dichiaratamente subordinato “al rigetto del procedimento di revoca ex art. 173 della legge fallimentare ad oggi pendente”, non si s ono, evidentemente, perfezionati, anche perchénon ancora approvati dai competenti organi di gestione dell’istituto: v. la comunicazione riprodotta in ricorso, p. 35), non aveva indicato Ric. 2025n. 9542 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 (né, del resto, emergono dal ricorso) i mezzi normali di pagamento con i quali fronteggiare il consistente “ disavanzo” conseguentemente emerso, pari ad €. 2.550.122,13, “non … superabile in un tempo ragionevole, nemmeno ove si volessero computare i flussi generati dagli affitti di azienda (50.000,00 euro al lordo di imposteannui)”. 4.17 Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione, l’errata e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., degli artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 c.p.c. nonché degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha condannato la ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza e della causalità, a rimborsare al Fallimento le spese di giudizio, omettendo, per contro, di considerare che il reclamo era fondato e che la reclamante non poteva essere, di conseguenza, condannata al pagamento delle spese processuali. 4.18 Il motivo è assorbito dal rigetto dei primi due. Il ricorso è, dunque, infondato e dev’essere, per l’effetto, respinto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. P.Q.M Ric. 2025n. 9542 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio, che liquida, per