CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2021
Cassazione n. 47149/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAGUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 25/2/2021, il Giudice per le indactini preliminaAdel Tribunale di Ragusa, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la richiesta di riconoscimento in executivis della continuazione, formulata ai sensi degli artt. 671 cod. proc. pen. e 188 disp. att. cod. proc. pen., in relazione ai reati oggetto delle sentenze di applicazione della pena pronunciate: 1) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone, depositata in data 12/4/2018, irrevocabile in data 4/5/2018, avente ad oggetto il delitto previsto dall'art. 73, comma 4, cl.P.R. n. 309 del 1990 di coltivazione, produzione, fabbricazione di sostanza stupefacente di tipo marijuana, accertato il 27/11/2017; 2) dal Tribunale di Ragusa in data 6/6/2019, irrevocabile in data 27/6/2019, avente ad oggetto il medesimo reato, accertato il 22/5/2019. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'applicazione dell'istituto della continuazione. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che il Giudice dell'esecuzione, nel corpo dell'ordinanza, non abbia argomentato rispetto a una parte degli indici rivelatori della sussistenza della continuazione, ovvero: l'omogeneità delle condotte, delle circostanze concrete di tempo e di luogo dell'azione, del bene giuridico leso, le medesime finalità perseguite, essendosi al cospetto di fatti delittuosi del tutto identici (considerato che si era al cospetto, in entrambi i casi, della coltivazione di piante di marijuana in un fondo di proprietà del ricorrente, nonché del medesimo movente, connesso alla condizione di precarietà economica di [OSCURATO:PERSONA]). E proprio la compresenza di tali indici renderebbe non significativo il dato della distanza temporale, che, da sola, non potrebbe giustificare il mancato riconoscimento della continuazione. In ogni caso, l'arco temporale di 18 mesi intercorrente tra la commissione dei due reati sarebbe, di fatto, molto più ridotto, considerato che, secondo le basilari regole botaniche, affinché la pianta germogli e si sviluppi è necessario portare a termine specifiche fasi, ognuna delle quali necessita di tempo. Pertanto, la condotta delittuosa accertata esattamente 18 mesi dopo il primo reato sarebbe stata posta in essere in epoca di molto precedente; sicché l'attività di coltivazione della marijuana per ottenere cospicui profitti sarebbe stata deliberata ab initio dal ricorrente. Sotto altro profilo, l'ordinanza impugnata sarebbe in contraddizione con quanto emerso dai documenti contabili allegati dal ricorrente, attestanti la sua effettiva situazione di precarietà economica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva preliminarmente il Collegio che la continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell'imputato nella loro specificità, almeno a grandi linee; situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità. A tal fine, il giudice dell'esecuzione, non diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, è chiamato a compiere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (così Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3. Tanto premesso, rileva il Collegio che, nel caso in esame, il Giudice dell'esecuzione ha motivatamente respinto la richiesta avanzata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], osservando che tra i due reati in questione era intercorso un lasso di tempo di ben 18 mesi e che la prospettata riconducibilità dell'impresa criminosa a una situazione di contingente bisogno economico non fosse confermata dal testo delle sentenze di merito e, in ogni caso, non assumesse carattere dirimente, stante la differenza tra la nozione di movente e quella di medesima risoluzione criminosa, come sopra delineata, tanto più in considerazione della cesura temporale tra gli anni fiscali cui si riferiva la documentazione (non riferibile al 2018) e alla verosimile incidenza interruttiva di qualunque progetto criminoso unitario determinata da tale cesura. 3.1. A fronte di tale motivazione, congrua e logica, che ha fatto corretta applicazione di consolidate massime tratte dall'esperienza giudiziaria (secondo cui il considerevole iato temporale intercorrente tra diverse violazioni della legge penale rende inverosimile che, al momento del primo episodio, possa essere stato deliberato, sia pure nelle linee generali, il secondo) e che ha evidenziato come l'identità del movente non sia necessariamente indicativa della esistenza di una iniziale deliberazione, il ricorso si è limitato, da un lato, a ribadire la riconducibilità dei reati alla situazione di precarietà economica del condannato, risultando sul punto sostanzialmente aspecifico; e, dall'altro lato, a introdurre l'argomento, meramente fattuale e come tale non scrutinabile in sede di legittimità, della vicinanza temporale tra le due coltivazioni in base alle regole di esperienza proprie delle scienze agrarie. Mentre con riferimento a quanto ritenuto nell'ordinanza in relazione alla cesura temporale esistente tra gli anni rispetto ai quali è stata documentata la situazione di precarietà economica e, soprattutto, in relazione alla sua idoneità interruttiva di un ipotetico progetto criminoso unitario, la difesa non ha saputo articolare alcuna convincente obiezione, limitandosi ad allegare, in maniera non consentita in base alle regole del giudizio di cassazione, documentazione fiscale che non risulta essere stata prodotta davanti al Giudice di merito, che avrebbe dovuto valutarla. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 8/9/2021 Il Consigliere estenso