Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 39539/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Genova confermava la condanna del ricorrente per il reato di riciclaggio.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 178 e ss. cod. proc. pen., 415 bis e ss cod. proc. pen.): sarebbe nulla la notifica dell'avviso ex articolo 415 bis cod. proc. pen. e di tutti gli atti successivi in quanto nel verbale di identificazione il ricorrente aveva indicato come difensore di fiducia l'avv.

"[OSCURATO:PERSONA]" con l'indicazione di un numero cellulare e che la Procura, non reperendo tale difensore, ne nominava uno di ufficio (l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]), che partecipava regolarmente al giudizio di primo grado; si deduceva che una semplice verifica avrebbe consentito alla Cancelleria di individuare l'avvocato nominato dal ricorrente in "[OSCURATO:PERSONA]" e che tale negligenza avrebbe prodotto la nullità della notifica dell' avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e degli atti susseguenti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

1.1. Il collegio ribadisce che la nullità del decreto di citazione a giudizio per l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore di fiducia è a regime intermedio e, pertanto, deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 6, Sentenza n. 2382 del 28/12/2017 dep. 2018, Bianchi, Rv. 272025 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 46763 del 27/09/2018, Esposito, Rv. 274475).

Nel caso in esame la nullità veniva tardivamente eccepita solo con il ricorso per cassazione.

A ciò si aggiunge che il tentativo di notifica veniva effettuato all'avvocato indicato dal ricorrente ovvero "[OSCURATO:PERSONA]", generalità evidentemente non sovrapponibili a quelle del difensore poi nominato, ovvero "[OSCURATO:PERSONA]". 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 21 settembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova confermava la condanna del ricorrente per il reato di riciclaggio. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 178 e ss. cod. proc. pen., 415 bis e ss cod. proc. pen.): sarebbe nulla la notifica dell'avviso ex articolo 415 bis cod. proc. pen. e di tutti gli atti successivi in quanto nel verbale di identificazione il ricorrente aveva indicato come difensore di fiducia l'avv. "[OSCURATO:PERSONA]" con l'indicazione di un numero cellulare e che la Procura, non reperendo tale difensore, ne nominava uno di ufficio (l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]), che partecipava regolarmente al giudizio di primo grado; si deduceva che una semplice verifica avrebbe consentito alla Cancelleria di individuare l'avvocato nominato dal ricorrente in "[OSCURATO:PERSONA]" e che tale negligenza avrebbe prodotto la nullità della notifica dell' avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e degli atti susseguenti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il collegio ribadisce che la nullità del decreto di citazione a giudizio per l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore di fiducia è a regime intermedio e, pertanto, deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 6, Sentenza n. 2382 del 28/12/2017 dep. 2018, Bianchi, Rv. 272025 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 46763 del 27/09/2018, Esposito, Rv. 274475). Nel caso in esame la nullità veniva tardivamente eccepita solo con il ricorso per cassazione. A ciò si aggiunge che il tentativo di notifica veniva effettuato all'avvocato indicato dal ricorrente ovvero "[OSCURATO:PERSONA]", generalità evidentemente non sovrapponibili a quelle del difensore poi nominato, ovvero "[OSCURATO:PERSONA]". 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 21 settembre 2022
Sentenza Cassazione n. 39539/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris