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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35459/2022

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ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o per procura alle liti in calce al ricorso da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’indirizzo pec del difensore.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in Roma, in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA] giusta atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del 29.

9. 2017, rep. 87651, racc. 24809, rappresentato e difesa per procura alle liti in c alce al contro ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Roma, via dell a Croce n. 44.

Controricorrente avverso la sentenza n.4634 del Tribunale di Napoli , depositata il

10. 5 . 201 8 .

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7.

10. 2022 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa e ragioni della decisione R.G.

N. 18090/2018.

Con sentenza n. 4634 del

10. 5 . 201 8 il Tribunale di Napoli, confermando la sentenza di primo grado, dichiarò improponibile la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento della somma di euro 387,03, a titolo di saldo del compenso per l’attività professionale svolta in favore della convenuta in relazione ad un sinistro stradale.

A sostegno della conclusione accolta il Tribunale, accertato, da un lato, che la prestazione di cui il Marseglia chiedeva il pagamento si inseriva nell’ambito di un rapporto continuativo avente fonte in un unico contratto di collaborazione, in forza del quale l’impresa di assicurazioni aveva dato numerosi incarichi di perizia alla controparte, e, dall’altro, che l’istante aveva introdotto centinaia di giudizi nei confronti della odierna convenuta per ottenere il pagamento delle singole prestazioni, tutte maturate precedentemente, senza prospettare elementi idonei a giustificare la proposizione di distinti atti di citazione, affermò la natura abusiva dell’azione intrapresa dal professionista per indebito frazionamento del credito, risultando la sua condotta contraria ai principi di correttezza e di buona fede.

Per la cassazione di questa sentenza, ricorre, sulla base di cinque motivi, MarsegliaGennaro.

Resiste con controricorsoe successiva memoria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata.

Preliminarmente, deve darsi atto della regolarità della comunicazione alla parte ricorrente dell’avviso della data dell’adunanza camerale, che, tentato una prima volta senza esito presso il suo difensore, causa il suo intervenuto decesso, è stato successivamente effettuatopresso la parte personalmente.

Il primo motivo di ricorso, che va esaminato insieme al quinto, per evidente connessione oggettiva, denun c ia come erronea l’affermazione da parte del Tribunale circa la sussistenza tra le parti di un unico rapporto obbligatorio e violazione dell’art. 1181 cod. civ., censurando la sentenza impug n ata per avere affermato che la domanda di pagamento avanzata dall’attore era abusiva, per avere egli frazionato il proprio credito, derivante da un unico rapporto, in diversi giudizi, così aggravando la posizione del debitore e violando il principio di buona fede.

R.G.

N. 18090/2018.

Assume il ricorrente che tale conclusione contrasta con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto corretta la proposizione di domande aventi oggetto diversi e distinti diritti di credito anche se nascenti da un rapporto di durata, situazione che avrebbe dovuto riscontrarsi nella fattispecie, atteso che gli incarichi ricevuti dal Marseglia dalla società di assicurazione in relazione a diversi sinistri non erano riconducibili ad un rapporto sostanzialmente unico e quindi ad un’unica obbligazione, dal momento che ciascuno di essi comportava un affidamento di incarico distinto, con l’effetto che la domande di pagamento, in relazione a ciascuno di essi, si fondavano su diverse causae petendi.

Si assume, inoltre, che il giudicante avrebbe dovuto considerare che la proposizione delle domande di pagamento dei singoli compensi in un unico giudizio avrebbe richiesto una gravosa attività istruttoria con sicuro allungamento dei tempi del processo, sicché l’interesse dell’esponente alla proposizione di distinte azioni giudiziarie era del tutto evidente, essendo mosso dal fine dinon dover affrontare un lungo e gravoso processo.

Il quinto motivo di ricorso denuncia “ erronea interpretazione dei principi nomofilattici espressi dalle Sezioni Unite nelle pronunce del 15.

11. 2007 n. 23726, e del 13.

10. 2017 n. 4090 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

“, assumendo che il Tribunale ha disapplicato tali principi laddove ha ritenuto che le prestazioni svolte dal Marseglia in favore della società di assicurazioni originassero da un unico rapporto obbligatorio, facendo da ciò discendere la conclusione che la domanda proposta concretasse un’ipotesi di abusivo frazionamento del credito.

Entrambi i motivi sono infondati.

Secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità , le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate R.G.

N. 18090/2018. separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 4090 del 201 7 e poi richiamato in una serie di ordinanze emesse in una analoga vicenda di pretese avanzate da perito assicurativo: Cass. n. 15398 del 2019; v. anche n. 31012 del 2017; n. 31013 del 2017; n. 31014 del 2017; n. 1356 del 2018; n. 1355 del 2018; n. 22449 del 2018).

In particolare si è precisato che le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, benché fondati su differenti fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi, quando i menzionati fatti costitutivi si inscrivano in una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, dovendosi nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" intendersi come sinonimo di "analogo" e non di "identico" ( Cass.n. 14143 del 2021, che ravvisa l’ipotesi del “ medesimo fatto “ anche con riguardo ai compensi per l’esecuzione di diversi incarichi resi nell’ambito del medesimo contratto di consulenza professionale; nello stesso senso, con riferimento alle diverse prestazioni rese nell’ambito di un rapporto di durata: Cass. n. 31308 del 2019 e Cass. n. 20714 del 2018 ).

Nel caso di specie il Tribunale ha affermato, con accertamento di fatto che non risulta efficacemente contestato con censure specifiche e circostanziate, che le prestazioni svolte dall’attore, che aveva introdotto centinaia di giudizi, nascevano tutte dallo stesso rapporto di prestazione d’opera, con identico petutum e causa petendied avevano ad oggetto crediti venuti in essere prima della proposizione del primo atto di citazione.

Sulla base di tale ricostruzione del rapporto intercorso tra le parti ed alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, la conclusione accolta dal Tribunale si sottrae alle censure di violazione di norme di diritto sollevate, apparendo corretta l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui, nel R.G.

N. 18090/2018. caso di specie,la scelta del professionista di introdurre centinaia di giudizi per il pagamento di prestazioni del tutto analoghe, consistite nella istruzione delle pratiche di sinistri stradali, avrebbe dovuto essere sostenuta da un interesse concreto ed effettivo alla tutela frazionata.

Tale condizione non risulta però assolta, avendo il giudice a quo esaminato la relativa questione e quindi affermato, con apprezzamento di merito non sindacabile in questa sede, che l’appellante non aveva prospettato l’esistenza di elementi concreti tali da evidenziarlo.

La deduzione sul punto svolta dalla ricorrente, che prospetta le difficoltà insite in una istruttoria gravosa, risulta per contro del tutto generica e assertiva.

Il secondo motivo di ricorso denuncia omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, assumendo che il tribunale non avrebbe dovuto ritenere privo di effetti, perché generico, il disconoscimento delle copie dei documenti prodotti dalla controparte, la quale, a fronte di tale contestazione, aveva il preciso onere di provarne la loro conformità all’originale.

Il motivo è inammissibile, per assoluta genericità delle censure sollevate.

Da un lato, il vizio di omessa e/o insufficienza di motivazione non è proponibile, atteso che la disposizione di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., introdotta dalla legge n. 69 del 2009, non ammette come motivo di ricorso per cassazione la denunzia dei vizi di motivazione della sentenza, dall’altro la contestazione in ordine alla valutazione compiuta dal Tribunale del disconoscimento, da parte dell’attore, delle copie dei documenti prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] non è sostenuto da critiche e censure specifiche di violazione di norme di diritto, né il ricorrente si premura di indicare quali dati o profili del copia dei documenti prodotti dalla convenuta fossero difformi dall’originale.

In diritto, la conclusione del giudice di merito in ordine alla inefficacia del disconoscimento, perché formulato in modo generico, appare conforme all’indirizzo di questa Corte, secondo cui l a contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile generiche o onnicomprensive, ma va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica R.G.

N. 18090/2018. sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale ( Cass. n. 15398 del 2019; Cass. n. 16557 del 2019; Cass. n. 27633 del 2018 ).

Il terzo motivo di ricorso denuncia di omessa, erronea, e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere ricostruito la natura ed il contenuto del rapporto intercorso tra le parti sulla base dei documenti prodotti dalla convenuta, che erano stati disconosciuti, dando rilievo al documento contrattuale sottoscritto in data 18.

10. 2010, in epoca successiva alla prestazione di cui il Marseglia chiedeva il saldo del corrispettivo e senza considerare che essoera stato richiesto per adempimenti ulteriori rispetto a quelli di perizia, il cui compenso avrebbe dovuto essere remunerato ai sensi della tariffa prevista dall’art. 39 della legge n. 146 del 1957 per i periti industriali.

Il motivo, che in parte, circa la utilizzabilità probatoria dei documenti prodotti dalla conventa, è assorbito dal mancato accoglimento del motivo precedente, è nel resto inammissibile, investendo la valutazione da parte del Tribunale del significato e valore probatorio dei documenti in questione, che integra un tipico apprezzamento di fatto non censurabile in sede di giudizio di legittimità.

La contestazione circa la rilevanza attribuita dal Tribunale al documento del 18.

10. 2010, che si assume successivo alla prestazione per cui è causa, difetta di decisività, non emergendo dalla lettura della sentenza impugnata che esso sia stato preso in considerazione dal Tribunale, che nemmeno lo menziona.

Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 19 quaterdecies legge n. 172 del 2017 in materia di equ o c ompenso per le prestazioni professionali, assumendo che il Tribunale ha completamente omesso di valutare se il compenso corrisposto al Marseglia fosse proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto.

Il motivo è inammissibile perché, in disparte la questione dell’applicabilità della legge richiamata a fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore, introduce una questione del tutto nuova, mai sollevata nei precedenti gradi di R.G.

N. 18090/2018. merito, implicante accertamenti e valutazioni in fatto non espletabili da parte di questa Corte di legittimità.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto.

P.Q.M rigetta il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o per procura alle liti in calce al ricorso da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’indirizzo pec del difensore. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in Roma, in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA] giusta atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del 29. 9. 2017, rep. 87651, racc. 24809, rappresentato e difesa per procura alle liti in c alce al contro ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Roma, via dell a Croce n. 44. Controricorrente avverso la sentenza n.4634 del Tribunale di Napoli , depositata il 10. 5 . 201 8 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7. 10. 2022 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa e ragioni della decisione R.G. N. 18090/2018. Con sentenza n. 4634 del 10. 5 . 201 8 il Tribunale di Napoli, confermando la sentenza di primo grado, dichiarò improponibile la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento della somma di euro 387,03, a titolo di saldo del compenso per l’attività professionale svolta in favore della convenuta in relazione ad un sinistro stradale. A sostegno della conclusione accolta il Tribunale, accertato, da un lato, che la prestazione di cui il Marseglia chiedeva il pagamento si inseriva nell’ambito di un rapporto continuativo avente fonte in un unico contratto di collaborazione, in forza del quale l’impresa di assicurazioni aveva dato numerosi incarichi di perizia alla controparte, e, dall’altro, che l’istante aveva introdotto centinaia di giudizi nei confronti della odierna convenuta per ottenere il pagamento delle singole prestazioni, tutte maturate precedentemente, senza prospettare elementi idonei a giustificare la proposizione di distinti atti di citazione, affermò la natura abusiva dell’azione intrapresa dal professionista per indebito frazionamento del credito, risultando la sua condotta contraria ai principi di correttezza e di buona fede. Per la cassazione di questa sentenza, ricorre, sulla base di cinque motivi, MarsegliaGennaro. Resiste con controricorsoe successiva memoria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Preliminarmente, deve darsi atto della regolarità della comunicazione alla parte ricorrente dell’avviso della data dell’adunanza camerale, che, tentato una prima volta senza esito presso il suo difensore, causa il suo intervenuto decesso, è stato successivamente effettuatopresso la parte personalmente. Il primo motivo di ricorso, che va esaminato insieme al quinto, per evidente connessione oggettiva, denun c ia come erronea l’affermazione da parte del Tribunale circa la sussistenza tra le parti di un unico rapporto obbligatorio e violazione dell’art. 1181 cod. civ., censurando la sentenza impug n ata per avere affermato che la domanda di pagamento avanzata dall’attore era abusiva, per avere egli frazionato il proprio credito, derivante da un unico rapporto, in diversi giudizi, così aggravando la posizione del debitore e violando il principio di buona fede. R.G. N. 18090/2018. Assume il ricorrente che tale conclusione contrasta con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto corretta la proposizione di domande aventi oggetto diversi e distinti diritti di credito anche se nascenti da un rapporto di durata, situazione che avrebbe dovuto riscontrarsi nella fattispecie, atteso che gli incarichi ricevuti dal Marseglia dalla società di assicurazione in relazione a diversi sinistri non erano riconducibili ad un rapporto sostanzialmente unico e quindi ad un’unica obbligazione, dal momento che ciascuno di essi comportava un affidamento di incarico distinto, con l’effetto che la domande di pagamento, in relazione a ciascuno di essi, si fondavano su diverse causae petendi. Si assume, inoltre, che il giudicante avrebbe dovuto considerare che la proposizione delle domande di pagamento dei singoli compensi in un unico giudizio avrebbe richiesto una gravosa attività istruttoria con sicuro allungamento dei tempi del processo, sicché l’interesse dell’esponente alla proposizione di distinte azioni giudiziarie era del tutto evidente, essendo mosso dal fine dinon dover affrontare un lungo e gravoso processo. Il quinto motivo di ricorso denuncia “ erronea interpretazione dei principi nomofilattici espressi dalle Sezioni Unite nelle pronunce del 15. 11. 2007 n. 23726, e del 13. 10. 2017 n. 4090 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. “, assumendo che il Tribunale ha disapplicato tali principi laddove ha ritenuto che le prestazioni svolte dal Marseglia in favore della società di assicurazioni originassero da un unico rapporto obbligatorio, facendo da ciò discendere la conclusione che la domanda proposta concretasse un’ipotesi di abusivo frazionamento del credito. Entrambi i motivi sono infondati. Secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità , le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate R.G. N. 18090/2018. separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 4090 del 201 7 e poi richiamato in una serie di ordinanze emesse in una analoga vicenda di pretese avanzate da perito assicurativo: Cass. n. 15398 del 2019; v. anche n. 31012 del 2017; n. 31013 del 2017; n. 31014 del 2017; n. 1356 del 2018; n. 1355 del 2018; n. 22449 del 2018). In particolare si è precisato che le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, benché fondati su differenti fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi, quando i menzionati fatti costitutivi si inscrivano in una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, dovendosi nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" intendersi come sinonimo di "analogo" e non di "identico" ( Cass.n. 14143 del 2021, che ravvisa l’ipotesi del “ medesimo fatto “ anche con riguardo ai compensi per l’esecuzione di diversi incarichi resi nell’ambito del medesimo contratto di consulenza professionale; nello stesso senso, con riferimento alle diverse prestazioni rese nell’ambito di un rapporto di durata: Cass. n. 31308 del 2019 e Cass. n. 20714 del 2018 ). Nel caso di specie il Tribunale ha affermato, con accertamento di fatto che non risulta efficacemente contestato con censure specifiche e circostanziate, che le prestazioni svolte dall’attore, che aveva introdotto centinaia di giudizi, nascevano tutte dallo stesso rapporto di prestazione d’opera, con identico petutum e causa petendied avevano ad oggetto crediti venuti in essere prima della proposizione del primo atto di citazione. Sulla base di tale ricostruzione del rapporto intercorso tra le parti ed alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, la conclusione accolta dal Tribunale si sottrae alle censure di violazione di norme di diritto sollevate, apparendo corretta l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui, nel R.G. N. 18090/2018. caso di specie,la scelta del professionista di introdurre centinaia di giudizi per il pagamento di prestazioni del tutto analoghe, consistite nella istruzione delle pratiche di sinistri stradali, avrebbe dovuto essere sostenuta da un interesse concreto ed effettivo alla tutela frazionata. Tale condizione non risulta però assolta, avendo il giudice a quo esaminato la relativa questione e quindi affermato, con apprezzamento di merito non sindacabile in questa sede, che l’appellante non aveva prospettato l’esistenza di elementi concreti tali da evidenziarlo. La deduzione sul punto svolta dalla ricorrente, che prospetta le difficoltà insite in una istruttoria gravosa, risulta per contro del tutto generica e assertiva. Il secondo motivo di ricorso denuncia omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, assumendo che il tribunale non avrebbe dovuto ritenere privo di effetti, perché generico, il disconoscimento delle copie dei documenti prodotti dalla controparte, la quale, a fronte di tale contestazione, aveva il preciso onere di provarne la loro conformità all’originale. Il motivo è inammissibile, per assoluta genericità delle censure sollevate. Da un lato, il vizio di omessa e/o insufficienza di motivazione non è proponibile, atteso che la disposizione di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., introdotta dalla legge n. 69 del 2009, non ammette come motivo di ricorso per cassazione la denunzia dei vizi di motivazione della sentenza, dall’altro la contestazione in ordine alla valutazione compiuta dal Tribunale del disconoscimento, da parte dell’attore, delle copie dei documenti prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] non è sostenuto da critiche e censure specifiche di violazione di norme di diritto, né il ricorrente si premura di indicare quali dati o profili del copia dei documenti prodotti dalla convenuta fossero difformi dall’originale. In diritto, la conclusione del giudice di merito in ordine alla inefficacia del disconoscimento, perché formulato in modo generico, appare conforme all’indirizzo di questa Corte, secondo cui l a contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile generiche o onnicomprensive, ma va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica R.G. N. 18090/2018. sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale ( Cass. n. 15398 del 2019; Cass. n. 16557 del 2019; Cass. n. 27633 del 2018 ). Il terzo motivo di ricorso denuncia di omessa, erronea, e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere ricostruito la natura ed il contenuto del rapporto intercorso tra le parti sulla base dei documenti prodotti dalla convenuta, che erano stati disconosciuti, dando rilievo al documento contrattuale sottoscritto in data 18. 10. 2010, in epoca successiva alla prestazione di cui il Marseglia chiedeva il saldo del corrispettivo e senza considerare che essoera stato richiesto per adempimenti ulteriori rispetto a quelli di perizia, il cui compenso avrebbe dovuto essere remunerato ai sensi della tariffa prevista dall’art. 39 della legge n. 146 del 1957 per i periti industriali. Il motivo, che in parte, circa la utilizzabilità probatoria dei documenti prodotti dalla conventa, è assorbito dal mancato accoglimento del motivo precedente, è nel resto inammissibile, investendo la valutazione da parte del Tribunale del significato e valore probatorio dei documenti in questione, che integra un tipico apprezzamento di fatto non censurabile in sede di giudizio di legittimità. La contestazione circa la rilevanza attribuita dal Tribunale al documento del 18. 10. 2010, che si assume successivo alla prestazione per cui è causa, difetta di decisività, non emergendo dalla lettura della sentenza impugnata che esso sia stato preso in considerazione dal Tribunale, che nemmeno lo menziona. Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 19 quaterdecies legge n. 172 del 2017 in materia di equ o c ompenso per le prestazioni professionali, assumendo che il Tribunale ha completamente omesso di valutare se il compenso corrisposto al Marseglia fosse proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto. Il motivo è inammissibile perché, in disparte la questione dell’applicabilità della legge richiamata a fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore, introduce una questione del tutto nuova, mai sollevata nei precedenti gradi di R.G. N. 18090/2018. merito, implicante accertamenti e valutazioni in fatto non espletabili da parte di questa Corte di legittimità. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. P.Q.M rigetta il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p
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