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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 23 gennaio 2025

Cassazione n. 02880/2025

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Sul ricorso n. 18399/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], incorporante la [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E MONOPOLI, Ufficio delle [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delle Marche, n. 16 /1/202 2 depositata l’11 gennaio 2022.

Visto l’atto depositato il 18 ottobre2024con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver conciliato la controversia con la parte controricorrente; considerato che, pertanto,le spese possono essere compensate ; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 18399/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], incorporante la [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E MONOPOLI, Ufficio delle [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delle Marche, n. 16 /1/202 2 depositata l’11 gennaio 2022. Visto l’atto depositato il 18 ottobre2024con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver conciliato la controversia con la parte controricorrente; considerato che, pertanto,le spese possono essere compensate ; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il
Decreto Cassazione n. 02880/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris