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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10518/2025

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Bari in data 31/05/2024 preso atto che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento dell'impugnata limitatamente alla omessa valutazione della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'inammissibilità del ricorso nel resto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari in data 31/05/2024 che, in riforma di quella del Gip del Tribunale di Foggia in data 17/04/2023, ha rideterminato la pena a lui inflitta per il delitto di riciclaggio (consumato e tentato) in anni tre di reclusione e 4.200,00 di multa, chiedendone l'annullamento ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 648 bis cod. pen.

Deduce che la Corte di appello non avrebbe motivato in merito alla richiesta di derubricazione del delitto di riciclaggio in quello di ricettazione ovvero in quello di furto, data la vicinanza temporale (un giorno), tra la scoperta del furto e l'avvistamento dell'imputato; lamenta, inoltre, la mancanza di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e, con riferimento alla modulazione della pena per la continuazione e per il tentativo ed in generale con riferimentmlla dosimetria della pena. 2.Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) cod. proc. pen.), in relazione al giudizio di colpevolezza ed alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile secondo quanto di seguito specificato.

2. Il primo motivo, concernente la diversa qualificazione giuridica del fatto (in termini di furto o di ricettazione), è aspecifico e manifestamente infondato.

La Corte di appello ai fini della configurabilità dei delitti di riciclaggio. ha significativamente sottolineato che l'imputato, al momento dell'intervento dei Carabinieri era stato sorpreso ad effettuare operazioni di smontaggio di pezzi di autovetture, pertanto è corretta la qualificazione giuridica posto che, nella specie, non si è trattato della mera detenzione di beni di provenienza furtiva, ma di condotta manipolativa del detentore (Sez. 2, n. 29002 del 09/10/2020, Rv. 279703); né, quanto alla derubricazione dei reati in furto, l'imputato, come osservato dal giudice di primo grado (pag. 5 della sentenza del GUP), ha fornito una versione alternativa dei fatti, posto che il fattore temporale, così come la vicinanza del luogo di asportazione dei veicoli alla residenza dell'imputato, sono elementi allegati dal difensore, non opposti dall'interessato.

La motivazione appare pertanto congrua e logicamente coerente con i dati processuali non avendo l'imputato fornito alcuna spiegazione attendibile dell'origine del possesso (Sez. 2, n. 50952 del 26/11/2013, Rv. 257983; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713; Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Rv. 285313).

3. Quanto ai rilievi difensivi concernenti il trattamento sanzionatorio, osserva il collegio che le censure che riguardano la dosimetria della pena, l'aumento per la continuazione e la riduzione per il tentativo, sono inammissibili perchè non prospettate in appello.Il giudice di primo grado, peraltro, aveva specificato che la pena è stata modulata avendo riguardo alle modalità della condotta, mentre il diniego delle attenuanti generiche, sul quale la sentenza di appello è silente, era stato congruamente motivato in primo grado e rispetto a tale assetto argomentativo, la difesa aveva spiegato censure generiche.

A tal proposito va ricordato che i motivi costituiscono una parte essenziale ed inscindibile della impugnazione e, pur nella riconosciuta libertà della loro formulazione, debbono essere, ai sensi della lett. c) dell'art. 581 cod. proc. pen., articolati in maniera specifica: devono cioè indicare chiaramente, a pena di inammissibilità, le ragioni su cui si fonda la doglianza.

In mancanza di ciò, viene meno l'obbligo del giudice di fornire una risposta a tutte le questioni proposte, in quanto tale obbligo trova un limite nella genericità della censura.

Ne consegue che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, non ha alcun fondamento, a nulla rilevando che il giudice di merito non abbia in concreto rilevato tale vizio (Sez.1, n. 4713 del 28/03/1996, Rv. 204548).

6. Per quanto complessivamente esposto il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Bari in data 31/05/2024 preso atto che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento dell'impugnata limitatamente alla omessa valutazione della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'inammissibilità del ricorso nel resto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari in data 31/05/2024 che, in riforma di quella del Gip del Tribunale di Foggia in data 17/04/2023, ha rideterminato la pena a lui inflitta per il delitto di riciclaggio (consumato e tentato) in anni tre di reclusione e 4.200,00 di multa, chiedendone l'annullamento ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 648 bis cod. pen. Deduce che la Corte di appello non avrebbe motivato in merito alla richiesta di derubricazione del delitto di riciclaggio in quello di ricettazione ovvero in quello di furto, data la vicinanza temporale (un giorno), tra la scoperta del furto e l'avvistamento dell'imputato; lamenta, inoltre, la mancanza di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e, con riferimento alla modulazione della pena per la continuazione e per il tentativo ed in generale con riferimentmlla dosimetria della pena. 2.Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) cod. proc. pen.), in relazione al giudizio di colpevolezza ed alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile secondo quanto di seguito specificato. 2. Il primo motivo, concernente la diversa qualificazione giuridica del fatto (in termini di furto o di ricettazione), è aspecifico e manifestamente infondato. La Corte di appello ai fini della configurabilità dei delitti di riciclaggio. ha significativamente sottolineato che l'imputato, al momento dell'intervento dei Carabinieri era stato sorpreso ad effettuare operazioni di smontaggio di pezzi di autovetture, pertanto è corretta la qualificazione giuridica posto che, nella specie, non si è trattato della mera detenzione di beni di provenienza furtiva, ma di condotta manipolativa del detentore (Sez. 2, n. 29002 del 09/10/2020, Rv. 279703); né, quanto alla derubricazione dei reati in furto, l'imputato, come osservato dal giudice di primo grado (pag. 5 della sentenza del GUP), ha fornito una versione alternativa dei fatti, posto che il fattore temporale, così come la vicinanza del luogo di asportazione dei veicoli alla residenza dell'imputato, sono elementi allegati dal difensore, non opposti dall'interessato. La motivazione appare pertanto congrua e logicamente coerente con i dati processuali non avendo l'imputato fornito alcuna spiegazione attendibile dell'origine del possesso (Sez. 2, n. 50952 del 26/11/2013, Rv. 257983; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713; Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Rv. 285313). 3. Quanto ai rilievi difensivi concernenti il trattamento sanzionatorio, osserva il collegio che le censure che riguardano la dosimetria della pena, l'aumento per la continuazione e la riduzione per il tentativo, sono inammissibili perchè non prospettate in appello.Il giudice di primo grado, peraltro, aveva specificato che la pena è stata modulata avendo riguardo alle modalità della condotta, mentre il diniego delle attenuanti generiche, sul quale la sentenza di appello è silente, era stato congruamente motivato in primo grado e rispetto a tale assetto argomentativo, la difesa aveva spiegato censure generiche. A tal proposito va ricordato che i motivi costituiscono una parte essenziale ed inscindibile della impugnazione e, pur nella riconosciuta libertà della loro formulazione, debbono essere, ai sensi della lett. c) dell'art. 581 cod. proc. pen., articolati in maniera specifica: devono cioè indicare chiaramente, a pena di inammissibilità, le ragioni su cui si fonda la doglianza. In mancanza di ciò, viene meno l'obbligo del giudice di fornire una risposta a tutte le questioni proposte, in quanto tale obbligo trova un limite nella genericità della censura. Ne consegue che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, non ha alcun fondamento, a nulla rilevando che il giudice di merito non abbia in concreto rilevato tale vizio (Sez.1, n. 4713 del 28/03/1996, Rv. 204548). 6. Per quanto complessivamente esposto il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
Sentenza Cassazione n. 10518/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris