CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 15392/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 42504/21 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, incentrati sulla denegata rinnovazione istruttoria, sono privi di specificità in quanto non si confrontano con le articolate argomentazioni della Corte territoriale e si risolvono nel contrastare la ricostruzione fattuale contenuta in sentenza (v. in particolare pagg. 2,3); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. ente [OSCURATO:PERSONA] cWanzo [OSCURATO:PERSONA]. LLE