CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 maggio 2023
Cassazione n. 24538/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13829/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2921/2018 depositata il24/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è stato dipendente dalla [OSCURATO:SOCIETA]. dal 2003 al 2006 e, cessato il rapporto di lavoro, ha stipulato con la società un contratto di agenzia protrattosi fino al 2009. Tra il 2005-2006, [OSCURATO:PERSONA] ha sottoscritto sei dichiarazioni di riconoscimento di debito con le quali ha dichiarato di aver richiesto al datore di lavoro un prestito dell’importo totale di € 16.800,00. Sulla base del riconoscimento del debito, [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto al Tribunale di Treviso un decreto ingiuntivo, al quale si è opposto [OSCURATO:PERSONA], deducendo di non aver ricevuto dette somme a titolo di mutuo ma come integrazione della retribuzione dovuta in forza del rapporto di lavoro. L’opponente ha dedotto che le dichiarazioni erano simulate nel senso che le parti non avevano inteso stabilire alcun obbligo di restituzione degli importi erogati. Il Tribunale di Treviso accolse l’opposizione. La Corte d’appello di Venezia confermò con diversa motivazione la sentenza impugnata, ritenendo, sulla base della prova orale e delle prova presuntiva, che il riconoscimento del debito fosse simulato perché nessuna delle parti aveva inteso come effettivo l’obbligo di restituzione. Per quel che rileva in questa sede, la Corte d’appello ha ritenuto che l’inammissibilità della prova testimoniale fosse stata tardivamente eccepita dall’[OSCURATO:SOCIETA]; in particolare l’opposta aveva sollevato l’eccezione in comparsa di risposta ma non l’aveva riproposta dopo l’ordinanza ammissiva della prova, né dopo l’assunzione delle prove, né dopo la deposizione dei testi, né, infine, in sede di precisazione delle conclusioni. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA] sulla basedi un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1417 c.c., 2722 c.c . e 157, comma 2 C.p.c. , in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamente affermato che l’eccezione di inammissibilità della prova testimoniale finalizzata a provare la simulazione del riconoscimento del debito non fosse stata tempestivamente dedotta mentre, invece, sarebbe stata sollevata in comparsa di costituzione, ribadita con le memorie istruttorie a prova contraria, e, anche a seguito dell’assunzione della prova, riproposta all’udienza di precisazione delle conclusioni, oltre che in comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado e con l’atto d’appello. Il motivo è fondato. Le limitazioni poste dall'art.2721 e ss. c.c. all'ammissibilità della provatestimoniale non sono dovute a ragioni di ordine pubblico, ma sono state dettate a tutela di interessi di natura privatistica; pertanto, la loro violazione è rilevabile dalle parti soltanto se è stata dedotta in sede di ammissione della prova ovvero nella prima istanza o difesa successiva o, quanto meno, in sede di espletamento della stessa. Se tuttavia, nonostante l'eccezione di inammissibilità, la prova pertesti sia ugualmente espletata, per scongiurarne il consolidarsi degli effetti, nella prima difesa utile, ai sensi dell'art.157 , comma 2 c.p.c., è necessario ulteriormente sollevare la questione di nullità di questa prova comunque assunta. Come precisato da questa Corte, infatti, l'eccezione di inammissibilità non è sovrapponibile alla successiva eccezione di nullità perché sono del tutto diversi gli interessi che vi sottostanno: la prima eccezione, infatti, opera ex ante per impedire un atto invalido; la seconda, invece, è finalizzata ex post ad evitare che gli effetti di tale atto si consolidino. Valutabili in senso diacronico, detti interessi possono essere apprezzati in modo differente dalla medesima parte, la quale, valutata la prova, può ritenerne vantaggioso l'esito che, per il principio acquisitivo, giova o nuoce indipendentemente da chi abbia dedotto il mezzo istruttorio (Cassazione Civile, Sez. II, 19.9.2013, n.21443). In altri termini, per l'utile proposizione della censura concernente la violazione dei limiti all'ammissibilità della provatestimoniale, è necessario che il ricorrente alleghi non soltanto di aver sollevato la relativa eccezione, ma anche di aver tempestivamente chiesto, nella prima difesa utile, ai sensi dell'art,157 c.c.,, comma 2, la dichiarazione di nullità della stessa prova poi espletata: in mancanza di tale istanza, infatti, gli effetti della prova invalida sono destinati a convalidarsi perché trattasi di nullità "relativa" in quanto posta a tutela di interessi di rilevanza soltanto interprivata (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3763 del 15/02/2018 Sez. 1 -, Ordinanza n. 3956 del 19/02/2018). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale va data continuità in questa sede, le nullità concernenti l'ammissione e l'espletamento della prova testimoniale hanno carattere relativo e non sono rilevabili d'ufficio dal giudice ma, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma 2, vanno denunciate dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al loro verificarsi (o alla conoscenza delle nullità stesse), intendendosi per istanza, ai fini della norma citata, anche la richiesta di un provvedimento ordinatorio di mero rinvio e la formulazione delle conclusioni dinanzi al giudice di primo grado; con la conseguenza che dette nullità non possono essere fatte valere in sede di impugnazione (Cassazione civile sez. III, 12/04/2016, n.7110; Cass., sez. un., 13/01/1997, n. 264; Cass. 18/07/2008, n. 19942). Tali principi valgono anche in caso di violazione dell'art.1417 c.c., che, al pari della violazione delle disposizioni di cui agliart.2721 e segg. c.c., dà luogo ad una nullità relativa, soggetta al regime di cui all'art.157, comma 2 c.p.c.(Cass. Civ. Sez. III, 8.6.2017, n.14274). A tali principi non si è uniformata la Corte di merito, risultando ex actische l’eccezione di inammissibilità della prova venne sollevata nel primo atto difensivo, ovvero con la comparsa di costituzione e risposta e reiterata nella memoria ex art.183, comma VI c.pc.c. ed all’udienza di ammissione delle prove. Dopo l’acquisizione della prova, l’eccezione di nullità venne reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, a nulla rilevando l’esatta formulazione dell’eccezione- inammissibilità o nullità - che non richiedeva formule sacramentali. Ha quindi errato la Corte di merito nel ritenere che l’eccezione di nullità della prova testimoniale non fosse stata regolarmente e tempestivamente sollevata. Il ricorso va, pertanto accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione. Così d