CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19680/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 43134/23 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazione al reato di cui art. 385 cod. pen. - con cui si censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio - è inammissibile in quanto generico e, in ogni caso, manifestamente infondato; Considerato, invero, che, la Corte d'appello, nel corretto esercizio del suo potere discrezionale, ha ritenuto di mitigare il trattamento sanzionatorio inflitto dal giudice di primo grado tramite il riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, non emergendo in tale motivazione alcun vizio censurabile in sede di legittimità ed essendo il relativo motivo di ricorso del tutto privo di specificità Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 april