Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 190/1980
ECLI:IT:COST:1980:190
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Mediante un ricorso notificato il 25 maggio 1979, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di
attribuzione, in relazione alla delibera adottata il 14 novembre 1978
dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio della Regione
siciliana (della quale il ricorrente assume di aver preso conoscenza
attraverso la nota 29 marzo 1979 della Banca d'Italia). Fissando nella
misura del 15% "il tasso di interesse globale", applicabile dagli
istituti di credito alle operazioni di credito agevolato perfezionate
dopo la data della delibera stessa, l'atto impugnato invaderebbe una
sfera di competenza costituzionalmente assegnata allo Stato (e già
definita dalla Corte, con le sentenze n. 58 del 1958 e n. 208 del
1975): poiché spetterebbe comunque allo Stato "la determinazione del
tasso globale degli interessi da corrispondere agli istituti di credito
per le operazioni relative ai crediti speciali"; mentre alle Regioni (e
in particolare alla Sicilia) sarebbe dato soltanto "procedere alle
variazioni dei tassi agevolati", posti a carico del beneficiano da
leggi regionali che abbiano previsto il concorso della Regione nel
pagamento degli interessi medesimi.
In termini sostanzialmente identici, con atto notificato il 4 marzo
1980, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso per
regolamento di competenza anche in relazione alla delibera del 24
ottobre 1979, con cui il Comitato regionale per il credito ed il
risparmio della Regione siciliana ha fissato nella misura del 16,50%
"il tasso di interesse base che gli istituti di credito possono
applicare alle operazioni di credito agevolato". Premesso che la
conoscenza di tale delibera si sarebbe realizzata mediante una nota
della Banca d'Italia (datata 31 dicembre 1979, ma pervenuta alla
Presidenza del Consiglio dei ministri il 4 gennaio 1980), il ricorrente
osserva che l'atto in questione si riferirebbe "ai tassi massimi base o
di riferimento", anziché "ai tassi minimi di interesse", peculiari dei
crediti agevolati; e pertanto rinnova la richiesta che la Corte
dichiari di spettanza statale "la determinazione dei tassi massimi di
interesse globalmente dovuto agli istituti di credito anche per le
operazioni di credito agevolato", con il conseguente annullamento della
delibera stessa.
Infine, con un terzo ricorso, notificato il 29 aprile 1980, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di
attribuzione, in relazione alla delibera del 14 dicembre 1979, con cui
il Comitato regionale per il credito ed il risparmio della Regione
Sicilia ha elevato al 18% la misura del "tasso globale di interessi"
per le Operazioni di credito agevolato (e che il ricorrente assume di
aver conosciuto in seguito alla nota 6 marzo 1980 della Banca
d'Italia). Le ragioni addotte dal ricorso e le decisioni che il
Presidente del Consiglio dei ministri chiede a questa Corte coincidono
con quelle già ricordate, in ordine ai precedenti conflitti.
2. - Si è costituito, nei primi due giudizi, il Presidente della
Regione siciliana, chiedendo che i relativi ricorsi siano dichiarati
improponibili od inammissibili e, in via subordinata, vengano respinti.
Da un lato, infatti, le delibere impugnate non sarebbero idonee a
determinare un conflitto di attribuzione; tanto più che nei loro
confronti sussisterebbe lo specifico rimedio del parere ostativo del
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (previsto
dall'art. 3 del d.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133), che nel caso in esame
non sarebbe stato espresso. D'altro lato, la disciplina del credito
agevolato non potrebbe equipararsi al governo del credito in genere e
rientrerebbe interamente nella competenza regionale, senza incidere
sulla politica creditizia spettante allo Stato e, tanto meno, sulla
politica monetaria.
Nelle deduzioni relative al ricorso notificato il 4 marzo 1980, la
difesa regionale ha inoltre sostenuto che il ricorso stesso sarebbe
irricevibile, perché notificato oltre il termine di sessanta giorni,
imposto dall'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
3. - Con atto datato 14 novembre 1980, la difesa regionale ha per
altro richiesto che la Corte dichiari cessata la materia del
contendere, in seguito alla revoca delle delibere impugnate, disposta
dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio, in data 9 aprile
1980. Tale richiesta è stata ribadita nella pubblica udienza e ad essa
ha aderito anche l'Avvocatura dello Stato, in base ad una nota
trasmessale dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, già in data
29 agosto 1980.
:
Data l'identità della sfera di competenza, su cui si controverte
nei tre giudizi pendenti fra lo Stato e la Regione Sicilia, i giudizi
stessi vanno riuniti e decisi con unica sentenza.
Nel corso di tali giudizi, il Comitato regionale per il credito ed
il risparmio, mediante deliberazione del 9 aprile 1980, ha revocato gli
atti impugnati "con effetto dalla data della loro adozione": al
dichiarato scopo di far venire meno i conflitti instaurati dallo Stato
contro la Regione. Cessata pertanto la materia del contendere, deve
procedersi alla conseguente declaratoria, in accoglimento della
richiesta avanzata dalla difesa regionale.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara cessata la materia del contendere, relativamente ai
ricorsi per conflitto di attribuzione, proposti dal Presidente del
Consiglio dei ministri in ordine alle delibere 14 novembre 1978, 24
ottobre 1979 e 14 dicembre 1979 del Comitato regionale per il credito
ed il risparmio presso la Regione Sicilia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere