CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27797/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato — con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato la revoca dell'affidamento in prova a suo tempo concesso a [OSCURATO:PERSONA] in considerazione della ordinanza di misura cautelare disposta nei suoi confronti per i reati di cui agli artt.572 e 592 commessi, dal settembre 2020, in danno degli ospiti della casa famiglia 'Casa del Sole', ove la condannata era stata autorizzata a svolgere attività lavorativa nel corso dell'affidamento in prova; Ritenuto, in particolare, che il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che la Scarfò ha proseguito nella violazione della legge penale dimostrando una pervicace inclinazione a delinquere e che la circostanza che i fatti oggetto della misura cautelare erano stati commessi proprio nella struttura dove svolgeva la misura alternativa imponeva la revoca ex tunc della predetta misura alternativa; Rilevato che la condannata, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in sostanza chiede una differente (ed inammissibile in questa sede) valutazione degli elementi di merito; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 maggi