CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03022/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Benevento con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di tentata violenza privata; letta la memoria trasmessa dalla difesa della parte civile via PEC e pervenuta in Cancelleria in data 13 novembre 2025 e ritenuto, tuttavia, che essa sia tardiva, secondo quanto stabilito dall'art. 611 cod. proc. pen.; rilevato che, con un unico motivo, il ricorso contesta la correttezza della motivazione relativa al ragionamento probatorio posto alla base del giudizio di responsabilità dell'imputato; ritenuto, tuttavia, che esso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito e, al contempo, che esso sia anche manifestamente infondato, alla stregua delle corrette e non illogiche argomentazioni sviluppate dal Giudice di merito, il quale, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ha chiarito che le stesse, oltre ad essere coerenti e prive di incertezze, trovano precisi riscontri nelle altre dichiarazioni testimoniali; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, inoltre, che stante la tardività della memoria trasmessa dalla parte civile, essa non possa essere presa in considerazione neppure ai fini della liquidazione delle spese (così Sez. 4, n. 10022 del 6/02/2025, Altese, Rv. 287766 - 02), P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così decis