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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40634/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di Milano con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di Milano il 9/11/2018 che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di ricettazione e di utilizzo indebito di una carta di credito.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione dell'articolo 530 codice di rito in relazione all'articolo 27 della Costituzione poiché non vi è prova del concorso dell'imputato nell'utilizzo della carta di credito in quanto la stessa è stata utilizzata da un soggetto di sesso femminile - erronea applicazione del concorso di persone ex articolo 110 codice penale poiché non vi è prova che il ricorrente abbia posto in essere un contributo nell'utilizzare la carta di credito,né che l'abbia ricevuta sicché non può essere ritenuto responsabile del delitto di ricettazione -vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio poiché non è stata concessa la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, in ragione dei precedenti penali dell'imputato, ma è evidente che si tratta di un ragionamento illogico poiché la recidiva si fonda sui precedenti e la corte avrebbe dovuto verificare la gravità dell'accaduto.

Il ricorso è inammissibile poiché generico in quanto ripropone le medesime questioni già discusse e ritenute motivatamente infondate dal cliudice del gravame.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez, 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Il primo e il secondo motivo di censura sono manifestamente infondati e generici poiché la corte ha dato atto che l'imputato si accompagnava ad una donna non identificata e tramite detta carta di credito provvedeva ad acquistare diversi articoli da uomo a lui personalmente destinati in negozi di lusso, così palesando il suo coinvolgimento nel reato e la consapevolezza della provenienza illecita del mezzo di pagamento utilizzato.

Il terzo motivo relativo al trattamento sanzionatorio e al giudizio di equivalenza tra la recidiva e le attenuanti generiche, benevolmente riconosciute dal primo giudice, è manifestamente infondato poiché, come correttamente evidenziato dalla corte, la natura reiterata della recidiva preclude la possibilità di ritenere le attenuanti generiche prevalenti sulla detta aggravante.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di Milano con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di Milano il 9/11/2018 che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di ricettazione e di utilizzo indebito di una carta di credito. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione dell'articolo 530 codice di rito in relazione all'articolo 27 della Costituzione poiché non vi è prova del concorso dell'imputato nell'utilizzo della carta di credito in quanto la stessa è stata utilizzata da un soggetto di sesso femminile - erronea applicazione del concorso di persone ex articolo 110 codice penale poiché non vi è prova che il ricorrente abbia posto in essere un contributo nell'utilizzare la carta di credito,né che l'abbia ricevuta sicché non può essere ritenuto responsabile del delitto di ricettazione -vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio poiché non è stata concessa la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, in ragione dei precedenti penali dell'imputato, ma è evidente che si tratta di un ragionamento illogico poiché la recidiva si fonda sui precedenti e la corte avrebbe dovuto verificare la gravità dell'accaduto. Il ricorso è inammissibile poiché generico in quanto ripropone le medesime questioni già discusse e ritenute motivatamente infondate dal cliudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez, 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Il primo e il secondo motivo di censura sono manifestamente infondati e generici poiché la corte ha dato atto che l'imputato si accompagnava ad una donna non identificata e tramite detta carta di credito provvedeva ad acquistare diversi articoli da uomo a lui personalmente destinati in negozi di lusso, così palesando il suo coinvolgimento nel reato e la consapevolezza della provenienza illecita del mezzo di pagamento utilizzato. Il terzo motivo relativo al trattamento sanzionatorio e al giudizio di equivalenza tra la recidiva e le attenuanti generiche, benevolmente riconosciute dal primo giudice, è manifestamente infondato poiché, come correttamente evidenziato dalla corte, la natura reiterata della recidiva preclude la possibilità di ritenere le attenuanti generiche prevalenti sulla detta aggravante. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 40634/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris