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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 ottobre 2025

Cassazione n. 33533/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1851/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 070 SPA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAn. 1670/2017 depositata i l 09/06/2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CTR della Calabria, con la sentenza n. 1670/03/17, depositata in data 9 giugno 2017, dichiarava l'inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Catanzaro n. 477/04/14 rilevando, in particolare, l’omesso deposito, da parte dell’Ufficio appellante, della ricevuta di spedizione dell’atto di appello spedito per posta.

2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo l’ufficio cui resistono, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]. nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con un motivo unico l’ufficio deduce, ai sensi dell’ art. 360, primo comma n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 53 comma 2 del d.lgs. 546/92 in combinato disposto con l'art.22 d.lgs. n 546/92, e con l’art. 156 c.p.c., assumendo che erroneamente i giudici di appello aveva ritenuto inammissibile l’appello dell’Ufficio perché, al momento della costituzione, avrebbe omesso di depositare la ricevuta di spedizione postale del gravame, così come prescritto dall’art. 22, 1° comma, del d.lgs. n.546/1992, richiamato dall’art. 53, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

1.1. Assume che, come desumibile dalla documentazione allegata all’atto di appello e richiamata ai fini dell’autosufficienza, nel caso in esame la costituzione in giudizio dell’Ufficio era avvenuta tempestivamente, decorrendo, secondo l’insegnamento delle SS.UU. di cui alla sentenza a n. 13452/17 il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, dalla data di ricezione del plico da parte del destinatario, e tenuto conto che l’appello era stato depositato presso la CTR in data 24/11/2014, unitamente agli avvisi di ricevimento dell’appello ed alla distinta delle raccomandate del 31.10.14, per come risultava dall’attestazione della CTR di Catanzaro, e l’atto di appello risultava ricevuto dalle parte appellate in data 4/5 novembre 2014.

Pertanto, nel caso di specie, la presenza o meno in atti della ricevuta di spedizione postale del ricorso era processualmente ininfluente per essere stati tempestivamente prodotti gli avvisi di ricevimento del plico (da cui risultava che l’appello era stato ricevuto in data 4 e 5 novembre 2014) nonché l’elenco dei plichi raccomandati attestanti la data di spedizione del 31 ottobre 2014, sicché l’impugnazione era da ritenere tempestiva, così come la costituzione in giudizio dell’Ufficio avvenuta in data 24 novembre 2014.

2. Il ricorso deve trovare accoglimento per le ragioni appresso specificate.

3. Deve, in primo luogo, rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione delle parti controricorrenti secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile in quanto il motivo sarebbe teso a contestare verifiche in punto di fatto; per contro appare evidente che la censura,in realtà, attiene ad una non corretta (in diritto) disamina della documentazione in atti ai fini della verifica dell’ammissibilità dell’appello.

4. Orbene, come correttamente eccepito dall’Ufficio, non possono esservi dubbi sulla tempestività dell’appello e sulla ritualità della costituzione di parte appellante rispetto al termine di impugnazione della sentenza della CTP di Cosenza, considerato che il termine per impugnare veniva a scadere il 10/11/2014 e -come risulta dalla data di spedizione riportata sulla distinta delle raccomandate postali (documento prodotto dall’Ufficio insieme all’appello, riprodotto con l’odierno ricorso ai fini della c.d. autosufficienza) - l’appello è stato spedito in data 31/10/14 e che, comunque, è pacifico che l’appello è stato ricevuto il 4 e 5 novembre 2014, dunque prima della scadenza del suddetto termine (lungo) per impugnare.

La parte appellante risulta costituitasi in giudizio il 24 novembre 2014 con deposito de gli avvisi di ricevimento delle raccomandat e postali che davano conto delle consegne dell’atto ai destinatari al le date del 4 novembre 2014 (Passaro), del 5 novembre 2014 (Rondinelli), e del 4 novembre (GEMSA).

4.1. Va ricordato che nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.

Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione;invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza). (vedi Cass. Sez.

U., 29/05/2017, n. 13452, Rv. 644364 -03).

Con tale pronunzia è stato, dunque, chiarito che in tema di contenzioso tributario non costituisce motivo di inammissibilità dell'appello notificato a mezzo posta la mancata produzione dell'avviso di spedizione della raccomandata ove dalla produzione dellaricevuta di ritorno sia possibile individuare la tempestività della spedizione dell'atto.

In tali casi il deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata dal quale sia evincibile anche la data di spedizione asseverata dall'Ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario è considerato idoneo ad assolvere la funzione probatoria rimessa alla produzione dell'avviso di spedizione; anche in considerazione del principio secondo cui, in tema di contenzioso tributario il termine entro cui la copia del ricorso spedito per posta deve essere depositata presso la segreteria della commissione tributaria adita decorre non dalla data di spedizione bensì da quella della ricezione dell'atto.

4.2. Si è ancora affermato che nel giudizio tributario, la prova per il notificante del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto d'appello, nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato lasentenza impugnata che ha ritenuto la tempestività dell'appello sulla base della sola distinta postale recante la data di consegna del plico all'ufficio postale, coincidente con il termine ultimo per la proposizione dell'impugnazione), vedi Cass. 29 settembre 2017, n. 22878; Cass. 18 febbraio 2020, n. 4151; da ultimo v.

Cass 10 luglio 2024, n. 18837.

4.3. Alla luce di tali principi non coglie nel segno l’affermazione della CTR secondo cui l’appello era da ritenere inammissibile in quanto l’appello non era corredati dalle copia delle ricevute di spedizione della raccomandata a mezzo del servizio postale di notifica della impugnazione delle parti appellate e “risultano depositate in copia due distinte (identiche) con elencate n. 32 raccomandate tra le quali nella colonna dei destinatari vengono solamente indicati ai numeri 20, 21 e 22, i difensori contribuenti in questione senza alcun indirizzo, intestato all'agenzia delle entrate di Cosenza con l'apposizione anch'essa di un timbro postale datato 31/10/2014 ma senza alcuna firma di accettazione e senza alcuna qualifica di chi l'ha apposto”, non avendo i giudici di merito considerato la valenza della distinta di spedizione in oggetto alla luce dei principio giurisprudenziali citati, nonché delle allegate ricevute di ritorno delle tre raccomandate consegnate ai tre soci presso i rispettivi domicili, chiaramente attestanti la tempestività dell’impugnazione.

4.4. Ha errato, pertanto, la CTR a non ritenere provata la tempestività della presentazione dell’appello e la ritualità della costituzione dell’ufficio.

5. In conclusione in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, affinché, esamini nel merito l’appello, procedendo anche alla regolamentazione delle spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1851/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 070 SPA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAn. 1670/2017 depositata i l 09/06/2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CTR della Calabria, con la sentenza n. 1670/03/17, depositata in data 9 giugno 2017, dichiarava l'inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Catanzaro n. 477/04/14 rilevando, in particolare, l’omesso deposito, da parte dell’Ufficio appellante, della ricevuta di spedizione dell’atto di appello spedito per posta. 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo l’ufficio cui resistono, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]. nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un motivo unico l’ufficio deduce, ai sensi dell’ art. 360, primo comma n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 53 comma 2 del d.lgs. 546/92 in combinato disposto con l'art.22 d.lgs. n 546/92, e con l’art. 156 c.p.c., assumendo che erroneamente i giudici di appello aveva ritenuto inammissibile l’appello dell’Ufficio perché, al momento della costituzione, avrebbe omesso di depositare la ricevuta di spedizione postale del gravame, così come prescritto dall’art. 22, 1° comma, del d.lgs. n.546/1992, richiamato dall’art. 53, comma 2, dello stesso decreto legislativo. 1.1. Assume che, come desumibile dalla documentazione allegata all’atto di appello e richiamata ai fini dell’autosufficienza, nel caso in esame la costituzione in giudizio dell’Ufficio era avvenuta tempestivamente, decorrendo, secondo l’insegnamento delle SS.UU. di cui alla sentenza a n. 13452/17 il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, dalla data di ricezione del plico da parte del destinatario, e tenuto conto che l’appello era stato depositato presso la CTR in data 24/11/2014, unitamente agli avvisi di ricevimento dell’appello ed alla distinta delle raccomandate del 31.10.14, per come risultava dall’attestazione della CTR di Catanzaro, e l’atto di appello risultava ricevuto dalle parte appellate in data 4/5 novembre 2014. Pertanto, nel caso di specie, la presenza o meno in atti della ricevuta di spedizione postale del ricorso era processualmente ininfluente per essere stati tempestivamente prodotti gli avvisi di ricevimento del plico (da cui risultava che l’appello era stato ricevuto in data 4 e 5 novembre 2014) nonché l’elenco dei plichi raccomandati attestanti la data di spedizione del 31 ottobre 2014, sicché l’impugnazione era da ritenere tempestiva, così come la costituzione in giudizio dell’Ufficio avvenuta in data 24 novembre 2014. 2. Il ricorso deve trovare accoglimento per le ragioni appresso specificate. 3. Deve, in primo luogo, rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione delle parti controricorrenti secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile in quanto il motivo sarebbe teso a contestare verifiche in punto di fatto; per contro appare evidente che la censura,in realtà, attiene ad una non corretta (in diritto) disamina della documentazione in atti ai fini della verifica dell’ammissibilità dell’appello. 4. Orbene, come correttamente eccepito dall’Ufficio, non possono esservi dubbi sulla tempestività dell’appello e sulla ritualità della costituzione di parte appellante rispetto al termine di impugnazione della sentenza della CTP di Cosenza, considerato che il termine per impugnare veniva a scadere il 10/11/2014 e -come risulta dalla data di spedizione riportata sulla distinta delle raccomandate postali (documento prodotto dall’Ufficio insieme all’appello, riprodotto con l’odierno ricorso ai fini della c.d. autosufficienza) - l’appello è stato spedito in data 31/10/14 e che, comunque, è pacifico che l’appello è stato ricevuto il 4 e 5 novembre 2014, dunque prima della scadenza del suddetto termine (lungo) per impugnare. La parte appellante risulta costituitasi in giudizio il 24 novembre 2014 con deposito de gli avvisi di ricevimento delle raccomandat e postali che davano conto delle consegne dell’atto ai destinatari al le date del 4 novembre 2014 (Passaro), del 5 novembre 2014 (Rondinelli), e del 4 novembre (GEMSA). 4.1. Va ricordato che nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione;invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza). (vedi Cass. Sez. U., 29/05/2017, n. 13452, Rv. 644364 -03). Con tale pronunzia è stato, dunque, chiarito che in tema di contenzioso tributario non costituisce motivo di inammissibilità dell'appello notificato a mezzo posta la mancata produzione dell'avviso di spedizione della raccomandata ove dalla produzione dellaricevuta di ritorno sia possibile individuare la tempestività della spedizione dell'atto. In tali casi il deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata dal quale sia evincibile anche la data di spedizione asseverata dall'Ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario è considerato idoneo ad assolvere la funzione probatoria rimessa alla produzione dell'avviso di spedizione; anche in considerazione del principio secondo cui, in tema di contenzioso tributario il termine entro cui la copia del ricorso spedito per posta deve essere depositata presso la segreteria della commissione tributaria adita decorre non dalla data di spedizione bensì da quella della ricezione dell'atto. 4.2. Si è ancora affermato che nel giudizio tributario, la prova per il notificante del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto d'appello, nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato lasentenza impugnata che ha ritenuto la tempestività dell'appello sulla base della sola distinta postale recante la data di consegna del plico all'ufficio postale, coincidente con il termine ultimo per la proposizione dell'impugnazione), vedi Cass. 29 settembre 2017, n. 22878; Cass. 18 febbraio 2020, n. 4151; da ultimo v. Cass 10 luglio 2024, n. 18837. 4.3. Alla luce di tali principi non coglie nel segno l’affermazione della CTR secondo cui l’appello era da ritenere inammissibile in quanto l’appello non era corredati dalle copia delle ricevute di spedizione della raccomandata a mezzo del servizio postale di notifica della impugnazione delle parti appellate e “risultano depositate in copia due distinte (identiche) con elencate n. 32 raccomandate tra le quali nella colonna dei destinatari vengono solamente indicati ai numeri 20, 21 e 22, i difensori contribuenti in questione senza alcun indirizzo, intestato all'agenzia delle entrate di Cosenza con l'apposizione anch'essa di un timbro postale datato 31/10/2014 ma senza alcuna firma di accettazione e senza alcuna qualifica di chi l'ha apposto”, non avendo i giudici di merito considerato la valenza della distinta di spedizione in oggetto alla luce dei principio giurisprudenziali citati, nonché delle allegate ricevute di ritorno delle tre raccomandate consegnate ai tre soci presso i rispettivi domicili, chiaramente attestanti la tempestività dell’impugnazione. 4.4. Ha errato, pertanto, la CTR a non ritenere provata la tempestività della presentazione dell’appello e la ritualità della costituzione dell’ufficio. 5. In conclusione in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, affinché, esamini nel merito l’appello, procedendo anche alla regolamentazione delle spese di questo grado di giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione del
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