CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 04674/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 21 aprile 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per i reati di concorso in lesioni personali aggravate e di minaccia aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] (fatti commessi in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]); considerato che il proposto motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali in punto di prova della sua responsabilità, è generico e non consentito in questa sede, giacché affidato a censure (in ordine al vaglio di credibilità ed attendibilità delle prove dichiarative utilizzate per la decisione) già adeguatamente valutate e correttamente disattese dalla Corte territoriale (cfr., pagg. 9-10 della sentenza impugnata) ed interamente versate in fatto, senza alcuna autosufficiente allegazione di specifici, inopinabili e decisivi traviamenti delle prove medesime, come sarebbe stato necessario a fronte di un apparato argomentativo, rassegnato a sostegno della decisione impugnata, sviluppato nei limiti della plausibile opinabilità di apprezzamento; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 gennaio 2023 Il consigliert stensore Il Presidente