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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 ottobre 2024

Cassazione n. 23194/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

Ritenuto in fatto 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con atto del 7 gennaio 2025, ricorso per cassazione avverso la ordinanza della Corte d'appello di Lecce del 9 dicembre 2024, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello da lui presentato il 16 giugno 2024 contro la sentenza di condanna del g.u.p. del Tribunale di Brindisi in sede di rito abbreviato — datata 1 febbraio 2024 - in relazione ai delitti di cui agli artt. 216 primo comma n. 1 e n. 2, 223 comma 1, 223 comma 2 n. 2, 219 primo comma e secondo comma n. 1 R.D. n. 267 del 1942, 367 cod. pen..

La Corte di merito ha censurato la mancata allegazione, all'atto d'appello del 14 giugno 2024, della dichiarazione od elezione di domicilio ai sensi dell'ad. 581 comma 1 ter cod. proc. pen., vigente sino al 24 agosto 2024 e applicabile alle impugnazioni promosse a decorrere dal 30 dicembre 2022.

Più precisamente, l'atto di gravame si era limitato ad indicare che l'imputato era domiciliato presso lo studio del medesimo difensore di fiducia, in Brindisi, via Plinio n. 10, senza specificare quando ed in base a quale atto procedimentale ciò fosse avvenuto. 2.L'atto d'impugnazione consta di un solo motivo, che - al netto di prolisse considerazioni riferite alla legittimità della dichiarazione di assenza dell'imputato o al regime delle notificazioni, non pertinenti alla questione posta - ha nella sostanza dedotto l'invalidità della sentenza della Corte d'appello, in quanto l'atto di gravame - al quale non era stata effettivamente compiegata la copia della elezione di domicilio - sarebbe stato promosso non dal semplice difensore fiduciario dell'imputato, ma dal suo procuratore speciale e mandatario ad impugnare, e avrebbe indicato correttamente l'avvenuta elezione di domicilio, che incorpora il rapporto fiduciario tra l'assistito ed il legale.

Non sarebbe ragionevole ritenere che il giudice di secondo grado non abbia il dovere di consultare il fascicolo processuale per reperire l'atto di dichiarazione od elezione di domicilio; e la giurisprudenza prevalente avrebbe optato per una interpretazione meno formalistica della norma processuale, ritenendo esauriente la presenza di una valida dichiarazione od elezione di domicilio, ai fini delle notificazioni, eseguita nel corso del procedimento di primo grado.

Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.Deve essere premesso che con sentenza n. 13808 del 24 ottobre 2024, ric. [OSCURATO:PERSONA], nella risoluzione di un contrasto interpretativo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio in virtù del quale "la disciplina contenuta nell'ad. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.

La previsione ai sensi dell'ad, 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione". 1.1.E' necessario tener conto, pertanto, del perimetro delineato dall'approdo del massimo consesso nonnofilattico, e si osserva che - vedendosi in un caso di impugnazione promossa in data antecedente al 24 agosto 2024, di entrata in vigore della c.d. riforma Nordio (L. n. 114 del 2024) e contro una sentenza emessa nell'operatività del D. Lgs. n. 150 del 2022 - il dato testuale dal quale prendere le mosse ai fini della presente decisione è quello dell'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. nella formulazione antecedente alla sua abrogazione, voluta appunto dalla L. n. 114 del 2024.

1.2. Le Sezioni Unite hanno dunque ritenuto di non condividere l'indirizzo ermeneutico che l'ordinanza di rinnessione n. 26458 del 19 giugno 2024 della Quinta sezione di questa Corte aveva citato come maggioritario, ovvero quello più rigoroso, che aveva propeso per la necessità del deposito di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio - foss'anche di "rinnovo" di una dichiarazione o di elezione di domicilio già precedentemente formalizzata - contestuale od immediatamente successiva alla presentazione dell'impugnazione.

E' stato preferito l'approccio interpretativo più flessibile, che ritiene esauriente, ma pur sempre indispensabile, anche nella prospettiva di garantire che sia consapevole la scelta dell'imputato di impugnare la sentenza di primo grado, che l'atto di gravame alleghi o anche soltanto specificamente richiami la dichiarazione od elezione di domicilio formalizzata in precedenza, già inserita negli atti del fascicolo procedimentale, in quanto strumentale alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione e all'acquisizione della prova che l'imputato ne sia venuto a conoscenza (sez.

U n. 13808 del 24/10/2024, cit.; sez.2, n. 16480 del 29/02/2024, Miraoiui, Rv. 286269; conf. sez.2, n. 23275 del 09/05/2024, Recchia, Rv. 286361).

1.3. Non è stata smentita, tuttavia, l'ispirazione di fondo del precetto processuale, precipuamente finalizzata ad attribuire all'imputato un preciso onere di collaborazione, funzionale, in un'ottica di efficienza del processo, all'agevolazione delle formalità di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e soprattutto a facilitare gli adempimenti del personale di cancelleria, così sgravato degli incombenti di ricerca della dichiarazione od elezione di domicilio nell'incarto processuale, magari in presenza di una pluralità di esse (es. sez.5, n. 3118 del 10/01/2024, Mohamad, Rv. 285805; sez. 5, n. 17055 del 19/03/2024, Cappiello, Rv.286357; sez.2, n. 23462 del 12/04/2024, Cosentino, Rv.286374).

In effetti, la Relazione illustrativa al Decr.

Lgs. n. 150 del 2022, il cui art. 33 comma 1 lett. d) aveva inserito il comma 1 ter dell'art. 581 cod. proc. pen., si era curata di precisare (pag.324) che "viene [..] perseguito il fine di innalzare il livello qualitativo dell'atto d'impugnazione e del relativo giudizio in chiave di efficienza, semplificando al contempo le forme in ottica acceleratoria [...]".

1.4. In questa cornice, le Sezioni Unite si sono espresse favorevolmente per il secondo orientamento, fatte salve, tuttavia <alcune precisazioni>.

Si è detto allora che per l'imputato che sia stato presente nel giudizio di primo grado - come nel caso di specie - <non è necessario che la dichiarazione o elezione di domicilio da depositare a pena d'inammissibilità unitamente all'atto d'impugnazione sia "nuova", ossia formata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata e funzionalmente alla proposizione dell'impugnazione, in quanto tale ulteriore condizione è richiesta soltanto e in modo espresso per l'imputato giudicato in assenza (Sez. 2, n. 8014 dell11/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285936 - 01, cit. e, nel medesimo senso, Sez. 2, n. 16480 del 29/02/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286269 - 01, cit.)>.

Epperò, si è anche puntualizzato che il <fine perseguito dal legislatore attraverso l'introduzione della previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere bensì validamente raggiunto anche attraverso una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, come previsto espressamente dall'art. 157- ter, primo comma, e dall'art.164 cod. proc. pen., purchè essa sia idonea e chiaramente indicata >; e di conseguenza <la dichiarazione o elezione di domicilio, da depositare, come ricordato, unitamente all'atto d'appello, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, non deve necessariamente essere materialmente unita all'atto di impugnazione, potendo essere soltanto in esso richiamata, a condizione però che tale richiamo sia chiaro, specifico, inequivoco, e permetta, senza difficoltà o necessità di indagini, di individuarl(a) con immediatezza nel fascicolo processuale, sì da consentire la rapida e certa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello e da assicurare la salvaguardia delle esigenze di celerità e certezza sottese alla previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 34328 del 04/06/2024, C., non massimata, cit.)>; sicchè, <non può invece ritenersi sufficiente il generico richiamo a una dichiarazione o elezione di domicilio che non consenta la sua immediata individuazione nel fascicolo processuale e non permetta di cogliere con certezza il luogo presso il quale eseguire la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, in funzione della sollecita e regolare citazione dell'imputato per tale giudizio>. 1.5.Dagli indicatori esegetici così tracciati, è ben possibile enucleare il "cuore" del dictum del più alto organismo della giurisprudenza di legittimità e trarre la conclusione che non solo l'atto di gravame debba contenere quantomeno il richiamo ad una dichiarazione od elezione di domicilio già attuata e presente nel fascicolo processuale, come pure avvenuto nel caso in scrutinio, ma debba premurarsi di fornire indicazioni precise e specifiche che ne consentano la "immediata individuazione nel fascicolo processuale", che possono consistere nella esatta identificazione del "numero" dell'affoliazione nel fascicolo a cui corrisponda l'atto de quo; o, in alternativa, nella indicazione sufficientemente dettagliata del documento che ne incorpori la formalizzazione e della fase del procedimento penale in cui essa si sia collocata (a titolo esemplificativo: "come da dichiarazione" o "elezione di domicilio" eseguita o depositata "in data... all'udienza del... dinanzi al giudice..."; ovvero "effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria in sede di notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari in data..."; ovvero "effettuata in sede di interrogatorio dinanzi al giudice per le indagini preliminari in data...", "dinanzi al pubblico ministero in data..."), proprio allo scopo di evitare al personale amministrativo defatiganti e dispendiose ricerche per il suo rintraccio, magari in un voluminoso incarto. 2.0rbene, si deve rilevare che l'appello dell'imputato reca menzione di una elezione di domicilio già contenuta nel fascicolo e compiuta nel corso del processo, ma non indica la data, le modalità, il segmento del procedimento penale che ne ha segnato l'effettuazione, né dà diligente contezza della sua ubicazione nel fascicolo processuale.

E la necessità di una indicazione univoca e puntuale dell'indirizzo prescelto per la notificazione del decreto di citazione appare tanto più rilevante e dirimente nel caso di specie, poiché lo stesso ricorrente, nel contesto espositivo del motivo di ricorso, afferma testualmente che "nell'atto di impugnazione era allegata [...] nuova nomina per appellare con cui si confermava la elezione di domicilio in via Germania 11 luogo di residenza e fiscale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] [..]", che è luogo evidentemente diverso da "via Plinio 10", risultante dall'incipit dell'atto di gravame. 3.Ne consegue la reiezione del ricorso, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Ritenuto in fatto 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con atto del 7 gennaio 2025, ricorso per cassazione avverso la ordinanza della Corte d'appello di Lecce del 9 dicembre 2024, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello da lui presentato il 16 giugno 2024 contro la sentenza di condanna del g.u.p. del Tribunale di Brindisi in sede di rito abbreviato — datata 1 febbraio 2024 - in relazione ai delitti di cui agli artt. 216 primo comma n. 1 e n. 2, 223 comma 1, 223 comma 2 n. 2, 219 primo comma e secondo comma n. 1 R.D. n. 267 del 1942, 367 cod. pen.. La Corte di merito ha censurato la mancata allegazione, all'atto d'appello del 14 giugno 2024, della dichiarazione od elezione di domicilio ai sensi dell'ad. 581 comma 1 ter cod. proc. pen., vigente sino al 24 agosto 2024 e applicabile alle impugnazioni promosse a decorrere dal 30 dicembre 2022. Più precisamente, l'atto di gravame si era limitato ad indicare che l'imputato era domiciliato presso lo studio del medesimo difensore di fiducia, in Brindisi, via Plinio n. 10, senza specificare quando ed in base a quale atto procedimentale ciò fosse avvenuto. 2.L'atto d'impugnazione consta di un solo motivo, che - al netto di prolisse considerazioni riferite alla legittimità della dichiarazione di assenza dell'imputato o al regime delle notificazioni, non pertinenti alla questione posta - ha nella sostanza dedotto l'invalidità della sentenza della Corte d'appello, in quanto l'atto di gravame - al quale non era stata effettivamente compiegata la copia della elezione di domicilio - sarebbe stato promosso non dal semplice difensore fiduciario dell'imputato, ma dal suo procuratore speciale e mandatario ad impugnare, e avrebbe indicato correttamente l'avvenuta elezione di domicilio, che incorpora il rapporto fiduciario tra l'assistito ed il legale. Non sarebbe ragionevole ritenere che il giudice di secondo grado non abbia il dovere di consultare il fascicolo processuale per reperire l'atto di dichiarazione od elezione di domicilio; e la giurisprudenza prevalente avrebbe optato per una interpretazione meno formalistica della norma processuale, ritenendo esauriente la presenza di una valida dichiarazione od elezione di domicilio, ai fini delle notificazioni, eseguita nel corso del procedimento di primo grado. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.Deve essere premesso che con sentenza n. 13808 del 24 ottobre 2024, ric. [OSCURATO:PERSONA], nella risoluzione di un contrasto interpretativo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio in virtù del quale "la disciplina contenuta nell'ad. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. La previsione ai sensi dell'ad, 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione". 1.1.E' necessario tener conto, pertanto, del perimetro delineato dall'approdo del massimo consesso nonnofilattico, e si osserva che - vedendosi in un caso di impugnazione promossa in data antecedente al 24 agosto 2024, di entrata in vigore della c.d. riforma Nordio (L. n. 114 del 2024) e contro una sentenza emessa nell'operatività del D. Lgs. n. 150 del 2022 - il dato testuale dal quale prendere le mosse ai fini della presente decisione è quello dell'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. nella formulazione antecedente alla sua abrogazione, voluta appunto dalla L. n. 114 del 2024. 1.2. Le Sezioni Unite hanno dunque ritenuto di non condividere l'indirizzo ermeneutico che l'ordinanza di rinnessione n. 26458 del 19 giugno 2024 della Quinta sezione di questa Corte aveva citato come maggioritario, ovvero quello più rigoroso, che aveva propeso per la necessità del deposito di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio - foss'anche di "rinnovo" di una dichiarazione o di elezione di domicilio già precedentemente formalizzata - contestuale od immediatamente successiva alla presentazione dell'impugnazione. E' stato preferito l'approccio interpretativo più flessibile, che ritiene esauriente, ma pur sempre indispensabile, anche nella prospettiva di garantire che sia consapevole la scelta dell'imputato di impugnare la sentenza di primo grado, che l'atto di gravame alleghi o anche soltanto specificamente richiami la dichiarazione od elezione di domicilio formalizzata in precedenza, già inserita negli atti del fascicolo procedimentale, in quanto strumentale alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione e all'acquisizione della prova che l'imputato ne sia venuto a conoscenza (sez. U n. 13808 del 24/10/2024, cit.; sez.2, n. 16480 del 29/02/2024, Miraoiui, Rv. 286269; conf. sez.2, n. 23275 del 09/05/2024, Recchia, Rv. 286361). 1.3. Non è stata smentita, tuttavia, l'ispirazione di fondo del precetto processuale, precipuamente finalizzata ad attribuire all'imputato un preciso onere di collaborazione, funzionale, in un'ottica di efficienza del processo, all'agevolazione delle formalità di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e soprattutto a facilitare gli adempimenti del personale di cancelleria, così sgravato degli incombenti di ricerca della dichiarazione od elezione di domicilio nell'incarto processuale, magari in presenza di una pluralità di esse (es. sez.5, n. 3118 del 10/01/2024, Mohamad, Rv. 285805; sez. 5, n. 17055 del 19/03/2024, Cappiello, Rv.286357; sez.2, n. 23462 del 12/04/2024, Cosentino, Rv.286374). In effetti, la Relazione illustrativa al Decr. Lgs. n. 150 del 2022, il cui art. 33 comma 1 lett. d) aveva inserito il comma 1 ter dell'art. 581 cod. proc. pen., si era curata di precisare (pag.324) che "viene [..] perseguito il fine di innalzare il livello qualitativo dell'atto d'impugnazione e del relativo giudizio in chiave di efficienza, semplificando al contempo le forme in ottica acceleratoria [...]". 1.4. In questa cornice, le Sezioni Unite si sono espresse favorevolmente per il secondo orientamento, fatte salve, tuttavia <alcune precisazioni>. Si è detto allora che per l'imputato che sia stato presente nel giudizio di primo grado - come nel caso di specie - <non è necessario che la dichiarazione o elezione di domicilio da depositare a pena d'inammissibilità unitamente all'atto d'impugnazione sia "nuova", ossia formata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata e funzionalmente alla proposizione dell'impugnazione, in quanto tale ulteriore condizione è richiesta soltanto e in modo espresso per l'imputato giudicato in assenza (Sez. 2, n. 8014 dell11/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285936 - 01, cit. e, nel medesimo senso, Sez. 2, n. 16480 del 29/02/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286269 - 01, cit.)>. Epperò, si è anche puntualizzato che il <fine perseguito dal legislatore attraverso l'introduzione della previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere bensì validamente raggiunto anche attraverso una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, come previsto espressamente dall'art. 157- ter, primo comma, e dall'art.164 cod. proc. pen., purchè essa sia idonea e chiaramente indicata >; e di conseguenza <la dichiarazione o elezione di domicilio, da depositare, come ricordato, unitamente all'atto d'appello, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, non deve necessariamente essere materialmente unita all'atto di impugnazione, potendo essere soltanto in esso richiamata, a condizione però che tale richiamo sia chiaro, specifico, inequivoco, e permetta, senza difficoltà o necessità di indagini, di individuarl(a) con immediatezza nel fascicolo processuale, sì da consentire la rapida e certa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello e da assicurare la salvaguardia delle esigenze di celerità e certezza sottese alla previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 34328 del 04/06/2024, C., non massimata, cit.)>; sicchè, <non può invece ritenersi sufficiente il generico richiamo a una dichiarazione o elezione di domicilio che non consenta la sua immediata individuazione nel fascicolo processuale e non permetta di cogliere con certezza il luogo presso il quale eseguire la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, in funzione della sollecita e regolare citazione dell'imputato per tale giudizio>. 1.5.Dagli indicatori esegetici così tracciati, è ben possibile enucleare il "cuore" del dictum del più alto organismo della giurisprudenza di legittimità e trarre la conclusione che non solo l'atto di gravame debba contenere quantomeno il richiamo ad una dichiarazione od elezione di domicilio già attuata e presente nel fascicolo processuale, come pure avvenuto nel caso in scrutinio, ma debba premurarsi di fornire indicazioni precise e specifiche che ne consentano la "immediata individuazione nel fascicolo processuale", che possono consistere nella esatta identificazione del "numero" dell'affoliazione nel fascicolo a cui corrisponda l'atto de quo; o, in alternativa, nella indicazione sufficientemente dettagliata del documento che ne incorpori la formalizzazione e della fase del procedimento penale in cui essa si sia collocata (a titolo esemplificativo: "come da dichiarazione" o "elezione di domicilio" eseguita o depositata "in data... all'udienza del... dinanzi al giudice..."; ovvero "effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria in sede di notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari in data..."; ovvero "effettuata in sede di interrogatorio dinanzi al giudice per le indagini preliminari in data...", "dinanzi al pubblico ministero in data..."), proprio allo scopo di evitare al personale amministrativo defatiganti e dispendiose ricerche per il suo rintraccio, magari in un voluminoso incarto. 2.0rbene, si deve rilevare che l'appello dell'imputato reca menzione di una elezione di domicilio già contenuta nel fascicolo e compiuta nel corso del processo, ma non indica la data, le modalità, il segmento del procedimento penale che ne ha segnato l'effettuazione, né dà diligente contezza della sua ubicazione nel fascicolo processuale. E la necessità di una indicazione univoca e puntuale dell'indirizzo prescelto per la notificazione del decreto di citazione appare tanto più rilevante e dirimente nel caso di specie, poiché lo stesso ricorrente, nel contesto espositivo del motivo di ricorso, afferma testualmente che "nell'atto di impugnazione era allegata [...] nuova nomina per appellare con cui si confermava la elezione di domicilio in via Germania 11 luogo di residenza e fiscale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] [..]", che è luogo evidentemente diverso da "via Plinio 10", risultante dall'incipit dell'atto di gravame. 3.Ne consegue la reiezione del ricorso, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagament
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