CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47511/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; _ R.G.N. 24306/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza hanno presentato ricorso gli imputati deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione rispettivamente in ordine alla valutazione delle prove, alla affermazione di responsabilità, alla mancata concessione delle attenuanti generiche, della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e del beneficio della sospensione condizionale, nonché all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che i ricorsoi siano inammissibili in quanto gli imputati hanno formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 4-7 provv. impugn.), che i ricorrenti hanno cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci