CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08057/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 106/RG. 27672 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su profili fattuali, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità, fondati sulle convergenti dichiarazioni degli operanti che avevano ricostruito l'intera vicenda delittuosa e la condotta tenuta, in tre diverse fasi, dal [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare riguardante anche la madre (pagg. 2-3) consistente nel tentativo di fuggire tanto da imporne l'immobilizzazione, atti non rientranti affatto nella resistenza passiva, ma pacificamente integranti il delitto di cui all'art.337 cod. pen. (Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Rv. 283376 — 01). ritenuto aspecifico il motivo sul diniego delle circostanze attenuanti generiche in quanto queste oltre a non essere un diritto dell'imputato, sono state negate sia perché non sostenute da alcun elemento positivo di supporto, sia per la condotta processuale tenuta dall'imputato. Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso