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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2022

Cassazione n. 16938/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; avverso la sentenza emessa il 23/05/2022 dal Tribunale di Verona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni formulate dal P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. t [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Verona che, in parziale riforma della decisione del Giudice di Pace di Verona, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato, segretario comunale, in ordine al delitto di cui all'art. 595 cod. pen. - perché, nel corpo di una missiva inoltrata anche all'Ufficio del personale del Comune di Lazise, al Sindaco e alla redazione della trasmissione [OSCURATO:PERSONA], accusava [OSCURATO:PERSONA] di aver tenuto un comportamento sleale e astuto assentandosi dal luogo di lavoro senza avvertire che lo stesso sarebbe rimasto privo di personale, così cagionando un disservizio all'ufficio - e ha ridotto a euro 1.000,00 di multa la pena accessoria inflitta all'Abram.

2. La difesa articola le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione di norme in relazione all'art. 595 cod. pen., lamenta che il tribunale ha ravvisato l'elemento oggettivo del delitto in quella che altro non era che una mera critica al comportamento tenuto dalla parte offesa, responsabile di aver causato un disservizio sul luogo di lavoro, assentandosi senza comunicare preventivamente che l'ufficio sarebbe rimasto completamente sguarnito di personale. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che il giudice di appello, con motivazione contraddittoria, ha valutato la situazione di disagio determinata dal comportamento della parte offesa solo ai fini della determinazione della pena e non anche ai fini dell'esclusione della colpevolezza dell'imputato, senza considerare che le espressioni contenute nello scritto incriminato, peraltro giustificate dalla contestualità del fatto, erano di uso corrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Premesso che la sentenza in verifica è stata emessa il 23 maggio 2022, deve darsi atto che ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del D. Lgs n. 274 del 28 agosto 2000 — entrambi introdotti dal D. Lgs. n. 11 del 6 febbraio 2018 -, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione non può essere proposto per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) dell'art. art. 606 del codice di rito, rimanendo, quindi, inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557).

3. Nel caso di specie, il primo motivo, con il quale si eccepisce l'erronea applicazione della legge penale, oltre a essere generico, si traduce nella prospettazione di ulteriori e indeducibili vizi di motivazione della sentenza impugnata, poiché, con la censura proposta, il ricorrente sollecita una rivalutazione dei fatti, senza confrontarsi con la sentenza impugnata.

4. In tema di diffamazione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio di diritto secondo cui se è vero che le espressioni potenzialmente diffamatorie devono essere valutate in relazione al contesto nel quale la condotta si colloca, è anche vero che, in alcun modo, l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona in quanto tale può scriminare il comportamento dell'agente (Sez. 5, n. 15060 del 23/02/2011, Dessì, Rv. 250174).

Con la sentenza impugnata, i giudici di secondo grado hanno evidenziato il carattere diffamatorio dei termini «subdolo» e «furbetti», ravvisando nelle locuzioni usate nello scritto incriminato lo strumento attraverso il quale il ricorrente ha inferto un attacco personale alla dignità professionale della vittima, non correlato al lamentato comportamento, tendente ad attribuire all'offeso comportamenti spregevoli e inutilmente umilianti, così correttamente escludendo la sussistenza della scriminante del diritto di critica per assenza del requisito della continenza espressiva.

Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'attribuzione all'Azzali di un comportamento «subdolo», rafforzato dall'espressione «i furbetti devono smettere», esula dai limiti della critica al comportamento della persona offesa nella specifica vicenda che dava origine ai fatti, risolvendosi in una gratuita aggressione della persona offesa, là dove si consideri, peraltro, che l'inoltro dello scritto incriminato è avvenuto in assenza di un accertamento preventivo concernente la veridicità delle affermazioni in merito al disservizio cagionato all'ufficio dal comportamento dell'Azzali.

5. Quanto al secondo motivo, che espressamente prospetta un indeducibile vizio di motivazione, il giudice di appello ha sottolineato che l'asserito disservizio, anche là dove accertato, non sarebbe stato idoneo a scriminare la condotta contestata, proprio in ragione del della portata offensiva delle frasi contenute nello scritto.

Sicché, esercitando correttamente il potere discrezionale, il giudice di appello ha valutato il comportamento della parte offesa ai soli fini della determinazione della pena inflitta all'imputato e non anche quale scriminante della condotta.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; avverso la sentenza emessa il 23/05/2022 dal Tribunale di Verona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni formulate dal P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. t [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Verona che, in parziale riforma della decisione del Giudice di Pace di Verona, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato, segretario comunale, in ordine al delitto di cui all'art. 595 cod. pen. - perché, nel corpo di una missiva inoltrata anche all'Ufficio del personale del Comune di Lazise, al Sindaco e alla redazione della trasmissione [OSCURATO:PERSONA], accusava [OSCURATO:PERSONA] di aver tenuto un comportamento sleale e astuto assentandosi dal luogo di lavoro senza avvertire che lo stesso sarebbe rimasto privo di personale, così cagionando un disservizio all'ufficio - e ha ridotto a euro 1.000,00 di multa la pena accessoria inflitta all'Abram. 2. La difesa articola le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione di norme in relazione all'art. 595 cod. pen., lamenta che il tribunale ha ravvisato l'elemento oggettivo del delitto in quella che altro non era che una mera critica al comportamento tenuto dalla parte offesa, responsabile di aver causato un disservizio sul luogo di lavoro, assentandosi senza comunicare preventivamente che l'ufficio sarebbe rimasto completamente sguarnito di personale. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che il giudice di appello, con motivazione contraddittoria, ha valutato la situazione di disagio determinata dal comportamento della parte offesa solo ai fini della determinazione della pena e non anche ai fini dell'esclusione della colpevolezza dell'imputato, senza considerare che le espressioni contenute nello scritto incriminato, peraltro giustificate dalla contestualità del fatto, erano di uso corrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Premesso che la sentenza in verifica è stata emessa il 23 maggio 2022, deve darsi atto che ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del D. Lgs n. 274 del 28 agosto 2000 — entrambi introdotti dal D. Lgs. n. 11 del 6 febbraio 2018 -, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione non può essere proposto per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) dell'art. art. 606 del codice di rito, rimanendo, quindi, inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557). 3. Nel caso di specie, il primo motivo, con il quale si eccepisce l'erronea applicazione della legge penale, oltre a essere generico, si traduce nella prospettazione di ulteriori e indeducibili vizi di motivazione della sentenza impugnata, poiché, con la censura proposta, il ricorrente sollecita una rivalutazione dei fatti, senza confrontarsi con la sentenza impugnata. 4. In tema di diffamazione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio di diritto secondo cui se è vero che le espressioni potenzialmente diffamatorie devono essere valutate in relazione al contesto nel quale la condotta si colloca, è anche vero che, in alcun modo, l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona in quanto tale può scriminare il comportamento dell'agente (Sez. 5, n. 15060 del 23/02/2011, Dessì, Rv. 250174). Con la sentenza impugnata, i giudici di secondo grado hanno evidenziato il carattere diffamatorio dei termini «subdolo» e «furbetti», ravvisando nelle locuzioni usate nello scritto incriminato lo strumento attraverso il quale il ricorrente ha inferto un attacco personale alla dignità professionale della vittima, non correlato al lamentato comportamento, tendente ad attribuire all'offeso comportamenti spregevoli e inutilmente umilianti, così correttamente escludendo la sussistenza della scriminante del diritto di critica per assenza del requisito della continenza espressiva. Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'attribuzione all'Azzali di un comportamento «subdolo», rafforzato dall'espressione «i furbetti devono smettere», esula dai limiti della critica al comportamento della persona offesa nella specifica vicenda che dava origine ai fatti, risolvendosi in una gratuita aggressione della persona offesa, là dove si consideri, peraltro, che l'inoltro dello scritto incriminato è avvenuto in assenza di un accertamento preventivo concernente la veridicità delle affermazioni in merito al disservizio cagionato all'ufficio dal comportamento dell'Azzali. 5. Quanto al secondo motivo, che espressamente prospetta un indeducibile vizio di motivazione, il giudice di appello ha sottolineato che l'asserito disservizio, anche là dove accertato, non sarebbe stato idoneo a scriminare la condotta contestata, proprio in ragione del della portata offensiva delle frasi contenute nello scritto. Sicché, esercitando correttamente il potere discrezionale, il giudice di appello ha valutato il comportamento della parte offesa ai soli fini della determinazione della pena inflitta all'imputato e non anche quale scriminante della condotta. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil
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