CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22605/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o presso gli indirizzi Pec: ; ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 212/2/2016 della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, depositata il 29 aprile2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 marzo2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Diniego di sgravio – impugnazione Rilevato che: Con due distinte istanze di sgravio [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l’annullamento parziale di alcune cartelle di pagamento e di un avviso bonario relativi ad IRAP per gli anni d’imposta dal 2003 al 2008. Le istanze venivano respinte dall’Agenzia delle entrate sul rilievo che le spese sostenute e i compensi corrisposti a terzi attenevano a prestazioni direttamente afferenti all’attività professionale. I provvedimenti di rigetto delle istanze di sgravio venivano impugnati dal contribuente eccependol’inesistenza e/o la nullità della notifica delle cartelle di pagamentononché la prescrizione dei relative somme (se dovute). Sosteneva, inoltre, il ricorrente la non assoggettabilità ad IRAP dell’attività svolta. Il ricorso veniva dichiarato inammissibile dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia, in quanto non notificato al soggetto passivamente legittimato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la decisione spiegavaappello il contribuente deducendo l’ammissibilità del ricorso stantela legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate e riproponendo i motivi di ricorso formulati in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Umbria, conla sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado.Riteneva la CTR che il provvedimento di diniego di sgravio non costituiva atto autonomamente impugnabile e che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare le pregresse cartelle di pagamento. In ogni caso, anche a voler ipotizzare l’impugnabilità del diniego, il ricorso risulterebbe inammissibile non avendo il contribuente eccepito vizi propri dell’atto impugnato. Osservava che le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate, avendole il ricorrente allegate al ricorso; poiché secondo la prospettazione di parte contribuente la notifica era stata effettuata da soggetti non abilitati e senza osservare le modalità prescritte dalla legge, essa sarebbe eventualmente nulla – e non inesistente – con conseguente sanatoria per il raggiungimento dello scopo. Rilevava che correttamente il primo giudice aveva ritenuto il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate in quanto il vizio di notifica delle cartelle di pagamento doveva essere eccepito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], cui competeva la notifica degli atti di riscossione. Soggiungeva che le cartelle di pagamento erano divenute definitive non essendo state impugnate nei termini di legge. [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza della CTR ilcontribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a duemotivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Considerato che: 1. Con il primo motivo il contribuente deduce«violazione dell’art. 360 n. 3 e/o n. 4 cpc in relazione agli artt. 112 cpc, 324 cpc, 329 cpc e dell’art. 19 I° comma, d.lgs. 546/92 per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e/o nullità della sentenza o del procedimento», per avere la CTR esaminato l’eccezione formulata in primo grado dall’Agenzia delle entratedi inammissibilità del ricorso del contribuente per non essere autonomamente impugnabile il provvedimento didiniego di sgravio, eccezione implicitamente rigettata dalla commissione provinciale; tale questione non era stata oggetto di impugnazione,con conseguente passaggio in giudicato sul punto della sentenza. I n ogni caso, secondo il ricorrente, il provvedimento di diniego di sgravio, con il quale era stata comunque portata a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, costituiva atto autonomamente impugnabile. 2. Con il secondo motivo si deduce«violazione dell’art. 360 n. 3 e/o n. 4e/o n. 5 cpc in relazione agli artt. 14, 19, III° comma, 36 d.lgs. n. 546/1992, all’art. 2967 cpc , agli artt. 102 cpc, 115 cpc, 132 cpc, 156 cpc, 160 cpc, all’art. 2 d.lgs. n. 446/1997, per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e/o nullità della sentenza o del procedimento e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti». Censura il ricorrente l’affermazione della CTR secondo cui le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate, avendole il contribuente allegate al ricorso. Deduce di essere venuto a conoscenza delle cartelle di pagamento solo a seguito di una verifica effettuata presso [OSCURATO:PERSONA] all’esito della quale aveva proposto le istanze di sgravio. Contesta le argomentazioni svolte nella sentenza im pugnata in merito alla intervenuta sanatoria della notifica per raggiungimento dello scopo. Rileva che, contrariamente all’assunto della CTR, sussisteva la legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate in quanto ente che aveva emesso gli atti impugnati rigettando nel merito le istanze di sgravio. 3. I due motivi, esaminabili congiuntamente per connessione, vanno nel complesso disattes i alla stregua delle seguenti considerazioni. 3.1. Va anzitutto rammentato che n el processo tributario la volontà dell'appellato di riproporre le questioni assorbitenon necessita di alcuna impugnazione incidentale, essendo sufficiente che tale volontà sia tempestivamente espressa nell'atto di controdeduzioni(cfr. Cass. n. 26830 del 2014). Nel caso di specie, non è c ontestato che l’Agenzia delle entrate, costituendosi nel giudizio di appello instaurato dal contribuente contro la decisione di inammissibilità dell’originario ricorso perché non notificato al soggetto passivamente legittimato, abbia riproposto la question e della non autonoma impugnabilità del provvedimento di diniego di sgravio, sicché sul punto non si si è formato alcun giudicato. 3.2. Tanto chiarito, si osserva che l a giurisprudenza di queste Corte, da tempo, interpreta estensivamente l'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e tende a ricomprendere tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario anche il diniego di sgravio, quale atto comunque incidente su rapporti tributari tra amministrazione e contribuente, in grado di incidere negativamente sulla posizione giuridica di quest'ultimo (cfr. Cass. n. 285del 2010, Cass. n. 16100 del 2011). In particolare, essendo strutturato il processo tributario come processo impugnatorio, l'impugnazione del divieto di sgravio di ruoli portanti crediti prescritti è il modo tipico per innestare, in tale tipo di processo, la domanda di accertamento dell'avvenuto compimento della prescrizione dei crediti il cui recupero sia stato affidato all'agente della riscossione(cfr. Cass. n. 8719 del 2020). 3.3. Tali principi vanno tuttavia coniugati con il recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 26283 del 2022), secondo cui l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. Orbene, nella fattispecie il ricorrente non ha in alcun modo dimostrato il proprio specifico interesse ad agire, tale da legittimarlo ad un’azione “diretta”, avendo omesso di attivare, in sede di legittimità, gli strumenti indicati nella pronuncia sopra richiamata al fine di far accertare l’insussistenza della pretesa. 4. Alla stregua delle considerazioni svolte, restando assorbitigli ulteriori profili di doglianza, il ricorso deve essererigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a