CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 luglio 2026
Cassazione n. 22785/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gato in calce al ricorso dall'avvocatoLuigi Ricciardelli che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.; elettivamente do-miciliato in Roma, al viale Mazzini, n. 114/b, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].RICORRENTEcontroCOMUNE di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del sin-daco pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglioallegato in calce alla comparsa di costituzione in data 7.5.2021 dall'avvocatoNumero registro generale 5636/2021Numero sezionale 2064/2026Numero di raccolta generale 22785/2026Data pubblicazione 06/07/2026mente domiciliato in Roma, alla via del Corso, n. 300, presso lo studio dell'av-vocato [OSCURATO:PERSONA].RESISTENTEavverso la sentenza non definitiva n. 4295/2019 e la sentenza definitiva n.3719/2020 della Corte d'appello di Napoli.Udita la relazione nella camera di consiglio del 7 maggio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con atto in data 22.2.2005 [OSCURATO:PERSONA], comproprietario di taluniimmobili ubicati nel territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA], alla via SS.Cosma e Damiano – in catasto al foglio 7, particelle n. 649, n. 584/1 e n. 584/2‒ citava il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a comparire dinanzi al Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ricorso, pagg. 2 e ss.).Premetteva che con decreto n. 15 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Sindaco del Comune di SanNicola [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto l'occupazione in via d'urgenza, per la durata dicinque anni, di una parte degli immobili in sua comproprietà, onde consentirel'allargamento della via pubblica e la posa in opera della rete idrica e fognaria.Premetteva che in data 11.6.1985 il Comune aveva provveduto, come daapposito verbale, alla presa di possesso dei beni.Premetteva segnatamente che il Comune aveva ampliato il primo tratto dellavia SS. Cosma e Damiano, ove era stata interrata una piccola porzione di fo-Numero registro generale 5636/2021Numero sezionale 2064/2026Numero di raccolta generale 22785/2026Data pubblicazione 06/07/2026gnatura, e così aveva fatto luogo all'occupazione, per la complessiva estensionedi mq. 281, dell'area antistante il fabbricato in sua comproprietà.Indi esponeva che il decreto di occupazione d'urgenza non aveva avuto alcunseguito ovvero che l'iter espropriativo non era stato portato a compimento, sic-ché si era verificata una situazione di fatto irreversibile.Chiedeva accertare e dichiarare che il Comune aveva occupato ed occupavasenza titolo l'area, estesa mq. 281, di cui era comproprietario; per l'effetto,condannare l'ente comunale all'immediato rilascio dell'area e alla rimozione ov-vero all'arretramento entro le distanze legali del tratto di fogna interrato nonchéal risarcimento dei danni cagionati per l'illegittima occupazione dell'area.2. Si costituiva il Comune di [OSCURATO:PERSONA].Eccepiva, peraltro, che con sentenza n. 3636/1999, passata in giudicato, ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva già fatto luogo alla liquidazionedei danni nei confronti degli altri comproprietari.Instava per il rigetto dell'avversa domanda.3. Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza in data 15.9.2015,il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava il Comune di San NicolaLa Strada all'esecuzione dei lavori indicati nelle relazioni di c.t.u. e nell'integra-zione alle relazioni di c.t.u., rigettava la domanda volta al risarcimento dei danniper equivalente, dichiarava improcedibile ogni altra domanda, compensava lespese del giudizio a cognizione piena e condannava il convenuto a rimborsareall'attore le spese della fase cautelare.4. Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA].Resisteva il Comune di [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5636/2021Numero sezionale 2064/2026Numero di raccolta generale 22785/2026Data pubblicazione 06/07/20265. Con sentenza non definitiva n. 4295/2019 la Corte d'appello di Napoli ri-gettava il quarto motivo d'appello e così confermava le statuizioni di cui ai capin. 1) (condanna del Comune all'esecuzione dei lavori di cui alle relazioni dicc.tt.uu. ed all'integrazione alle relazioni di cc.tt.uu.) e n. 2) (rigetto della do-manda volta al risarcimento per equivalente) del dispositivo del primo dictum.Con separata ordinanza la Corte di Napoli disponeva per l'ulteriore corso efaceva onere al Comune – onere cui il Comune non ottemperava - di far luogoal deposito della sentenza n. 3639/1999 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere (cfr. ricorso, pagg. 12 – 13).5.1. Premetteva la Corte napoletana, con la sentenza non definitiva, in ordineal quarto motivo d'appello - con cui si era addotto (cfr. sentenza non definitivad'appello, pag. 3) che aveva errato il Tribunale a rigettare la domanda di risar-cimento per equivalente con riferimento ai danni scaturiti dall'impianto fognario,ritenendo che non fosse stato allegato alcun pregiudizio specifico da ristorare;che viceversa le infiltrazioni avevano danneggiato le fondazioni e i muri del se-minterrato, precludendo l'utilizzazione del garage sin dal 2005 – che il Tribunaleaveva respinto la domanda risarcitoria per equivalente in considerazione dellatardiva allegazione, unicamente in comparsa conclusionale, dell'ulteriore pre-giudizio asseritamente subito (cfr. sentenza non definitiva d'appello, pag. 5).Indi evidenziava che effettivamente tale ragione di danno – la preclusioneall'utilizzo del garage sin dal 2005 ‒ non era stata allegata tempestivamente,giacché entro i termini perentori previsti per la formazione del thema deciden-dum “non [erano] stati dedotti danni diversi ed ulteriori rispetto all'esistenza, inNumero registro generale 5636/2021Numero sezionale 2064/2026Numero di raccolta generale 22785/2026Data pubblicazione 06/07/2026sé, delle infiltrazioni e delle conseguenti lesioni alla struttura muraria del semin-terrato” (così sentenza non definitiva d'appello, pag. 5).Evidenziava dunque che, per un verso, “il disposto risarcimento in forma spe-cifica [era] assolutamente idoneo ad assicurare l'integrale ristoro del pregiudizioper come tempestivamente allegato” e che, per altro verso, l'asserito ulterioredanno non era tale da integrare un aggravamento suscettibile di valutazione insede risarcitoria anche se addotto successivamente alla maturazione delle pre-clusioni assertive (cfr. sentenza non definitiva d'appello, pag. 6).6. Con sentenza definitiva n. 3719/2020 la Corte d'Appello di Napoli rigettaval'appello e compensava le spese del grado.6.1. Premetteva la Corte napoletana, con la sentenza definitiva, in ordine alprimo motivo d'appello - con cui l'appellante aveva addotto (cfr. sentenza defi-nitiva d'appello, pag. 7) che al giudizio definito con la sentenza n. 3636/1999del Tribunale di S. Maria C.V. non aveva preso parte, sicché aveva errato il primoGiudice a ritenere che il giudicato di cui alla medesima sentenza n. 3636/1999esplicasse effetti nei suoi confronti – che dall'esame degli atti del giudizio diprimo grado e della sentenza di prime cure risultava che la domanda degli ulte-riori comproprietari, Pietro e [OSCURATO:PERSONA], introduttiva del giudiziopoi definito con la sentenza n. 3636/1999, aveva avuto “ad oggetto non le sin-gole quote degli istanti, ma l'intera area oggetto della procedura di esproprio,successivamente non perfezionatasi” e che oggetto della pronuncia n. 3636/1999 era “stato l'accertamento e la liquidazione tanto dell'indennità di occupa-zione temporanea che del valore venale del bene occupato, per la complessivaestensione di mq. 281, con conseguente integrale risarcimento della perditaNumero registro generale 5636/2021Numero sezionale 2064/2026Numero di raccolta generale 22785/2026Data pubblicazione 06/07/2026della proprietà dell'area in questione” (così sentenza definitiva d'appello, pag.10).Premetteva altresì che l'appellante non aveva contestato né le circostanzesurriferite né che la sentenza n. 3636/1999 fosse passata in giudicato e si eralimitato – appunto ‒ ad addurre che il giudicato non gli era opponibile, siccomeaveva agito nei limiti della sua quota di comproprietà (cfr. sentenza definitivad'appello, pag. 10).Indi evidenziava che – sebbene in caso di responsabilità della P.A. per occu-pazione illegittima di un fondo appartenente a più persone non si versa in un'i-potesi di litisconsorzio necessario e ciascun comproprietario vanta nei limiti dellasua quota un autonomo diritto al ristoro del pregiudizio sofferto (cfr. sentenzadefinitiva d'appello, pag. 11), nondimeno ‒ Pietro e [OSCURATO:PERSONA] agito per l'intero, sicché correttamente il primo Giudice aveva ritenuto,al di là dell'astratto diritto di ciascun comproprietario ad agire per il risarcimentodei danni subiti in ragione della propria quota, che il diritto dell'attore non sus-sisteva in concreto alla stregua dell'accertamento risarcitorio già intervenuto edi cui alla sentenza n. 3636/1999 (cfr. sentenza definitiva d'appello, pag. 12).Evidenziava propriamente che una diversa conclusione avrebbe comportatonon solo la duplicazione del risarcimento per la medesima causale ma pur laviolazione del principio per cui la tutela risarcitoria e la tutela restitutoria sonotra loro alternative e per cui l'attivazione del rimedio risarcitorio preclude quellorestitutorio (cfr. sentenza definitiva d'appello, pag. 10).Evidenziava pertanto che correttamente il Tribunale aveva assunto che, indipendenza del risarcimento per equivalente già disposto con la sentenza n.Numero registro generale 5636/2021Numero sezionale 2064/2026Numero di raccolta generale 22785/2026Data pubblicazione 06/07/20263636/2999 con riferimento all'intera area occupata, il Comune giammai avrebbepotuto esser condannato in favore dell'appellante al rilascio ovvero alla riduzionein pristino dell'intera estensione (cfr. sentenza definitiva d'appello, pag. 10).7. Avverso e la sentenza non definitiva e la sentenza definitiva Vincenzo DellaPeruta ha proposto ricorso notificato in data 23.2.2021; ne ha chiesto la cassa-zione sulla base di tre motivi.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato “comparsa di costituzione”datata 7.5.2021, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.8. Il ricorrente ha depositato memoria.Del pari ha depositato memoria il Comune.CONSIDERATO CHE9. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato “comparsa di costituzione”datata 7.5.2021, per nulla conforme al disposto dell'art. 370, 2° co., cod. proc.civ.La costituzione del Comune deve perciò reputarsi tamquam non esset.È sufficiente il riferimento all'elaborazione di questa Corte.Ovvero all'insegnamento secondo cui la parte alla quale il ricorso per cassa-zione è diretto, se intende contraddire deve farlo mediante controricorso da no-tificare al ricorrente nelle forme e nei termini di cui all'art. 370, 1° co., cod.proc. civ.; in mancanza, la detta parte non può presentare memorie ma sola-mente partecipare alla discussione orale (cfr. Cass. Sez. Un. 12.3.2003, n. 3602(Rv. 561088-01); cfr. altresì Cass. (ord.). 25.10.2018, n. 27124, secondo cuinel giudizio di cassazione svolto nelle forme del procedimento in camera di con-Numero registro generale 5636/2021Numero sezionale 2064/2026Numero di raccolta generale 22785/2026Data pubblicazione 06/07/2026siglio, non essendo prevista la fase della discussione orale propria dell'ordinariogiudizio di legittimità in pubblica udienza, non è ammissibile la costituzione tar-diva del difensore mediante deposito di procura speciale rilasciata ai fini dellapartecipazione alla discussione, poiché la Corte giudica senza l'intervento delPubblico Ministero e delle parti, il concorso dei quali, alla fase decisoria, puòrealizzarsi in forma scritta, mediante il deposito di memorie).Ovvero all'insegnamento secondo cui, in tema di giudizio per cassazione, allaparte che abbia depositato il controricorso privo (è il caso della “comparsa” de-positata dal Comune) dei motivi di diritto - i quali costituiscono requisito essen-ziale, a pena di inammissibilità, di tale atto ai sensi dell'art. 366, n. 4, cod. proc.civ., richiamato dall'art. 370, 2° co., cod. proc. civ. - è preclusa la produzionedi documenti e memorie ex artt. 372 e 378 cod. proc. civ. fino alla data delladiscussione (cfr. Cass. (ord.) 10.4.2019, n. 9983).10. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 99, 112 e 163 cod. proc. civ.Premette che nell'atto di citazione di prime cure ha domandato la condannadel convenuto al risarcimento dei danni derivatigli “a causa degli impianti fognariinstallati nel sottosuolo e delle infiltrazioni tuttora presenti delle acque fognarieal livello delle fondazioni all'interno dei locali seminterrati del fabbricato” (cfr.ricorso, pag. 13).Indi deduce che il danno correlato all'inutilizzabilità del seminterrato è co-munque un danno dipendente dalle infiltrazioni verificatesi nel seminterrato edunque deve reputarsi allegato sin dalla citazione di primo grado e, al più, co-Numero registro generale 5636/2021Numero sezionale 2064/2026Numero di raccolta generale 22785/2026Data pubblicazione 06/07/2026stituisce “un danno incrementale” connesso al medesimo fatto generatore (cfr.ricorso, pagg. 14 - 15).11. Il primo motivo di ricorso va respinto.12. Questa Corte spiega, in tema di risarcimento dei danni, che il principiogenerale della immodificabilità della domanda originariamente proposta è dero-gabile soltanto in tre ipotesi: nel caso di riduzione della domanda (riduzionedella somma originariamente richiesta), nel caso di danni incrementali (quandoil danno originariamente dedotto in giudizio si sia ulteriormente incrementatonel corso dello stesso, ferma l'identità del fatto generatore) e nel caso di fattisopravvenuti, quando l'attore deduca che, dopo il maturare delle preclusioni, sisiano verificati ulteriori danni, anche di natura diversa da quelli descritti conl'atto introduttivo (cfr. Cass. (ord.) 15.10.2018, n. 25631).13. Nella specie è ben evidente che il danno correlato alla impossibilità diutilizzazione del garage sin dal 2005 non è riconducibile a nessuna delle ipotesiprefigurate.Ovvero, segnatamente, non può essere considerato un “danno incrementale”,giacché si tratta di una voce di asserito danno autonoma e distinta dal danno –tempestivamente allegato ‒ alle fondazioni e ai muri del seminterrato.Ovvero, segnatamente, non può essere considerato un “danno sopravve-nuto”, giacché l'impossibilità di utilizzazione del garage si è palesata sin dal 2005ovvero sin dall'epoca in cui è stata proposta l'iniziale citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA].14. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia ai sensi dell'art.360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 2909 cod. civ. inrelazione agli artt. 832 e ss. cod. civ. e all'art. 2043 cod. civ.Numero registro generale 5636/2021Numero sezionale 2064/2026Numero di raccolta generale 22785/2026Data pubblicazione 06/07/2026Premette che ha proposto domanda di risarcimento del danno per l'illegittimaoccupazione commisurata alla sua quota di comproprietà (cfr. ricorso, pag. 13).Indi deduce che la Corte di Napoli, benché abbia dato atto che non si versain un'ipotesi di litisconsorzio necessario e che l'accertamento nei confronti ditaluni dei comproprietari non fa stato nei confronti degli altri, ha contradditto-riamente assunto che la sentenza n. 3636/1999, pronunciata nei confronti deglialtri comproprietari, gli preclude “di agire in giudizio per la sua quota, potendo(…) reclamarla solo nei confronti di chi l'avrebbe riscossa senza titolo” (così ri-corso, pag. 16).15. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. in relazioneagli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.Premette che ha domandato l'immediato rilascio dell'area e la rimozione ov-vero l'arretramento entro le distanze legali del tratto di fogna interrato, nonchéil risarcimento dei danni scaturiti dall'illegittima occupazione dell'area.Premette dunque che non ha domandato il risarcimento per equivalente.Indi deduce che la Corte di Napoli ha accolto l'eccezione di giudicato in viola-zione del principio della disponibilità delle prove “e contraddicendo la sua sen-tenza non definitiva (…), che aveva reputato indispensabile la produzione dellasentenza n. 3636/1999” (così ricorso, pag. 17).Deduce invero che è fuor di contestazione che l'azione intrapresa dai com-proprietari riguardasse l'intera superficie e tuttavia non è dimostrato che og-getto del giudizio definito con la sentenza n. 3636/1999 fosse sia l'indennità dioccupazione temporanea sia il valore venale del bene (cfr. ricorso, pag. 17).Numero registro generale 5636/2021Numero sezionale 2064/2026Numero di raccolta generale 22785/2026Data pubblicazione 06/07/2026Deduce che a tal ultimo riguardo non è sufficiente il richiamo che la Corte diNapoli ha operato ai riscontri di cui alla sentenza di primo grado.Deduce infine, in relazione al rilievo della Corte d'appello secondo cui la tutelarisarcitoria e la tutela restitutoria sono tra loro alternative, che non ha doman-dato il risarcimento del danno per equivalente.16. Il secondo motivo è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buonesito assorbe la disamina del terzo motivo di ricorso.17. Questa Corte non può che reiterare il proprio insegnamento, in verità giàrichiamato con la pronuncia definitiva dalla Corte di Napoli.Ovvero l'insegnamento secondo cui - diversamente da quanto avviene per ladeterminazione dell'indennità di espropriazione, che è unica ed estende i suoieffetti anche agli altri comproprietari - in ipotesi di responsabilità della P.A. peroccupazione illegittima di un fondo appartenente a più comproprietari, ciascunodi questi vanta un autonomo diritto al ristoro del pregiudizio causato al suopatrimonio, potendo, dunque, agire a tutela del proprio diritto individuale neilimiti della relativa quota, senza che sia configurabile un'ipotesi di solidarietàcosicché l'accertamento contenuto nella sentenza resa tra la P.A. ed uno solodei comproprietari non fa stato nei confronti degli altri, a ciò ostando il chiarodisposto dell'art. 2909 cod. civ., in virtù del quale l'accertamento contenuto nellasentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, nemmenoin via riflessa, laddove il terzo sia titolare di un rapporto autonomo e indipen-dente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene (cfr. Cass. 8.2.2017, n. 3313; Cass. 12.1.2010, n. 254, in tema di responsabilità della P.A. perNumero registro generale 5636/2021Numero sezionale 2064/2026Numero di raccolta generale 22785/2026Data pubblicazione 06/07/2026occupazione illegittima di un fondo, l'appartenenza di esso a più comproprietarinon implica solidarietà attiva in un unico credito risarcitorio, ma l'insorgenza diun autonomo diritto di ciascuno dei comproprietari al ristoro del pregiudizio cau-sato al proprio patrimonio; né tale principio subisce alcuna deroga quando glisolo in via subordinata il risarcimento del danno per equivalente pecuniario: ladomanda di restituzione deve essere infatti qualificata, ai sensi dell'art. 2058cod. civ., come una domanda di reintegrazione in forma specifica, azionabile daciascun danneggiato qualora sia in tutto o in parte possibile, con la conseguenzache ciascun danneggiato può agire a tutela del proprio diritto individuale neilimiti della propria quota, senza che si determini una situazione di litisconsorzionecessario tra tutti).18. Su tale scorta non può che postularsi quanto segue.Da un canto, vanno recepiti i rilievi del ricorrente secondo cui conseguenzadelle indicazioni di cui alla pronuncia n. 3313/2017 di questa Corte era il rico-noscimento del diritto dell'appellante di agire, nei limiti della quota di sua spet-tanza, nei confronti del Comune ai fini del ristoro del pregiudizio subito.D'altro canto, vanno disattesi gli argomenti addotti dalla Corte di merito, se-condo cui correttamente il primo Giudice aveva ritenuto che il diritto di VincenzoDella Peruta “non sussisterebbe in concreto, tenuto conto del già intervenutoaccertamento risarcitorio” (così sentenza definitiva d'appello, pag. 12).19. In accoglimento e nei limiti dell'accoglimento del secondo motivo di ri-corso, la sentenza definitiva n. 3719/2020 della Corte d'Appello di Napoli vaNumero registro generale 5636/2021Numero sezionale 2064/2026Numero di raccolta generale 22785/2026Data pubblicazione 06/07/2026cassata, con rinvio alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione, ancheai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.All'enunciazione, giusta la previsione dell'art. 384, 1° co., cod. proc. civ., delprincipio di diritto – cui ci si dovrà uniformare in sede di rinvio ‒ può farsi luogoper relationem, negli stessi termini espressi dalle massime desunte dalle pro-nunce n. 3313/2017 e n. 254/2010 in precedenza menzionate.20. In dipendenza del (parziale) buon esito del ricorso non sussistono i pre-supposti perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricor-rente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.MLa Corte così provvede:accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa, in relazione e nei limiti dell'acco-glimento del secondo motivo, la sentenza definitiva n. 3719 dei 24.9/3.11.2020della Corte d'Appello di Napoli e rinvia alla stessa Corte d'appello, in diversacomposizione, anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giu-dizio di legittimità;rigetta il primo motivo di ricorso;dichiara assorbito nell'accoglimento del secondo motivo di ricorso il terzo mo-tivo di ricorso.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 7 maggio 2026.Il presidenteGuido Mercolino