CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 33236/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con separati ricorsi, rispettivamente depositati in data 14 ottobre 2022 e 13 ottobre 2022, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 9 maggio 2022, che ha confermato la condanna loro inflitta per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, e 99, commi 2 e 4, cod. pen.; - che, con memoria ex art. 611 cod. proc. pen. in data 26 giugno 2023, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], ribadite le ragioni di censura, ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio per mancanza di condizione di procedibilità del reato ex art. 2 d.lgs. n. 150 del 2022; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volto a contestare il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena, è generico e non consentito in questa sede, posto che la Corte territoriale, lungi dall'avere omesso di considerare la condotta processuale dell'imputato (quindi, quella susseguente al reato), ha evidenziato come, al di là della stessa, sussistessero comunque elementi di segno negativo ostativi al riconoscimento del beneficio in parola (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), ed è manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui nel motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivamente valutabili, come avvenuto nel caso di specie; che lo stesso motivo è anche generico e non consentito laddove censura l'eccessività della pena, atteso che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Rv. 259142), ipotesi che non ricorre nell'ipotesi al vaglio; - che il primo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che denuncia vizio di motivazione in punto di applicazione della contestata e ritenuta recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, sia pure con motivazione sintetica, la Corte territoriale, richiamando i precedenti specifici e recenti (maggio 2019) dell'imputato, ha spiegato come tale pregressa carriera criminale fosse espressiva di una sua più intensa capacità a delinquere e di una sua più accentuata pericolosità sociale (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ribadito il giudizio effettuato dal giudice prime cure, cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado), in tale guisa attenendosi all'insegnamento impartito dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690, in ordine all'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito in tema di recidiva; - che il secondo motivo sempre nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], proteso a censurare il diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62 -bis cod. pen., è generico, posto che, neppure con il ricorso per cassazione, il ricorrente ha specificamente indicato quali sarebbero stati gli elementi positivi atti a giustificarne la meritevolezza, arbitrariamente non considerati dalla Corte territoriale; - che la rilevata inammissibilità dei motivi non consente di assegnare rilevanza al mutato regime di procedibilità del reato di furto aggravato per effetto della legge n. 150 del 2022, considerato che la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale"; invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551; Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Rv. 284176; Sez. 5, n. 11229 del 10/01/2023, Rv. 284542); - rilevato pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibily, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Il