Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 17 giugno 2025

Cassazione n. 16307/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12922/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]' 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] DELLO STATO, AGENZIA DELLE ENTRATE-[OSCURATO:PERSONA] L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, [OSCURATO:PERSONA] MESSINA, AGENZIA DELLE Numero registro generale 12922/2024 Numero sezionale 1662/2025 Numero di raccolta generale 16307/2025 Data pubblicazione 17/06/2025 ENTRATE-[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] SICILIA n.10768/2022 depositata il 22/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 4000,00 per compensi, oltre alle speseprenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 29/05/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 12922/2024 Numero sezionale 1662/2025 Numero di raccolta generale 16307/2025 Data pubblicazione 17/06/2025 Numero registro generale 12922/2024 Numero sezionale 1662/2025 Numero di raccolta generale 16307/2025 Data pubblicazione 17/06/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12922/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]' 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] DELLO STATO, AGENZIA DELLE ENTRATE-[OSCURATO:PERSONA] L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, [OSCURATO:PERSONA] MESSINA, AGENZIA DELLE Numero registro generale 12922/2024 Numero sezionale 1662/2025 Numero di raccolta generale 16307/2025 Data pubblicazione 17/06/2025 ENTRATE-[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] SICILIA n.10768/2022 depositata il 22/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 4000,00 per compensi, oltre alle speseprenotate a debito. Così deciso in Roma, il 29/05/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 12922/2024 Numero sezionale 1662/2025 Numero di raccolta generale 16307/2025 Data pubblicazione 17/06/2025 Numero registro generale 12922/2024 Numero sezionale 1662/2025 Numero di raccolta generale 16307/2025 Data pubblicazione 17/06/2025
Decreto Cassazione n. 16307/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris