CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 maggio 2021
Cassazione n. 28316/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE c/ [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p.del PG in persona del Sostituto PG dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Genova, con ordinanza del 29/4/2021, accoglieva la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], subita dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 26/3/2019 in regime di custodia cautelare in carcere a seguito del rinvenimento, tra il carico dell'autoarticolato di cui era alla guida, di sostanza stupefacente (Kg. 37,05201 di marijuana e Kg. 32,6374 di hashish). Il ricorrente, condannato in data 19/12/2018 dal GIP presso il Tribunale di Imperia, per il reato di cui all'art.73 DPR 309/90, veniva prosciolto dall'accusa in appello, per non aver commesso il fatto, con sentenza del 11/10/2019 della Corte di Appello di Genova, passata in giudicato il 28/12/2019. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. L'Avvocatura Generale dello Stato ha depositato due ricorsi il primo datato 12/5/2021 e il secondo, datato 7/6/2021, di identico tenore del primo contenente un'integrazione nelle conclusioni laddove si precisa che non sono stati articolati motivi sulla quantificazione della somma e sul quantum corretto nel dispositivo ma soltanto sulla debenza. Con un unico motivo, dopo una ricostruzione dei fatti e delle difese proposte, si deduce vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. L'Avvocatura ricorrente premette che la condotta del Duran è stata caratte- rizzata da una piena illegittimità amministrativa, mentre l'ordinanza impugnata nelle poche di righe di motivazione sul punto non considera assolutamente la po- sizione di garanzia del conducente rispetto al carico trasportato del quale aveva firmato i documenti di trasporto. Ci si duole che in nessun conto sia stato tenuto, dalla corte di appello, il pos- sesso dello stupefacente e la mancanza di collaborazione rispetto ad una spiega- zione plausibile sull'affido di un così grande carico al suo mezzo di trasporto da parte di trafficanti di stupefacenti. Si sottolinea, peraltro, che gli stessi elementi avevano portato ad una con- danna in primo grado e che anche la pronuncia di assoluzione, nel secondo grado di giudizio, è avvenuta con formula dubitativa. Si evidenzia l'illogica svalutazione dei comportamenti sottolineati nella me- moria di costituzione.Pertanto, richiamati i principi che devono guidare il giudizio di riparazione, si richiamano gli elementi di fatto che i giudicanti avrebbero dovuto valutare, come la droga nel carico, i documenti di trasporto incompleti e irregolari, la presenza di droga sulla persona del conducente. A fronte di tali elementi, si evidenzia che l'impugnata ordinanza parla di unico elemento indiziante, omettendo la valuta- zione di tutti gli elementi probatori disponibili. Gli stessi elementi erano certamente significativi di un comportamento quan- tomeno gravemente colposo. Si evidenzia, infine, l'omessa valutazione dei comportamenti tenuti dall'inda- gato anche prima dell'attività investigativa, sottolineando la nozione di colpa defi- nita dall'art. 43 cod. pen. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata. 3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 6/4/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo il rigetto del pro- posto ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso è inammissibile. 2. Ed invero, il motivo proposto, del tutto generico, evoca la necessità di ap- plicare alla vicenda dei criteri civilistici, ma non identifica in maniera chiara il vizio della motivazione del provvedimento impugnato che denuncia. Il giudice della riparazione evidenzia che dalla lettura della richiesta di appli- cazione della custodia cautelare in carcere in atti, in uno con l'ordinanza applicativa della misura, e con tale richiesta, con la sentenza di condanna e on la sentenza assolutoria, emerge che il quadro indiziario tratteggiato a carico del ricorrente per il reato che gli è stato attribuito è costituito unicamente dal rinvenimento a bordo dell'autoarticolato da lui condotto delle sostanze stupefacenti descritte nel capo di imputazione. Viene anche ricordato che, all'udienza di convalida dell'arresto, il Duran ebbe ad avvalersi si è avvalso della facoltà di non rispondere e che, in sede di giudizio abbreviato egli si difese, sostenendo che alla data dell'arresto egli, camionista, era appena stato assunto da un'impresa di trasporti croata e dalla Croazia era partito con un carico destinato a Padova, dove aveva effettuato un altro carico diretto a Barcellona. Qui giunto a destinazione, era stato informato di dover eseguire un altro trasporto diretto in Italia, ma non aveva assistito alle operazioni di carico e non sapeva nulla degli stupefacenti presenti sul mezzo. Aveva aggiunto che avrebbe dovuto depositare il carico a Milano, dopo di che il figlio del proprietario della ditta avrebbe preso il suo posto per tornare in Croazia.Il primo giudice -ricorda ancora il provvedimento impugnato- ha ritenuto in- verosimile tale versione dei fatti, nonché l'affidamento a un soggetto estraneo e ignaro di un considerevole quantitativo di stupefacenti, e anomalo il comporta- mento del Duran, autista del mezzo pesante, che non aveva assistito al carico della merce ma aveva sottoscritto il DDT, oltre che sospetta la circostanza del rinvenimento di cinque bustine contenenti semi di cannabis, in possesso dell'im- putato. La Corte di Appello di Genova, invece, aveva ritenuto inconsistente il quadro probatorio sul rilievo che: 1. le sostanze in sequestro erano contenute in tre dei colli di merce costituenti il carico, sigillati e privi di segni di riconoscimento che li distinguessero dagli altri (oltre 260); 2. la presenza o meno del conducente alle operazioni di carico è irrilevante; 3. il possesso di alcuni semi di cannabis non assume alcun valore indiziante, non essendo stato svolto nessun accertamento relativo ai mittenti e ai destinatari del carico, al ruolo nella operazione illecita dell'impresa per cui lavorava Duran al momento del fatto, agli eventuali contatti dell'imputato incensurato - cui erano stati sequestrati due telefoni cellulari - con altri soggetti coinvolti nell'illecito. 3. Ebbene, secondo la logica motivazione del provvedimento impugnato, che si palesa anche corretta in punto di diritto e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità, ne discende che l'unico elemento indiziario che ha dato causa all'applicazione della misura detentiva non è imputabile al ricorrente, che neppure può ascriversi a sua colpa la circostanza di essersi avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di convalida dell'arresto, trattandosi di esercizio del diritto di difesa (come oggi previsto espressamente dall'art. 314 cod. proc. pen. come novellato dall'art. 4, co. 1, lettera b), del Dlgs. 8 novembre 2021, n. 188 con decorrenza dal 14/12/2021 secondo cui "l'esercizio da parte dell'impu- tato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo") e che gli elementi posti alla base della misura sono quelli ritenuti insussistenti nella sentenza di assoluzione. Con tale motivazione, come si diceva, il ricorso in esame non si confronta criticamente non delineando in maniera chiara quale sarebbe il comportamento colposo ascrivibile al Duran che abbia ingenerato, anche se in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa a effetto (v. ex multis Sez. 4, nn. 45418/2010 e 2912/2013). La nozione di colpa grave ostativa del diritto alla riparazione dell'ingiusta de- tenzione -va ricordato- deve individuarsi in quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, realizzi, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascura- tezza, inosservanza dileggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria, che si traduca nell'adozione o nel mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale, a seguito di comportamenti processuali o extra- processuali, tenuti sia anteriormente sia successivamente al momento restrittivo della libertà personale, del soggetto attinto dalla misura. A ben guardare, l'unico elemento su cui s'incentra la possibilità di una colpa in capo all'odierno ricorrente è la sua sottoscrizione del DDT. Tuttavia, in proposito, la Corte territoriale offre una motivazione logica laddove rileva che, a fronte di un carico di oltre 260 colli di merce, sigillati e privi di segni di riconoscimento che li distinguessero gli uni dagli altri, non può ascriversi al Duran, per il solo fatto di avere sottoscritto il DDT, la colpa di non conoscere l'esatto contenuto di ciascuno. Un contenuto, evidentemente, che non gli si sarebbe palesato, trattandosi di plichi sigillati, nemmeno se avesse personalmente assistito alle operazioni di carico. Né -come spiega il provvedimento impugnato- possono assumere rilievo i pochi semi di cannabis rinvenuti addosso all'autotrasportatore. Al più quella ascrivibile al Duran può essere ritenuta una condotta sospetta, ma costituisce ius receptum che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la semplice condotta sospetta non è sufficiente per costituire condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione, poiché la colpa grave, di cui all'art. 314 cod. pen., che esclude siffatto diritto, va rapportata agli indizi cui non si deve dare adito per grave imprudenza e non ai sospetti, la cui sola esistenza non autorizza l'emissione di alcuna misura cautelare (cfr. Sez. 4, n. 10793 del 19/12/2019, dep. 2020, Samiri, Rv. 278655; Sez. 3, n. 45593 del 31/1/2017, Benhassoun, Rv. 271790). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la con- danna alle spese processuali, nonché alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non ricorrendo una ipotesi di inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186/2000 della Corte Cost.Giova osservare che detta norma è applicabile anche ove il ricorrente sia il Ministero dell'economia e delle finanze, dal momento che la giurisprudenza di que- sta corte ha ormai da tempo disatteso la tesi secondo cui un'amministrazione sta- tale, in virtù del principio della unicità della personalità giuridica dello Stato, non può essere condannata alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria (cfr. Sez. Un. n. 34559 del 15.10.2002, Min. Tesoro in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222265, che ha superato Sez. 4 n. 979 del 14/9/1992, Min. Tesoro in proc. Guastella, Rv. 191847, e n. 131 del 19.3.1993, Min. Tesoro in proc. Grasso, rv. 193385; conf.Sez. 3, n. 48484 del 22/10/2003, Salvi, Rv. 228442 e Sez. 4, n. 22810 del 13/04/2018, MEF e altro, Rv. 272994) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese proce