CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 1960
Cassazione n. 17453/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/05/1960 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 35787_22 Rilevato che con unico motivo di ricorso D'[OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all' art. 73 c.5 del D.P.R. con recidiva reiterata specifica, deduce l'erronea applicazione degli artt. 192 e 195 comma 3 cod.proc.pen., nonché la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Ritenuto che tale motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito ed anche riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Invero, secondo il giudice dell'appello, la penale responsabilità del prevenuto si fonda innanzitutto sull'attività di osservazione e controllo posta in essere dai militari operanti i quali in prossimità dell'abitazione dell'imputato avevano riscontrato dei movimenti sospetti a seguito dei quali erano intervenuti ed erano riusciti ad identificare un acquirente (il sig. Parrinello che ha poi dichiarato di aver accompagnato l'amico dal ricorrente per l'acquisito di droga come aveva già fatto in passato dall'imputato, sottoposto, in quel momento, alla misura cautelare degli arresti domiciliari per fatti della stessa specie di quelli in esame) e ad eseguire una perquisizione domiciliare all'esito della quale erano stati rinvenuti: della sostanza stupefacente di vario genere, un bilancino di precisione ancora acceso e del materiale idoneo al confezionamento, nonché sul pianerottolo una dose confezionata con parte del volantino trovato nell'abitazione Cfr. pp. 3-7 della sent. di appello). Il ricorso che non si confronta con le ragioni della decisione che non è fondata su un mero ragionamento induttivo è anche generico. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2023 Il consigli stenso