CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36790/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge con riferimento all'integrazione del reato di cui all'art. 707 cod. pen. contestato al ricorrente, nonché il vizio di mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della prova, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di merito ha invece adeguatamente esplicitato le ragioni a fondamento delle proprie conclusioni senza incorrere in vizi di metodo (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata, ove si illustra che il rinvenimento, nella disponibilità del ricorrente, di strumenti idonei all'apertura o forzatura di serrature, senza che costui sia in grado di spiegarne la provenienza, rappresenta per concorde giurisprudenza elemento sufficiente ad affermarne la responsabilità); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, poiché, come affermato da questa Corte, per motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche è sufficiente che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottob