CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 settembre 2021
Cassazione n. 38161/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Milano ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata per il delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, disponendo inoltre la confisca del denaro in sequestro. 2. Ha presentato ricorso l'imputato tramite il suo difensore. Deduce l'illegalità della confisca della somma di euro 550,00, sottoposta a sequestro, in relazione all'art. 240 cod. pen., potendosi disporre la misura di sicurezza solo ove sia concretamente provata la provenienza illecita del bene. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile, in quanto nel caso di specie la confisca, per quanto attestato anche nella sentenza impugnata, ha formato oggetto di accordo tra le parti, consacrato nel verbale di udienza, accordo da ritenersi vincolante in relazione al presupposto indicato (Sez. U. n. 21368 del 26/9/2020, dep. 2021, Savin, Rv. 279348), a fronte del quale il ricorso risulta generico, risolvendosi in proposizione astratte che non vulnerano l'assunto della provenienza del denaro dal reato e non dimostrano l'illegalità della misura di sicurezza. 2. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/9/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] arelli A na Petruzzellis \ i DE