Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 34578/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, emessa il 19 settembre 2023, che l'aveva condannata in relazione al reato di ricettazione.

La Corte territoriale ha rilevato che l'elezione di domicilio contenuta nell'atto di appello non era valida in quanto mancante della autenticazione del difensore.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, violazione di legge per non avere la Corte considerato che l'elezione di domicilio non era contenuta nel provvedimento di nomina del difensore di fiducia ma allegata con separata dichiarazione sottoscritta personalmente dall'imputata, non bisognevole di alcuna autenticazione da parte del difensore. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

La norma di riferimento è l'art. 162 cod. proc. pen., che individua le forme di comunicazione della elezione di domicilio all'autorità che procede.

Solo nell'ipotesi in cui la dichiarazione dell'interessato è raccolta a verbale si può prescindere dall'autenticazione del notaio o di persona autorizzata o del difensore.

La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che è valida la dichiarazione di domicilio eseguita dall'imputato nell'atto di nomina del difensore di fiducia, in quanto, nel rispetto delle forme previste dall'art. 162 cod. proc. pen., la stessa è contenuta in un atto depositato presso la autorità procedente e sottoscritto dalla persona interessata con autentica del difensore nominato. (Sez. 3, n. 19899 del 12/12/2018, dep. 2019, Gaiazzi, Rv. 275961).

Nel caso in esame, l'elezione di domicilio è contenuta nel medesimo documento, allegato all'atto di appello, attraverso il quale la ricorrente aveva conferito al suo difensore di fiducia mandato ad impugnare la sentenza di primo grado.

Tuttavia, l'elezione di domicilio non risulta autenticata dal difensore, sicché essa è priva di validità, come correttamente è stato rilevato dalla Corte di appello, con conseguente inammissibilità dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen..

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 26.06.2024.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga im4 [OSCURATO:PERSONA] SEZtONE PENALE IL 1 2 SET. 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, emessa il 19 settembre 2023, che l'aveva condannata in relazione al reato di ricettazione. La Corte territoriale ha rilevato che l'elezione di domicilio contenuta nell'atto di appello non era valida in quanto mancante della autenticazione del difensore. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, violazione di legge per non avere la Corte considerato che l'elezione di domicilio non era contenuta nel provvedimento di nomina del difensore di fiducia ma allegata con separata dichiarazione sottoscritta personalmente dall'imputata, non bisognevole di alcuna autenticazione da parte del difensore. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. La norma di riferimento è l'art. 162 cod. proc. pen., che individua le forme di comunicazione della elezione di domicilio all'autorità che procede. Solo nell'ipotesi in cui la dichiarazione dell'interessato è raccolta a verbale si può prescindere dall'autenticazione del notaio o di persona autorizzata o del difensore. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che è valida la dichiarazione di domicilio eseguita dall'imputato nell'atto di nomina del difensore di fiducia, in quanto, nel rispetto delle forme previste dall'art. 162 cod. proc. pen., la stessa è contenuta in un atto depositato presso la autorità procedente e sottoscritto dalla persona interessata con autentica del difensore nominato. (Sez. 3, n. 19899 del 12/12/2018, dep. 2019, Gaiazzi, Rv. 275961). Nel caso in esame, l'elezione di domicilio è contenuta nel medesimo documento, allegato all'atto di appello, attraverso il quale la ricorrente aveva conferito al suo difensore di fiducia mandato ad impugnare la sentenza di primo grado. Tuttavia, l'elezione di domicilio non risulta autenticata dal difensore, sicché essa è priva di validità, come correttamente è stato rilevato dalla Corte di appello, con conseguente inammissibilità dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 26.06.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga im4 [OSCURATO:PERSONA] SEZtONE PENALE IL 1 2 SET. 2024
Sentenza Cassazione n. 34578/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris