CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 40365/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso 12009-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro COMUNE di FAGGIANO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 1186/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 12/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con ordinanza n. 14056 del 1° giugno 2018 questa Corte ha cassato ---nn rinvio la sentenza della Corte d'appello di Lecce — Sezione Distaccata di Taranto - n. 212/2016 con la quale, in accoglimento della domanda di risarcimento del danno da ritardata assunzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], il Comune di Faggiano era stato condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 150.388,30, pari alle retribuzioni maturate dalla data della messa in mora, detratto l'aliunde perceptung, nonché dell'ulteriore importo di curo 25.064,72, liquidato a titolo di danno non patrimoniale; 2. il giudizio di rinvio, instaurato ad iniziativa del Comune, originario appellante, é stato definito dalla Corte d'appello di Lecce con la sentenza impugnata, avverso la quale [OSCURATO:PERSONA] ha proposto Hcorso sulla base di un unico motivo, resistito dal Comune di Faggiano con tempestivo controricorso; 3. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 4. con nota del 5 ottobre 2021 il difensore del ricorrente ha depositato atto di rinuncia, sottoscritto dalla parte personalmente nonché, per accettazione, dal Sindaco del Comune di Faggiano [OSCURATO:PERSONA] [21c. 2020 n. 12009 sez. ML - ud. 26-10-2021 -2- ,J.3n atto del 10 settembre 2021 le parti hanno dichiarato, rispettivamente, di rinunciare al ricorso e di accettare la rinuncia, avendo transatto la controversia, ed hanno concordemente richiesto l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità; 2. la rinuncia al ricorso, formulata nel rispetto dell'art. 390 cod. proc. civ., comporta l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. che, nella specie, deve essere dichiarata con ordinanza, anziché nella forma alternativa del decreto presidenziale in dipendenza dell'adozione del provvedimento a seguito della fissazione dell'adunanza camerale ( Cfr. Cass. S.U. n. 6407/2004, Cass. nn. ' 211/2004, 1913/2008, 14138/2015); non occorre pronunciare sulle spese ex art. art. 391, comma 4, cod. proc. civ. né sussistono i presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del processo. Così deciso nella Adunanza camerale del 26 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] _CANCELLIERE ESP